Permessi retribuiti per familiari invalidi: reato l’utilizzo personale
Fonte: legge per tutti
Violazione della legge 104 del 1992: l’utilizzo dei tre giorni di permesso retribuito per assistere un familiare invalido è un comportamento con rilevanza penale che, peraltro, consente il licenziamento in tronco.
È ufficiale: l’abuso dei permessi della legge 104 costituisce reato e non solo causa di licenziamento per il dipendente infedele. Così, il lavoratore che prende i tre giorni di permesso retribuito per poter assistere un familiare invalido, ma poi, durante la giornata (anche in un arco di tempo minimo), svolge altre attività, è passibile non solo di un procedimento disciplinare che lo può portare a perdere il posto, ma anche a un procedimento penale.
A mettere nero su bianco questa affermazione, per molto tempo implicita nelle sentenze della giurisprudenza, ma raramente espressa con tanta chiarezza, è la Cassazione [ Cass. sent. n. 9746/16 del 12.05.2016.]. Il passaggio è contenuto in una pronuncia dello scorso 12 maggio con cui la Corte ha confermato il licenziamento di un dipendente sorpreso, dagli investigatori privati dell’azienda, a trascorrere una parte del giorno dedicato al permesso della Legge 104, a svolgere attività di lavoro su alcuni propri terreni.
La Corte si riallaccia a un’interpretazione ormai costante nelle sue ultime pronunce, secondo cui l’abuso dei permessi 104 non costituisce solo una violazione del dovere di fedeltà verso il datore di lavoro (il quale viene ingiustamente privato della prestazione lavorativa), ma un illecito posto ai danni della nazione intera, posto che, in tali frangenti, il trattamento economico viene solo inizialmente anticipato dal datore di lavoro, ma di fatto erogato dall’Inps e, quindi, a spese dei contribuenti. In pratica, il dipendente che abusa dei permessi retribuiti per l’assistenza ai portatori di handicap è un “peso sociale” che scarica, sulla collettività, il costo della propria malafede.
La violazione dei permessi della legge 104 è, quindi, di un comportamento – per usare le stesse parole della Cassazione – “suscettibile di rilevanza penale” e, come tale, passibile di controllo anche attraverso un detective privato, al di fuori dell’orario di lavoro [Cass. sent. n. 4984/2014.]
Tale argomento era stato già condiviso nel 2011 dal tribunale di Pisa [ Trib. Pisa, sent. n. 258/2011.] secondo il quale Costituisce condotta truffaldina utilizzare i permessi retribuiti, chiesti ed ottenuti ai sensi dell’articolo 33 della legge n. 104 del 1992, non per assistere il familiare disabile (unica ragione questa per cui l’ente pubblico concede il beneficio in esame), ma per attività personali proprie del lavoratore che ne usufruisce. Nel caso di specie l’imputata aveva utilizzato i giorni di permesso retribuito – ottenuti per l’assistenza ad uno stretto parente disabile – per effettuare un viaggio di piacere. Il giudice, in motivazione, ha contraddetto la tesi difensiva secondo cui i permessi retribuiti ai sensi della legge 104 citata possono essere utilizzati dal lavoratore anche per il recupero delle energie psicofisiche spese per il costante lavoro di cura ed assistenza al disabile.
L’utilizzo improprio dei permessi della legge n. 104/1992 è così sia causa di licenziamento, sia motivo per avviare un procedimento penale per la contestazione al dipendente del reato commesso ai danni dello Stato e dell’azienda. Tale comportamento, infatti, costituisce anche una indebita percezione del trattamento economico ai danni dell’Inps [Trib. Genova, sent. del 21.10.2015.].
La sentenza
Cass. sent. n. 5574/2016
L’utilizzazione dei permessi ai sensi della legge n. 104 del 1992 per scopi estranei a quelli presentati dal lavoratore costituisce comportamento oggettivamente grave, tale da determinare, nel datore di lavoro, la perdita di fiducia nei successivi adempimenti e idoneo a giustificare il recesso.
Cass. sent. n. 3065/2016
La fruizione dei permessi ex l. n. 104 del 1992, non presuppone un previo rientro in servizio dopo un periodo di assenza per malattia od aspettativa (non essendo – questa – una condizione prevista dalla legge), ma soltanto l’attualità del rapporto di lavoro. Di conseguenza, l’assenza dal lavoro verificatasi nel giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto far rientro al lavoro, al termine del periodo massimo di conservazione del posto di lavoro, se imputabile a permesso ex l. n. 104 del 1992, non è computabile ai fini del superamento del periodo massimo di comporto.