Legge 104/1992: a chi spettano i permessi disabili, per quanti giorni?
Fonte:legge per tutti
Agevolazioni della legge 104/1992 sui permessi al lavoratore con handicap o ai familiari, condizioni, requisiti, soggetti, domanda all’Inps.
L’ormai nota legge 104/1992 prevede la possibilità di permessi retribuiti tanto per il lavoratore disabile, quanto per i familiari di persona disabile affinché possano prestare, nei confronti di quest’ultimo, le dovute cure e assistenze. Si tratta quindi di due differenti categorie che vanno distintamente trattate per comprendere a chi spettano e quando spettano le suddette agevolazioni.
Lavoratore disabile
Il lavoratore maggiorenne disabile, nell’ambito di ciascun mese, può usufruire alternativamente di permessi retribuiti:
– orari (2 ore al giorno);
– giornalieri (3 giorni nel mese, in maniera continuativa o frazionata).
Perché possa essere riconosciuto titolare dei benefici della legge 104, il lavoratore disabile deve presentare domanda all’INPS in modalità esclusivamente telematica allegando i documenti che provino la disabilità. Il lavoratore deve comunicare tempestivamente, ed in ogni caso nel termine di 30 giorni, le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni inizialmente dichiarate.
Il tipo di permesso richiesto (giornaliero o orario) può essere cambiato dal lavoratore da un mese all’altro previa modifica della domanda precedentemente presentata.
Eccezionalmente è possibile chiedere la variazione anche nell’ambito dello stesso mese, a condizione che sopraggiungano esigenze improvvise e non prevedibili all’atto della richiesta dei permessi (esigenze che devono essere documentate dal lavoratore).
Sia in caso di part-time verticale con attività lavorativa (ad orario pieno o ridotto) limitata ad alcuni giorni del mese, sia in caso di riduzione dell’attività lavorativa coincidente con un periodo di integrazione salariale, il numero dei giorni di permesso spettanti deve essere ridimensionato proporzionalmente. Il risultato numerico viene arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore, a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore .
Familiari
Possono beneficiare di permessi retribuiti, se sono lavoratori dipendenti:
– i genitori (naturali, adottivi ed affidatari) del disabile;
– parenti ed affini del disabile entro il 2° grado, salvo alcune eccezioni le eccezioni esaminate nella tabella sottostante).
Genitori
Nel caso in cui il disabile abbia non più di 3 anni: il padre o la madre, anche non conviventi, possono scegliere tra:
– prolungamento dell’astensione facoltativa per maternità per un periodo massimo (comprensivo dei periodi di normale astensione facoltativa) di 3 anni, da godere entro il compimento dell’8° anno di vita del bambino;
– 2 ore di permesso giornaliero
– 3 giorni mensili, anche continuativi
Nel caso in cui il disabile abbia dai 3 agli 8 anni: il padre o la madre possono scegliere tra:
– prolungamento dell’astensione facoltativa per maternità per un periodo massimo (comprensivo dei periodi di normale astensione facoltativa) di 3 anni, da godere entro il compimento dell’8° anno di vita del bambino;
– 3 giorni mensili, anche continuativi
Nel caso in cui il disabile abbia dagli 8 anni in poi: spettano 3 giorni mensili, anche continuativi.
Le astensioni dal lavoro concesse al genitore si applicano anche se l’altro genitore non ne ha diritto (perché, ad esempio, è casalingo/a, non svolge attività lavorativa, è lavoratore autonomo, ecc.). Se i due genitori sono lavoratori dipendenti, i benefici spettano ad entrambi alternativamente.
Coniuge, parenti e affini entro il 2° grado
A prescindere dall’età del disabile hanno diritto a 3 giorni mensili di permessi, anche continuativi.
Parenti e affini entro il 3° grado
Eccezionalmente ai parenti e agli affini anche entro il 3° grado spettano i permessi della legge 104 a condizione che il genitore o il coniuge del disabile:
– abbiano compiuto i 65 anni, oppure
– sono anch’essi affetti da patologie invalidanti a carattere permanente oppure
– sono deceduti o mancanti per assenza naturale, giuridica (es. celibato) o per situazioni di assenza continuative, giuridicamente assimilabili alle precedenti e certificate dall’autorità giudiziaria o dalla pubblica autorità.
Il parente o affine di 3° grado interessato deve inviare al centro medico legale INPS la documentazione sanitaria sullo stato di salute del coniuge o del genitore; inoltre deve autocertificare all’INPS la relazione di parentela con il disabile e la sussistenza dei requisiti per la fruizione dei permessi (Mess. INPS 25 gennaio 2011 n. 1740).
Modalità dei permessi
I permessi possono essere accordati ad un unico lavoratore per assistere lo stesso disabile (c.d. referente unico). Quest’ultimo s’identifica in colui che beneficia dei permessi mensili per tutti i mesi di assistenza alla persona con handicap grave.
Il diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza dello stesso disabile. Pertanto, il familiare disabile deve presentare all’INPS un’autodichiarazione in cui risulta la scelta del lavoratore suo familiare da cui vuole essere assistito. Se il disabile assume il domicilio, anche solo per un determinato periodo di tempo, presso la residenza di diversi parenti (entro il 2° grado), è necessario che ciascun avente diritto presenti, di volta in volta, l’istanza per ottenere il riconoscimento dei permessi retribuiti per prestare legittimamente la dovuta assistenza.
Unica eccezione alla regola generale del “referente unico” è prevista nel caso dei genitori, che possono fruire alternativamente dei permessi per l’assistenza dello stesso figlio con handicap in situazioni di gravità.
Il diritto ai permessi retribuiti è concesso anche se:
– nell’ambito del nucleo familiare del disabile si trovano conviventi familiari non lavoratori idonei a prestare assistenza;
– sono presenti altre forme di assistenza pubblica o privata (ricorso alle strutture pubbliche, al cosiddetto “non profit” e al personale badante: Cass. 22 dicembre 2014 n. 27232).
Abusi legge 104
Se il lavoratore, illegittimamente, usufruisce del permesso per assistere i familiari disabili per finalità diverse e del tutto estranee all’assistenza è passibile di licenziamento. Leggi in proposito la guida “Abuso permessi legge 104”.
Condizioni per ottenere i permessi
I permessi spettano a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno (per le intere 24 ore) presso strutture ospedaliere o simili (pubbliche o private) che assicurino assistenza sanitaria continuativa.
Tuttavia, i permessi vanno concessi in caso di ricovero a tempo pieno:
– del minore disabile se i sanitari certificano il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare;
– del disabile in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine.
I permessi sono, altresì, concessi quando il disabile si deve recare al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite specialistiche e terapie certificate.
Il lavoratore ha diritto al permesso retribuito quando l’assistenza è caratterizzata della sistematicità e dall’adeguatezza rispetto alle concrete esigenze del disabile grave; non è necessario che essa sia quotidiana.