Infortunio lungo il tragitto casalavoro: come comportarsi?
Fonte:legge per tutti di Maura Corrado
Un incidente lungo il tragitto che si compie per andare al lavoro può capitare. Ma non sempre si viene risarciti. Vediamo perché.
Gli incidenti lungo il tragitto casa-lavoro sono molto più frequenti di quanto si pensi. Ma, a differenza di quanto si crede, il risarcimento non è automatico.
Infortunio in itinere: cos’è?
Prima di capire quando si possono avanzare delle pretese nei confronti dell’Inail è opportuni capire cosa si intende per infortunio in itinere. Si tratta di quello capitato al lavoratore:
– durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo in cui abita al luogo in cui lavora: ad esempio, se Tizio per andare a lavoro deve percorrere Via dei Fiori per 5 kilometri, questo deve intendersi il normale percorso. Se, però, Tizio devia per Via degli Alberi, magari per accompagnare la figlia a scuola prima di andare in azienda, la “normalità” del percorso viene meno;
– o durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro, se il lavoratore presta la sua attività per più aziende;
– o durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello in cui egli abitualmente consuma i pasti, se in azienda non è presente un servizio mensa.
Infortunio in intinere: cosa si intende per normale percorso?
Quando si parla di “normale percorso” casa-lavoro (e viceversa) si intende quello più breve e diretto. Significa che, come abbiamo detto facendo l’esempio di Tizio che accompagna la figlia a scuola, se il lavoratore devia o sceglie percorsi diversi, per ragioni indipendenti dal lavoro,
eventuali incidenti non verranno risarciti, a meno che – ma in via del tutto eccezionale – egli, per determinate condizioni di viabilità (ad esempio, perché sulla strada abituale ci sono lavori in corso, traffico, maltempo), non sia costretto a scegliere il percorso più lungo. Dunque, l’infortunio è tutelato in caso di interruzioni o deviazioni effettuate:
– per attuare un ordine impartito dal datore di lavoro;
– per ragioni di necessità: in altre parole, per esigenze essenziali ed improrogabili o per l’adempimento di obblighi penalmente rilevanti.
Infortunio in itinere: il lavoratore può usare la propria auto?
Naturalmente, il risarcimento spetta anche nel caso in cui il lavoratore abbia utilizzato la propria auto privata, a patto che rispetti le regole del codice della strada e che ciò sia necessario [1]: ad esempio, se la zona dove si trova il posto di lavoro non è servita da mezzi pubblici o, per raggiungerla con questi ultimi, il lavoratore ci impiega troppo tempo o dove spendere molti soldi. A confermare quanto detto è la stessa Corte di Cassazione secondo la quale è consentito utilizzare il mezzo privato quando:
– non ci sono mezzi pubblici [2];
– ci sono mezzi pubblici ma non consentono la puntuale presenza sul luogo di lavoro, o per il lavoratore risulta scomodo o costoso prenderli in relazione alle esigenze di vita sue e della sua famiglia [3].
Infortunio in itinere: cosa viene risarcito?
La Corte di Cassazione [4] è intervenuta, inoltre, chiarendo che non tutte le tipologie di sinistri possono essere risarcite: devono dipendere da vicende direttamente collegate con il lavoro. Per capirci: se Tizio deve a Caio una somma di denaro e Caio, per ritorsione, lo aggredisce in Via dei Fiori mentre va al lavoro, è chiara l’assenza di collegamento tra l’infortunio e il lavoro e, pertanto, nessun risarcimento spetterà a Tizio. Ancora: se Mevia viene aggredita lungo la strada che fa per andare in azienda dal suo ex che la stalkerizza, non verrà risarcita. Ciò in quanto, a tal fine, l’infortunio in itinere è tale solo in presenza di ben determinati presupposti:
– la causa violenta;
– l’occasione di lavoro.
Si comprende che l’Inail non copre le spese quando il collegamento fra l’incidente e il normale percorso di andata e ritorno da casa la lavoro deriva soltanto da una semplice coincidenza di tempo e di luogo.
Analogamente il risarcimento è escluso per gli infortuni direttamente causati:
– dall’abuso di alcolici e psicofarmaci;
– dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
– dalla mancanza della prescritta abilitazione di guida;
– dalla violazione del codice della strada da parte del conducente.