L'infortunio in itinere: il risarcimento dei danni subiti nel tragitto casa-lavoro  
Analisi di un particolare tipo di danno risarcibile alla luce della recente attività giurisprudenziale  
Fonte:studiocataldi di Avv. Pino Cupito –
 L'"infortunio in itinere" rappresenta quel danno risarcibile patito dal lavoratore durante il "normale tragitto" che quest'ultimo compie, all'andata e al ritorno, dal luogo della propria abitazione a quello di lavoro. Tale infortunio inoltre, in assenza di un servizio di mensa aziendale, potrà eventualmente ricomprendere anche il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di abituale consumazione dei pasti.
In via del tutto esemplificativa, per "normale percorso" deve chiaramente intendersi quello più breve e diretto rispetto alla propria sede lavorativa nonchè quello perimetrato entro un ragionevole arco temporale.
Tuttavia, preme da subito precisare che la tutela risarcitoria prevista per tale tipologia di danno, potrà comunque essere invocata dal lavoratore qualora si verifichino circostanze atte oggettivamente ad impedire a quest'ultimo di seguire detto "normale tragitto" e che lo costringano ad un percorso alternativo. Basti pensare al riguardo alle ipotesi di interruzione o deviazione di percorso effettuate su ordine del datore di lavoro o dovute a forza maggiore.
Il risarcimento dei danni scatterà inoltre anche qualora il lavoratore utilizzi, per raggiungere il proprio luogo di impiego, un mezzo di trasporto privato, sempre che tale scelta sia all'uopo necessitata. Frequenti infatti sono i casi in cui il luogo di lavoro risulti ubicato in una zona non sufficientemente servita o del tutto sprovvista di mezzi pubblici.
Chiarificatore sul punto è stato inoltre l'intervento della Cassazione, la quale ha in più occasioni sancito la possibilità di utilizzo del mezzo di trasporto privato:  
a) In totale assenza di mezzi pubblici;  
b) In presenza mezzi pubblici che non consentano il puntuale raggiungimento del luogo di lavoro;  
c) In caso di eccessivo disagio procurato dallo stato in cui versano i mezzi pubblici presenti sulla zona interessata.
Certamente, nell'ipotesi soprindicata, imprescindibile sarà, ai fini risarcitori, il rispetto da parte del lavoratore delle norme del Codice della Strada in occasione del sinistro.
Infine il recente sviluppo giurisprudenziale, allargando le maglie delle fattispecie analizzata, ha ricompreso nell'infortunio in itinere sia l'ipotesi di lesioni conseguenti ad una rapina subita dal lavoratore durante il percorso casa-lavoro, sia i casi di infortunio avvenuti durante il cammino a piedi o addirittura durante il trasporto su mezzi pubblici.

 
 
Alla luce delle considerazioni esposte, pare dunque evidente a giudizio di chi scrive come, salvo i cennati casi eccezionali, debbano escludersi dalla fattispecie esaminata gli incidenti che, per contro, si verificano in occasione di anomale interruzioni e/o deviazioni del nomale tragitto casa-lavoro.
Si suole parlare al riguardo del c.d. "rischio elettivo", riferendosi con tale locuzione all'ipotesi in cui la situazione di pericolo sia causata unicamente dal lavoratore, il quale, assumendo un comportamento abnorme ed arbitrario dettato esclusivamente da scelte personali, interrompe il nesso di causalità tra l'evento e il danno subito.
Singolare sul punto è stata infatti la recente vicenda, portata all'attenzione del Supremo Collegio, di un lavoratore che, in occasione di un sinistro stradale occorso durante il tragitto casa-lavoro, si è visto negare dal giudice il risarcimento dei danni in quanto abitando in prossimità del luogo di lavoro e in zona ben servita da mezzi pubblici, si recava ugualmente in servizio con la propria autovettura. (Cass. civile, sez. lav., sent. n. 22154 – 20/10/2014).
Orbene, sotto un profilo eminentemente pratico, deve precisarsi che il risarcimento delle lesioni subite costituisce un onere pecuniario sia della compagnia assicurativa che dell'I.N.A.I.L. e ad entrambi dovrà consequenzialmente inoltrarsi la formale denuncia.
Tuttavia è bene ricordare che mentre, da un lato, l'indennizzo offerto dall'Inail non coprirà l'intero danno subito dal lavoratore non risarcendo infatti l'Istituto anche il danno morale, dall'altro lato, il lavoratore danneggiato non potrà cumulare l'indennizzo Inail con quello già ricevuto dalla compagnia assicurativa.