Invalidità: come contestare gli accertamenti della commissione medica?
Fonte:legge per tutti
Ho richiesto l’invalidità e la 104 per problemi ortopedici. La commissione ha diagnosticato anche una sindrome ansiosa depressiva ma io non voglio che risulti ciò. Perché è stata inserita? Che devo fare?
Prima di rispondere ai quesiti è bene ricordare cosa intende la legge per invalido civile e per portatore di handicap. Per invalidi civili si intendono i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età [1]. Quanto, invece, alla nozione di portatore di handicap, prevede che è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che é causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione [2]. Al fine di garantire il rispetto della dignità umana, della libertà e dell’autonomia delle persone affette da invalidità o da handicap, il legislatore prevede forme d’integrazione della persona non solo all’interno della famiglia ma anche nella società, nelle scuole e nel lavoro. A questo scopo la Repubblica italiana persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata. Per poter beneficiare delle forme assistenziali previste dall’ordinamento italiano è necessario che l’invalidità civile o lo stato di handicap vengano accertati da un’apposita commissione medica. L’accertamento delle condizioni di minorazione viene effettuato in ciascuna provincia dalla commissione sanitaria nominata dal prefetto. La commissione sanitaria è formata dal medico provinciale (che riveste la funzione di presidente), da un ispettore medico del lavoro o da altro medico scelto dal capo dell’ispettorato provinciale del lavoro (preferibilmente tra i medici previdenziali o fra gli specialisti in medicina legale o del lavoro ovvero tra gli specialisti in igiene generale e speciale) nonché da un medico designato dall’Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili. In tema di soggetti competenti all’accertamento delle patologie, la legge puntualizza gli accertamenti sanitari vengono effettuati dalle unità sanitarie locali. Nell’ambito di ciascuna unità sanitaria locale operano una o più commissioni mediche incaricate di effettuare gli accertamenti: esse sono composte da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. Inoltre, le commissioni mediche sono di volta in volta integrate con un sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell’Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili, dell’Unione italiana ciechi, dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza ai sordomuti e dell’Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie. Infine, è riconosciuto il diritto della persona interessata a farsi assistere da un medico di sua fiducia durante la visita innanzi alla commissione. Sempre in tema di soggetto competente all’accertamento, l’attività di accertamento viene eseguita da apposite commissioni operanti presso le unità sanitarie locali rinviando. In ultimo, a partire dal 1° gennaio 2010, le commissioni indicate devono essere integrate da un medico dell’Inps in qualità di componente effettivo. Riassumendo, in base alla normativa vigente, la commissione medica deve essere composta da cinque medici: uno specialista in medicina legale, altri due medici di cui uno specialista in medicina del lavoro, un medico di rappresentanza della categoria interessata all’accertamento e un medico dell’Inps.
Passando adesso ai quesiti, risulta che il verbale è stato firmato da cinque medici, così come previsto dalla normativa vigente. È bene precisare che, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, il verbale della commissione medica ha natura di atto pubblico e fa piena prova fino a querela di falso. Ciò vuol dire che, per contestare la legittimità formale del verbale rilasciato a seguito della visita a cui la lettrice è stata sottoposta poiché durante l’accertamento sarebbe stato presente un solo medico, dovrà avviare una causa mediante la proposizione della cosiddetta querela di falso e dovrà dimostrare la falsità del verbale. A tal fine è ammesso qualsiasi mezzo di prova, anche quelle testimoniali: poiché la lettrice è stata accompagnata da un medico di sua fiducia, quest’ultimo potrà testimoniare sulla circostanza relativa alla regolare composizione della commissione medica. Quanto agli obblighi gravanti sui medici al momento dell’accertamento, sono previsti i seguenti compiti:
- accertare la minorazione degli invalidi e mutilati di e la causa invalidante nonché di valutare il grado di minorazione;
- valutare se la minorazione può essere ridotta mediante idoneo trattamento di riabilitazione e dichiarare se la minorazione stessa impedisca la frequenza dei corsi normali di addestramento;
- valutare la necessità o l’opportunità di accertamenti psico-diagnostici ed esami attitudinali.
La norma richiamata si limita a prevedere quali siano i compiti della commissione medica ma non pone particolari e specifici divieti lasciando, quindi, un margine di discrezionalità ai medici della commissione. In altre parole, benché la procedura di accertamento dell’invalidità o della minorazione presuppone un certificato del medico al fine di poter essere sottoposti alla visita della commissione, quest’ultima non è strettamente tenuta a limitarsi a quanto attestato nel certificato allegato alla domanda. Il comportamento della commissione che si è espressa oltre che sullo stato fisico anche su quello psichico non integra un abuso ma è espressione della discrezionalità di cui i medici godono nella valutazione dello stato di salute del paziente. Qualora la lettrice intenda contestare la valutazione sulle sue condizioni psichiche ci sono due possibili vie: la domanda di revisione ed il ricorso per l’accertamento tecnico preventivo. Quanto alla revisione, è bene precisare che di norma la persona affetta da invalidità o da handicap è sottoposta a visita di revisione qualora l’invalido sia un minore o quando vi sia una diagnosi provvisoria o una menomazione soggetta a miglioramento. È, quindi, la commissione medica che, di solito, dispone la revisione mediante indicazione espressa risultante dal verbale rilasciato dopo la visita. Dalla documentazione inviata dalla lettrice non risulta che la commissione abbia ritenuto necessario sottoporla ad una visita di revisione, tuttavia – stante la genericità della normativa suindicata sul punto – nulla impedisce che sia la lettrice stessa a chiedere di essere sottoposta ad una nuova visita al fine di far accertare la patologia fisica escludendo quella psichica. A tale scopo dovrà presentare apposita domanda scaricabile dal sito dell’Inps corredata da certificazione medica concernente la permanenza della patologia fisica nonché da ulteriore certificato medico attestante il suo pieno e completo equilibrio psichico e l’assenza di stati ansiosi o depressivi. Un’altra via perseguibile consiste nel richiedere un accertamento tecnico preventivo. L’accertamento tecnico preventivo rappresenta una condizione di procedibilità (cioè una fase anteriore al giudizio vero e proprio) per poter impugnare il verbale della commissione medica innanzi al giudice. Nonostante la natura giuridica, anche l’accertamento tecnico preventivo si propone con ricorso e si traduce in una causa innanzi al giudice benché caratterizzata da tempi più ridotti. Mediante questa procedura, che costituisce un passaggio indispensabile per poter avviare il processo, il ricorrente chiede al giudice di nominare un consulente tecnico d’ufficio (in altre parole un medico esperto nella patologia da esaminare) il quale ha il compito di accertare la correttezza o meno della valutazione compiuta dalla commissione sanitaria. Qualora la relazione del ctu sia favorevole alle richieste del ricorrente e la controparte (cioè l’Inps) non faccia opposizione, il giudice emetterà il decreto di omologa che non è passibile di impugnazione; nel caso contrario sarà possibile impugnare il provvedimento conclusivo del procedimento ed avviare una vera e propria causa di primo grado. Abitualmente l’accertamento tecnico preventivo viene proposto per contestare una diagnosi che si ritiene erronea in quanto lo stato di salute è più grave rispetto a quello diagnosticato: nel caso della lettrice, invece, lei agirebbe per vedere riconosciuto il contrario. Poiché la legge prevede l’impugnabilità del verbale senza porre limiti al tipo di domanda da rivolgere al giudice, non ci sono ostacoli alla proposizione del ricorso per l’accertamento tecnico preventivo. In sede di accertamento tecnico preventivo potrà essere anche presentata la querela di falso del verbale al fine di far accertare la regolarità della composizione della commissione medica. La proposizione della querela, tuttavia, allungherà i tempi della procedura trattandosi di due accertamenti distinti: uno relativo al suo stato di salute, l’altro concernente la legittimità formale del documento. L’intera attività ora descritta deve essere svolta con l’ausilio di un avvocato e prevede che i costi relativi alla spese processuali, all’onorario del consulente e a quello dell’avvocato siano sostenuti dal ricorrente. Tuttavia il legislatore, al fine di consentire l’accesso alla giustizia anche ai meno abbienti, ha disposto l’istituto del cosiddetto gratuito patrocinio: in altre parole, le persone che non superano un determinato tetto reddituale annuo potranno adire il giudice gratuitamente. Attualmente il limite di reddito entro cui si può beneficiare del gratuito patrocinio è di 11.528,41 euro. Infine, il ricorso per l’accertamento tecnico preventivo deve essere proposto entro il termine inderogabile di sei mesi dalla data in cui la lettrice ha ricevuto il verbale per posta e risultante sulla busta contenente il plico. In ultimo, la lettrice chiede un parere legale su quale sia la strada migliore da seguire al fine di far escludere la patologia psichica. Ebbene, mediante la presentazione della domanda di revisione, lei può chiedere solo che la commissione accerti un miglioramento del suo stato di salute ma non può contestare la diagnosi fatta precedentemente: per questa ragione la nuova valutazione non avrà efficacia retroattiva. Al contrario, mediante il ricorso per l’accertamento tecnico preventivo, potrà contestare la diagnosi effettuata dalla commissione medica e, qualora l’esito del procedimento dovesse essere a suo favore, il provvedimento giudiziale avrà efficacia retroattiva. Nulla le vieta di percorrere entrambe le vie contemporaneamente al fine di non far decorrere inutilmente il termine semestrale previsto per il ricorso: tuttavia le conseguenze saranno diverse. Qualora l’esito della visita di revisione dovesse essere favorevole, la lettrice potrà abbandonare la strada processuale. Ma, se la commissione dovesse confermare la valutazione precedente, potrebbe ritrovarsi con due provvedimenti contrastanti: il secondo verbale a lei sfavorevole e, in caso di esito positivo dell’accertamento, il decreto del giudice per lei favorevole. Al fine di evitare una situazione di questo genere e visto che la lettrice desidera ottenere una pronuncia che abbia efficacia retroattiva, il consiglio è di seguire la strada dell’accertamento tecnico preventivo. In tal caso dovrà rivolgersi ad un avvocato specializzato in diritto previdenziale.
Articolo tratto da una consulenza dell’avv. Giovanna Pangallo