Il Part-Time non comprime i permessi della legge 104/92 per assistere il disabile
- Fonte:pensionioggi Scritto da Davide Grasso
Secondo la Corte di Cassazione il diritto alla fruizione dei tre giorni mensili di permesso di cui all'articolo 33 della legge 104/92 non può essere compresso dalla trasformazione del rapporto di lavoro in part-time.
La trasformazione di un contratto di lavoro full time in part-time verticale non pregiudica il diritto del lavoratore a fruire integralmente dei permessi previsti dalla legge 104/1992, già riconosciuti in precedenza, purché la riduzione oraria settimanale non superi il 50%. A stabilirlo è la Corte di Cassazione che ha escluso, nel caso esaminato, il riproporzionamento dei permessi, in ragione della riduzione dell’orario di lavoro.
Il verdetto n. 22925/17, depositato il 29 settembre scorso, ha rigettato il ricorso di Poste Italiane e confermato la sentenza della Corte d’Appello di Trento, che l'aveva condannata al risarcimento del danno non patrimoniale ad una lavoratrice. L'azienda aveva, infatti, ridotto da tre a due i giorni di permesso mensile di cui all'articolo 33 della legge 104/1992 sul presupposto che il rapporto di lavoro della lavoratrice dipendente era stato ridotto a 2/3 dell'orario di lavoro a tempo pieno.
Per l’Alta Corte, perciò, è stata illegittima la decisione dell'azienda di ridurre a 2 i giorni di permesso, a seguito della riduzione della prestazione lavorativa articolata su quattro giorni a settimana, anziché in sei, pari al 67% dell’orario ordinario. La Cassazione nella motivazione della sentenza fa riferimento alla direttiva 97/81/CE, che vieta la discriminazione tra lavoratori a tempo pieno e lavoratori a tempo parziale, cosa che avverrebbe con il riproporzionamento, in ragione della ridotta entità della prestazione di lavoro.
Le motivazioni della Corte
In particolare, il comma 2 dell'art. 4 distingue, raggruppandole rispettivamente nella lettera a) e nella lettera b), le ipotesi in cui, in base al principio di non discriminazione, è esclusa la compressione o riduzione di una serie di diritti facenti capo al lavoratore, per effetto della riduzione della prestazione lavorativa (lett. a ) e quelle in cui è consentita, invece, una proporzionale riduzione (lett. b.) Nella prima categoria sono annoverati, "l'importo della retribuzione oraria; la durata del periodo di prova e delle ferie annuali; la durata del periodo di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità; la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro a fronte di malattia; infortuni sul lavoro, malattie professionali; l'applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro; l'accesso ad iniziative di formazione professionale organizzate dal datore di lavoro; l'accesso ai servizi sociali aziendali; i criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previsti dai contratti collettivi di lavoro; i diritti sindacali.
Nella seconda categoria si prevede il riproporzionamento in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa, in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, l'importo della retribuzione feriale, l'importo dei trattamenti economici per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità.
Ciò posto, secondo la Corte, si pone la necessità di evitare che le particolari modalità di articolazione della prestazione lavorativa nel caso di part time verticale si traducano, quanto alla fruizione dei permessi in oggetto, in un irragionevole sacrificio per la parte datoriale.
A risoluzione della questione la Corte indica che il criterio che può ragionevolmente essere adottato è quello di una distribuzione in misura paritaria degli oneri e dei sacrifici connessi all'adozione del rapporto di lavoro part time e, nello specifico, del rapporto part time verticale. In coerenza con tale criterio, valutate le opposte esigenze, appare ragionevole "distinguere l'ipotesi in cui la prestazione di lavoro part time sia articolata sulla base di un orario settimanale che comporti una prestazione per un numero di giornate superiore al 50% di quello ordinario, da quello in cui comporti una prestazione per un numero di giornate di lavoro inferiori, o addirittura limitata solo ad alcuni periodi nell'anno e riconoscere, solo nel primo caso, stante la pregnanza degli interessi coinvolti e l'esigenza di effettività di tutela del disabile, il diritto alla integrale fruizione dei permessi in oggetto".
Alla luce di tale principio i giudici di Piazza Cavour, rilevato che la prestazione lavorativa è stata articolata sulla base di un orario lavorativo settimanale pari a quattro giorni su sei, corrispondente ad un part time verticale al 67%, hanno confermato la sentenza impugnata stabilendo il diritto della lavoratrice a fruire dei tre giorni di permesso mensile in luogo dei due giorni concessi dall'azienda.