Permessi legge 104 figlio disabile
FONTE:LEGGE PER TUTTI L’AUTORE: Noemi Secci
Assenze dal lavoro per chi assiste un figlio con handicap grave ai sensi della legge 104.
I lavoratori che hanno un figlio con handicap grave riconosciuto, ai sensi della legge 104 [1], possono assentarsi dal lavoro per assisterlo, con diritto alla retribuzione.
La normativa [2], difatti, riconosce diversi tipi di assenze retribuite per il genitore lavoratore:
la fruizione di 3 giorni di permessi retribuiti ogni mese, frazionabili anche ad ore; la possibilità di prolungare il congedo parentale fino a un massimo di 3 anni, sino al compimento del 12° anno di età del bambino: il termine di 3 anni vale per ogni figlio disabile ed è il periodo massimo fruibile complessivamente non solo dal padre e dalla madre, ma anche fra congedo parentale e prolungamento dello stesso; la possibilità di assentarsi per le malattie del bambino; la fruizione di permessi orari retribuiti giornalieri sino al 3° anno di età del bambino disabile (pari a 2 ore al giorno se l’orario giornaliero è superiore alle 6 ore, un’ora se l’orario è inferiore alle 6 ore); la fruizione del congedo straordinario retribuito, pari a 2 anni nell’arco della vita lavorativa; per lo stesso disabile non possono essere concessi più di 2 anni di congedo, quindi non è possibile che la madre fruisca di 2 anni di aspettativa e il padre faccia altrettanto, in quanto il congedo straordinario complessivo dei 2 genitori non può superare i 2 anni; la fruizione di un’aspettativa non retribuita della durata massima di 2 anni nell’arco della vita lavorativa.
Solo alcune tra queste assenze, tuttavia, sono cumulabili tra loro; inoltre, relativamente alla maggior parte delle assenze, vi sono dei divieti di fruizione contemporanea tra i due genitori e vi sono, infine, dei limiti massimi entro i quali il lavoratore può assentarsi nell’arco della vita lavorativa.
Ma procediamo per ordine e facciamo un po’ di chiarezza sulle possibilità, per i genitori del disabile, di assentarsi dal lavoro per assisterlo.
Indice
1 Divieto di assentarsi nello stesso mese per i genitori 2 Quando i genitori possono assentarsi nello stesso mese 3 Congedo straordinario e permessi 4 Trasformazione in part time 5 Aspettativa non retribuita
Divieto di assentarsi nello stesso mese per i genitori
Il divieto di fruizione contemporanea delle assenze tra i due genitori vale:
per la fruizione dei tre giorni di permesso mensili retribuiti; per la fruizione del prolungamento del congedo parentale; per la fruizione dei permessi orari giornalieri.
In particolare, la fruizione delle assenze deve intendersi alternativa e non cumulativa nell’arco del mese, in quanto permessi mensili, permessi orari e prolungamento del congedo parentale sono istituti speciali che rispondono alle stesse finalità di assistenza al disabile grave (come chiarito da numerose circolari [3]).
Pertanto, nel mese in cui uno o entrambi i genitori, anche alternativamente, abbiano beneficiato di uno o più giorni di permesso mensile, gli stessi non possono usufruire per lo stesso figlio dei permessi orari giornalieri o del prolungamento del congedo parentale.
Allo stesso modo, nel mese in cui uno o entrambi i genitori abbiano fruito, anche alternativamente, del prolungamento del congedo parentale o dei permessi orari giornalieri, gli altri familiari eventualmente aventi diritto ad assentarsi per l’assistenza dello stesso disabile non potranno beneficiare dei tre giorni di permesso mensili.
Quando i genitori possono assentarsi nello stesso mese
Il prolungamento del congedo parentale e i permessi alternativi sono invece compatibili con l’utilizzo del normale congedo parentale e del congedo per malattia dello stesso figlio fruito dall’altro genitore.
Il prolungamento del congedo parentale, i permessi orari giornalieri ed i permessi mensili sono anche compatibili con la fruizione del congedo straordinario retribuito nell’arco del mese, ma non negli stessi giorni.
Congedo straordinario e permessi
L’assenza d’incompatibilità vale anche nel caso in cui il godimento delle assenze avvenga da parte di un solo genitore, che, pertanto, nell’arco dello stesso mese può fruire del congedo straordinario e, alternativamente, dei riposi orari giornalieri o dei permessi di tre giorni mensili o del prolungamento del congedo parentale.
Una nota circolare [4] precisa, poi, che nel caso di fruizione cumulata nello stesso mese del congedo (ovvero di ferie, aspettative od altre tipologie di permesso) e dei permessi mensili da parte del dipendente a tempo pieno questi ultimi spettano sempre nella misura intera stabilita dalla legge (3 giorni) e i permessi non devono essere dunque ridotti.
Trasformazione in part time
Al posto del congedo parentale, la lavoratrice madre o il lavoratore padre possono chiedere, per una sola volta, nei limiti del congedo ancora spettante (se è stato utilizzato solo in parte), la trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale, se la riduzione dell’orario di lavoro non supera il 50%.
Il datore di lavoro non può opporsi alla richiesta, ma è tenuto a effettuare la trasformazione del contratto entro 15 giorni dalla ricezione della domanda.
Se i periodi di congedo parentale sono stati già fruiti o non ci sono più i requisiti per fruirli, il lavoratore padre o la lavoratrice madre del disabile grave possono ugualmente chiedere la conversione del contratto full time in part time: in questo caso, però, hanno solo il diritto di priorità per la riduzione dell’orario di lavoro e non un vero e proprio diritto al part time. Il diritto alla conversione in part time sarà operativo, con tutta probabilità, nel caso in cui sia approvato il Testo Unico sull’assistenza (Testo Unico sul caregiver familiare); secondo le proposte di legge attualmente allo studio, ci sarà anche la possibilità di beneficiare del telelavoro, per i genitori del portatore di handicap grave, e di ferie e permessi solidali ceduti dagli altri lavoratori (la possibilità è attualmente già prevista dal Jobs Act [5] in relazione ai figli minori bisognosi di cure e di assistenza).
Aspettativa non retribuita
Infine, oltre alle assenze retribuite elencate, resta ferma la possibilità di richiedere un’aspettativa non retribuita [6], della durata massima di 2 anni nella vita lavorativa. A tal proposito, bisogna però ricordare che il limite di due anni dell’aspettativa non retribuita deve coordinarsi col limite di due anni del congedo straordinario, che come già esposto è complessivo in relazione a entrambi i genitori ed a tutti i familiari in relazione a ciascun disabile grave.
È importante sottolineare, poi, che ogni lavoratore può fruire di due anni di congedo (retribuito e/o non retribuito) complessivi nell’intero arco della propria vita lavorativa: quindi, terminati i due anni di congedo straordinario, non è possibile fruire di altri due anni di congedo, anche se non retribuito ed in relazione a un familiare disabile diverso.
note
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