Quali patologie danno diritto alla 104
Fonte:legge per tutti
Qui l’elenco delle patologie che consentono di accedere ai benefici ed alle agevolazioni della legge 104.
 Numerosi sono i benefici riconosciuti dalla legge 104/1992. Tuttavia, il riconoscimento dei detti benefici non è automatico.
È infatti necessario che la patologia sia oggetto di accertamenti medici al fine di verificare la sussistenza dei requisiti in presenza dei quali ottenere i benefici citati.
Proprio per questo, ci si chiede spesso quali siano le patologie che danno diritto a godere della legge 104 e ai suoi benefici?
A tal fine, sono state predisposte particolari tabelle ministeriali che fanno riferimento all’incidenza delle infermità sulla capacità lavorativa esprimendo, in percentuali, il pregiudizio che comporta ciascuna menomazione anatomo-funzionale. In pratica, alla gravità della patologia è associata una predeterminata percentuale di invalidità [Si veda l’art. 1, comma 3 e l’art. 2, comma 2, decreto legge del 23 novembre 1988, n. 509.].
 Nel momento in cui una determinata patologia non è compresa nelle suddette tabelle, il personale medico è tenuto a definire le lesioni tenendo in considerazione infermità analoghe, opportunamente presenti in tabella, e di pari gravità.
Per invalidità si intende la riduzione della capacità lavorativa, facendo riferimento alla capacità lavorativa intesa in senso generico.
Tuttavia, nel caso in cui il soggetto interessato dovesse possedere una specifica formazione tecnicoprofessionale e la patologia o la menomazione dovesse incidere particolarmente nel rispettivo settore lavorativo, è possibile il riconoscimento di 5 punti percentuali aggiuntivi d’invalidità. Possono anche essere riconosciuti 5 punti in meno, qualora l’infermità non incida particolarmente sulla specifica capacità lavorativa del soggetto.
 Nel caso di un’unica patologia, la percentuale dell’invalidità permanente viene espressa utilizzando:
1. la percentuale fissa di invalidità, quando l’infermità corrisponde esattamente alla voce tabellare prevista; 2. una misura percentuale compresa tra un valore minimo ed uno massimo per le infermità tabellate in unica fascia, oppure quando per l’infermità siano previste più classi funzionali (in sostanza, la forbice di percentuale tra un minimo ed un massimo è prevista al fine di adeguare la valutazione e l’attribuzione del relativo punteggio in base ai diversi gradi e stadi della malattia); 3. una percentuale determinata per analogia, con riferimento a menomazioni simili o di analoga gravità, nel caso in cui l’infermità non sia catalogata in tabella.
 
Invece, in presenza di più di una patologia, i criteri per giungere alla valutazione finale sono i seguenti: sono calcolate dapprima le percentuali relative alle singole infermità; poi tali percentuali

 
 
sono integrate con diversi criteri, a seconda che le menomazioni risultino tra loro in concorso funzionale (cioè siano menomazioni che interessano lo stesso arto, organo, apparato o sistema organo-funzionale), oppure semplicemente coesistenti (cioè quando sono interessati organi ed apparati funzionalmente distinti tra loro).

SEGUE:Vedi allegato