Ricovero ospedaliero: ho diritto ai permessi 104?
Fonte:legge per tutti
Nel caso di ricovero in ospedale con lettera del medico che attesta che il paziente ha necessità di assistenza e nel caso abbia bisogno di accompagnamento in ospedale, ho diritto ai giorni di permesso 104?
Il lettore chiede se abbia diritto o meno ai permessi previsti dalla legge 104 del 1992 in caso di assistenza a familiari che si trovano in situazione di ricovero ospedaliero, o che – degenti presso una casa di riposo – necessitano di essere accompagnati in ospedale per sottoporsi a visite mediche.
Innanzitutto, pare doveroso delineare la disciplina che regola l’istituto dei permessi di cui alla predetta legge 104. La legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate garantisce a coloro che devono assistere una persona handicappata una serie di benefici, volti a consentire di conciliare l’attività lavorativa da questi prestata, con le esigenze di cura ed assistenza del disabile.
In particolare la legge garantisce:
 alla lavoratrice madre o, in alternativa, al lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata il prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro, o in alternativa due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino;  al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità e che sia coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, il diritto di beneficiare di tre giorni di permesso mensile retribuito, anche in maniera continuativa;  al dipendente pubblico il diritto di scelta, ove possibile, della sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere ed il divieto di trasferimento senza il suo consenso ad altra sede.
I soggetti che hanno diritto di assistere una persona portatrice di handicap grave sono, per espressa previsione di legge, in via alternativa tra loro, il coniuge, la madre, il padre, i genitori adottivi o affidatari, i parenti o affini entro il secondo grado (genitori e nonni propri o del coniuge, nipoti, fratelli e sorelle, cognati), o ancora i parenti e gli affini entro il terzo grado (bisnonni propri o del coniuge, zii propri o del coniuge), qualora i genitori o il coniuge del portatore di handicap siano ultrasessantacinquenni o affetti da patologie invalidanti, oppure siano deceduti o mancanti. Tali soggetti possono assistere il portatore di handicap, anche se con lui non conviventi. L’elenco degli aventi diritto all’assistenza è, tuttavia, tassativo e perciò non può essere esteso a soggetti diversi da quelli specificamente indicati dalla legge. Nel caso di specie il parente che necessita della assistenza del lettore è suo suocero; il rapporto di parentela che li lega è pacificamente ricompreso tra quelli precedentemente elencati e infatti, come da lui stesso riferito, ha potuto in passato godere di permessi 104 proprio per assistere il suocero. Oltre a ciò, sono condizioni indispensabili ai fini del diritto ai permessi di cui alla legge 104 l’accertamento della condizione di handicap in situazione di gravità e che la persona con disabilità non sia ricoverata a tempo pieno in strutture ospedaliere o simili. Questo specifico requisito (l’assenza di ricovero ospedaliero) è stato precisato nel suo




contenuto e nella sua disciplina dall’Inps in due circolari [1]. Innanzitutto dette circolari precisano che deve intendersi per ricorvero a tempo pieno la degenza per le intere ventiquattro ore presso strutture ospedaliere o simili, sia pubbliche che private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa. La specificazione assistenza sanitaria continuativa sembra negare l’eventuale rilevanza della necessità assistenziale non sanitaria (ad esempio l’aiuto all’igiene, all’alimentazione, al supporto personale) di cui molto spesso invece i familiari di una persona ricoverata si fanno carico. Tuttavia, sia l’Inps che il Dipartimento della funzione pubblica individuano, nelle medesime circolari, tre eccezioni in presenza delle quali, anche in caso di ricovero ospedaliero del disabile, i permessi ex legge 104 possono essere comunque concessi:
 interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate;  ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine;  ricovero a tempo pieno di un minore con disabilità in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura ospedaliera il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare.
A queste tre eccezioni, si aggiunge, infine, la nuova disposizione in riferimento al solo congedo straordinario che introduce espressamente la possibilità di usufruire del congedo nel caso sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. L’eccezione, estensiva di quanto già previsto per il minore, vale per tutti i lavoratori dei settori pubblico e privato e viene richiamata da una circolare Inps [2], la quale, in riferimento non solo al congedo straordinario, ma anche ai permessi, riporta quanto segue: a titolo esemplificativo, tenuto conto anche di quanto normativamente previsto per i permessi ex lege 104, si elencano di seguito alcune ipotesi che fanno eccezione al requisito della assenza del ricovero a tempo pieno sia per quanto concerne i suddetti permessi (prolungamento del congedo parentale, riposi orari, permessi giornalieri) sia relativamente al congedo straordinario:
 interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate;  ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine;  a tempo pieno di un soggetto disabile in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare, ipotesi precedentemente prevista per i soli minori.
Questo viene precisato dall’Inps, mentre il Dipartimento della funzione pubblica non fa menzione delle novità relative all’estensione predetta. La ricorrenza delle circostanze sopra esposte deve comunque essere debitamente documentata e valutata da parte del medico competente.
Ciò posto, nel caso di specie, il lettore ha diritto ai permessi previsti e disciplinati dalla legge 104 sia nel caso in cui suo suocero, ricoverato presso una struttura ospedaliera, necessiti di assistenza (debitamente richiesta e certificata dai medici del reparto) da parte dei familiari, sia nel caso in cui lo stesso debba essere accompagnato presso strutture ospedaliere o ambulatoriali per sottoporsi a visite mediche.

Articolo tratto da una consulenza dell’avv. Valentina Azzini