Nuovo congedo di paternità 2016
Fonte: legge per tutti

Le nuove ipotesi di congedo obbligatorio e facoltativo del padre lavoratore: durata, copertura, come fare domanda.
Sono parecchie le novità introdotte nel 2016 nell’ambito della tutela dei genitori-lavoratori: dalla previsione del congedo facoltativo retribuito anche per i liberi professionisti, all’allargamento della platea di beneficiari dei voucher babysitter ed asili nido, sino all’estensione del congedo di paternità. La novità , per quanto concerne questo congedo (introdotto perla prima volta dalla Legge Fornero di Riforma del Mercato del lavoro]), consiste nell’obbligo, per il lavoratore padre, di fruire di due giorni di assenza, anche in modo non continuativo, entro 5 mesi dalla nascita del figlio.
 Congedo di paternità obbligatorio
Pertanto, da una sola giornata di congedo di paternità obbligatorio, si è passati a due giornate, che non saranno fruibili in alternativa all’astensione obbligatoria della madre, ma si aggiungeranno al congedo di maternità. Certo è ben poca cosa, e si potrebbe fare molto di più, considerando anche le legislazioni in materia degli altri Paesi Europei, ma è comunque un piccolo passo verso una miglior tutela della genitorialità e della conciliazione famiglia-lavoro in generale.
 Congedo di paternità facoltativo
Oltre ai due giorni di astensione obbligatoria, poi, il dipendente ha la possibilità di godere di altre due giornate di assenza: le due giornate ulteriori, però, consistono in un’assenza facoltativa, fruibile in alternativa all’astensione della lavoratrice madre, e devono pertanto essere defalcate dai giorni spettanti alla madre per il congedo di maternità obbligatorio.
 Congedo di paternità: retribuzione e contribuzione
Sia nell’ipotesi delle assenze per congedo di paternità obbligatorio, che in quella delle assenze per congedo di paternità facoltativo , l’Inps copre le giornate offrendo un’indennità pari al 100% della retribuzione globale, ed accreditandovi la contribuzione figurativa (in buona sostanza, il dipendente percepisce stipendio e contributi in misura piena, come se si trattasse di normali giornate lavorative).
 Congedo di paternità: modalità di fruizione
Per quanto riguarda i due giorni di congedo di paternità obbligatorio, possono essere goduti anche in contemporanea al congedo di maternità obbligatorio, o facoltativo (congedo parentale), della madre, in quanto tali assenze non sono alternative tra loro.
 È invece alternativa alla maternità obbligatoria la fruizione delle due giornate di congedo di paternità facoltativo: in pratica, la madre dovrà rinunciare a un numero di giornate corrispondenti a quelle fruite facoltativamente dal padre, anticipando la fine dell’astensione obbligatoria post-parto.
 
 Congedo di paternità: adozione e affidamento
Sia il congedo obbligatorio di paternità, che quello facoltativo, sono riconosciuti anche in caso di adozione ed affidamento, entro i 5 mesi dall’ingresso del figlio nel nucleo familiare.
 Congedo di paternità: come fare domanda
La domanda di congedo di paternità, obbligatorio o facoltativo, deve essere inviata per iscritto al datore di lavoro, o all’amministrazione del personale competente, con un preavviso di almeno 15 giorni.
 Nell’ipotesi del congedo facoltativo, sarà necessario allegare alla richiesta una dichiarazione della lavoratrice madre di mancato godimento del congedo obbligatorio di maternità, per un numero di giornate equivalenti alle assenze facoltative fruite dal padre; la stessa dichiarazione dovrà pervenire anche al datore di lavoro della madre.
  Congedo di paternità che sostituisce la maternità obbligatoria
Esiste un altro congedo cosiddetto “ di paternità obbligatoria” , che non va confuso col congedo obbligatorio di paternità di cui abbiamo parlato: si tratta del congedo di paternità “sostitutivo”, ossia dell’astensione retribuita dal lavoro riconosciuta al padre, al posto della maternità obbligatoria, nelle ipotesi in cui il congedo non possa essere riconosciuto alla madre ( ad esempio in caso di morte, grave infermità, abbandono del bambino, o di affidamento esclusivo del figlio al padre).
 Qualora il lavoratore abbia diritto al congedo di paternità “sostitutivo”, potrà sommare tale congedo anche con le due giornate di congedo di paternità obbligatorio.
 Congedo di paternità facoltativo e congedo parentale
È facile fare confusione, a causa della somiglianza dei nomi, anche tra congedo di paternità facoltativo e congedo parentale (quest’ultimo è noto anche come maternità facoltativa): mentre il primo, come abbiamo visto, consiste in due giornate in più d’assenza per il lavoratore padre, in sostituzione di due giornate della maternità obbligatoria, il congedo parentale è un’assenza, ugualmente facoltativa, della durata massima di 10 mesi cumulabili tra madre e padre (in alcuni casi 11), per un massimo di 6 mesi a genitore (a meno che il bambino non abbia un solo genitore).
 Il congedo parentale è solo parzialmente retribuito, fino ad un massimo di complessivi 6 mesi (tra i due genitori), e non oltre i 6 anni del bambino (3 anni per i lavoratori autonomi, una volta che entrerà in vigore il nuovo Jobs Act sul lavoro autonomo); può essere fruito, dal 2015, anche in modalità oraria, e sino ai 12 anni di età del figlio.