Legge 104, permessi anche per prenotare la visita medica
fonte:legge per tutti
Permessi retribuiti Legge 104: assistenza al disabile, accompagnamento a visite mediche e prenotazione dei controlli sanitari, le attività consentite.
Posso usare un permesso Legge 104 per prenotare una visita medica per mio figlio disabile?
I permessi lavorativi per l’assistenza di familiari disabili (portatori di handicap grave [Art.33, Co.3, L. 104/1992.]), noti anche come permessi Legge 104, possono essere utilizzati per finalità correlate alla cura del familiare: la legge non disciplina ogni singola casistica, limitandosi ad esporre lo scopo della norma, che deve essere rispettato per fruire legittimamente dell’assenza.
Permessi per visita medica e prenotazione
Per quanto concerne i permessi richiesti per accompagnare il disabile ad una visita medica, non v’è dubbio che l’assenza rientri nelle finalità assistenziali previste dalla normativa: qualche dubbio al riguardo potrebbe esserci, invece, nel richiedere un permesso per la sola prenotazione della visita medica.
Al caso è stata fornita una soluzione positiva, seppure applicabile per analogia, da una nota risposta ad un Interpello al Ministero del Lavoro [M.L.P.S., Int. n. 30/2010.]: la nota ministeriale si riferisce alla casistica del congedo straordinario retribuito per l’assistenza di disabili, ma si ritiene pacificamente che possa essere estesa anche all’ipotesi dei permessi con la stessa finalità.
Il Ministero, in sintesi, reputa l’assenza dovuta alla prenotazione di una visita medica per conto del disabile riconducibile alle finalità di cura ed assistenza dello stesso, in quanto necessaria all’effettuazione dei dovuti controlli. Pertanto, la richiesta del permesso non può essere contestata, ed il lavoratore ha pieno diritto alla retribuzione dell’assenza.
Il principio è valido sia quando il dipendente richiede l’assenza per la prenotazione di una visita a favore del familiare che assiste, sia quando è lo stesso lavoratore disabile a dover prenotare il controllo medico per sé stesso.
Permessi Legge 104, chi può chiederli
Ricordiamo che possono fruire dei Permessi Legge 104 i seguenti soggetti:
– lavoratori dipendenti familiari di un portatore di handicap grave, per finalità legate alla cura ed all’assistenza di quest’ultimo;
– lavoratori dipendenti portatori di handicap grave, per le finalità legate alla situazione di disabilità personale.
Nel dettaglio, i familiari che possono richiedere i permessi retribuiti per l’assistenza di un disabile sono:
– i genitori (naturali, adottivi ed affidatari); sono esclusi i tutori e gli amministratori di sostegno;
– il coniuge;
– parenti ed affini entro il terzo grado (soltanto in determinate ipotesi di non disponibilità dei parenti di grado più stretto).
Permessi Legge 104 e assistenza
Come abbiamo detto, lo scopo della previsione dei permessi retribuiti Legge 104 è l’assistenza di un familiare disabile: nel dettaglio, perché l’assistenza al portatore di handicap possa dar luogo al beneficio, deve essere continuativa: questo non vuol dire che lavoratore e disabile debbano per forza convivere, in quanto, secondo un famoso interpello al Ministero del Lavoro, tra l’abitazione del disabile e quella di chi lo assiste può esserci una distanza percorribile entro un’ora [M.L.P.S., Int. n. 25/I/0004577 del 10/10/2006.]. Il punto fondamentale è che vi sia un’assistenza sistematica ed adeguata: a tal proposito, è possibile chiedere i permessi anche quando la distanza tra l’abitazione del disabile e del lavoratore sia superiore a 60 minuti, presentando un programma con le modalità di assistenza. Si dovrà però esprimere in merito il dirigente del Centro medico legale della sede INPS competente.
In caso di ricovero ospedaliero, solitamente i permessi non sono riconosciuti, eccettuate le seguenti ipotesi:
– la struttura in cui è ricoverato il disabile richiede l’assistenza del familiare;
– il disabile si trova in stato vegetativo persistente;
– il disabile ha una prognosi infausta a breve termine.
– il disabile deve uscire dalla struttura per visite specialistiche e terapie.
Permessi Legge 104, casi particolari
Nella generalità dei casi, i permessi sono concessi a un solo lavoratore per assistere lo stesso portatore di handicap: sono esclusi da tale regola i genitori, che possono mancare dal lavoro a turno per assistere lo stesso figlio. Inoltre, un genitore è libero di chiedere i permessi anche se l’altro genitore non lavora.
I permessi Legge 104 sono riconosciuti anche se:
– nel nucleo sono presenti familiari conviventi non lavoratori idonei all’assistenza;
– sono fruibili altre forme di assistenza, pubblica o privata (badanti, personale di enti pubblici o non profit).
Qualora il lavoratore sia genitore di un minore disabile grave, oltre ai permessi secondo la Legge104 (fruibili per 3 giorni al mese, o in misura oraria), può optare per il prolungamento del congedo parentale, oppure per la fruizione di permessi orari (2 ore al giorno di riposi retribuiti).
Nei casi in cui il dipendente possa assistere più disabili, può sommare i relativi permessi; le assenze devono essere, comunque, volte all’assistenza del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado (anche entro il secondo grado, ma soltanto se l’eventuale coniuge o i genitori dell’invalido hanno più di 65 anni, sono invalidi o deceduti o mancanti).
Se un lavoratore utilizza già i permessi Legge 104 per la sua disabilità, può sommare le assenze mensili con eventuali permessi per assistere un proprio parente portatore di handicap grave.
È inoltre possibile il contemporaneo godimento delle giornate mensili di permesso da parte del dipendente portatore di handicap e da parte del familiare che lo assiste [Inps Mess. 24705/2011.].
La somma delle assenze non è, invece, consentita, quando altri soggetti possono assistere il disabile, o quando lo stesso dipendente può occuparsi di più disabili contemporaneamente, non essendo necessaria l’assistenza distinta.