Visite Fiscali, Niente accertamento Inps in caso di infortunio sul lavoro
- FONTE:PENSIONIOGGI Scritto da Davide Grasso
Lo precisa una nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La presenza di una istruttoria per il riconoscimento dell’infortunio sul lavoro/malattia professionale ferma gli accertamenti domiciliari da parte dell'Inps.
L'Inps non può condurre le visite fiscali per i dipendenti pubblici per i quali sia in corso l’istruttoria per il riconoscimento dell’infortunio sul lavoro/malattia professionale. La competenza sulla valutazione medico-giuridica di tali eventi è esclusivamente dell'Inail. Lo precisa la nota numero 246 della Presidenza del Consiglio dei Ministri dello scorso 8 Febbraio 2018 in risposta alla richiesta di chiarimenti avanzata dalla Fondazione IRCCS, in ordine alle cause di esclusione, per i dipendenti pubblici assenti dal servizio per malattia, dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità previste per le visite fiscali dal D.M. 17 ottobre 2017. n. 206.
In particolare, l'Istituto chiedeva indicazioni in merito alla eliminazione, tra le predette cause, dell'infortunio sul lavoro. Al riguardo, la nota della Presidenza del Consiglio osserva come il predetto decreto ministeriale regolamenta le modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, ai sensi dell'articolo 55-septies del decreto legislativo n. 165 del 2001, ovvero gli accertamenti medico-legali che rientrano nella competenza esclusiva dell'lNPS. Nei casi, invece, di infortunio sul lavoro, l'articolo 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67 attribuisce all’Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) la competenza relativa "agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale sui lavoratori infortunati". Quindi, come precisato anche nella relazione illustrativa al decreto n. 206 del 2017. l'assenza per infortunio sul lavoro è stata eliminata come causa di esclusione dall'obbligo di reperibilità, ''poiché tale circostanza non è direttamente riscontrabile dall’INPS, rientrando piuttosto tra le competenze dell’INAIL", analogamente, peraltro, a quanto già previsto per i lavoratori privati dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell'11 gennaio 2016.
L'Inps già con il messaggio numero 3265 del 9 agosto 2017 aveva rigettato la sua competenza nell'effettuare le visite fiscali richiesti dai datori di lavoro per i casi di infortunio e malattia professionale, in quanto — alla luce del disposto di cui all'articolo 12 della legge n. 67/1988 in tema di competenze esclusive dell'Inail non può interferire con il procedimento di valutazione medico-giuridica di tali tipologie di "eventi". Nel caso in cui la sussistenza di un’istruttoria per il riconoscimento di infortunio sul lavoro/malattia professionale dovesse emergere in sede di accesso del medico di controllo al domicilio del lavoratore, il medico non dovrà procedere alla visita di controllo, ma redigere verbale ove venga evidenziata tale circostanza. Nei casi di infortunio sul lavoro, quindi, ribadisce la nota della Presidenza del Consiglio gli accertamenti medico-legali rimangono in capo all'lNAIL, secondo le modalità già vigenti prima del D.M. n. 206 del 2017.
Le nuove fasce di reperibilità nelle PA
Com'è noto il recente DM 206/2017 adottato a seguito del decreto legislativo 75/2017 (riforma del pubblico impiego) le fasce di reperibilità per i dipendenti pubblici sono rimaste diversificate rispetto al settore privato. In particolare il dipendente pubblico assente per malattia mantiene l'obbligo di farsi trovare al proprio domicilio per almeno sette ore al giorno: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 (anche nei giorni non lavorativi e festivi). Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilita' i dipendenti per i quali l'assenza e' riconducibile ad una delle seguenti circostanze: a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita; b) causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilita' della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata del Testo unico in materia di pensioni di guerra (DPR 834/1981), ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto; c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidita' riconosciuta, pari o superiore al 67%.