Sono in malattia ma devo fare una visita
Fonte:legge per tutti
Ho preso dei giorni di malattia e devo sottopormi a un controllo del mio medico curante. Posso uscire di casa durante gli orari di reperibilità? Che succede se arriva la visita di controllo?
Anche durante le fasce orarie di reperibilità, necessarie a rendere possibile il controllo del medico fiscale, il lavoratore malato può uscire di casa se sussistono valide ragioni e ne dà comunicazione all’Inps e al datore di lavoro. Difatti l’assenza alla fisica fiscale può essere consentita non solo in caso di ricovero ospedaliero ma anche da un «giustificato motivo». Nel concetto di giustificato motivo viene inclusa la necessità di espletare visite e accertamento specialistici. Quindi se il lavoratore è in malattia ma deve fare una visita può assentarsi da casa, ma nel rispetto delle seguenti condizioni:
innanzitutto la visita deve essere indifferibile (ossia urgente) e necessaria; una visita di routine non può consentire l’assenza da casa; in secondo luogo è necessario dimostrare che tali visite non possono essere espletate in orario diversi da quelli della reperibilità; infine, prima di uscire di casa, bisogna effettuare la comunicazione all’Inps e al proprio datore con cui si anticipa la ragione dell’assenza. Solo nel caso in cui la visita sia talmente urgente e le condizioni del malato talmente gravi da non consentire le previe comunicazioni, questi potrà ugualmente allontanarsi dal domicilio, ma dovrà comunque, in un successivo momento – in caso cioè di contestazione – poter dimostrare l’urgenza e l’indifferibilità della visita. Così come abbiamo già detto nel più completo articolo Se il medico fiscale non ti trova a casa, è possibile uscire di casa durante la reperibilità anche se si tratta di ritirare, presso l’ufficio sanitario, reperti di radiografie collegate alla malattia in atto. Stessa giustificazione viene consentita al malato che deve effettuare un’iniezione, purché – anche in questo caso – la stessa risulti indifferibile e indispensabile (il lavoratore dovrebbe dar prova di non aver potuto eseguire la puntura a casa tramite un parente o un vicino). La questione è stata affrontata in passato dalla Cassazione [1] la quale ha dato risposta positiva alla possibilità di allontanarsi da casa durante la malattia al fine di espletare una visita presso l’ambulatorio del medico, ma solo in caso di impossibilità di conciliare l’orario di ricevimento con le fasce di reperibilità [1] o quando la visita è necessaria a far constatare l’eventuale guarigione della malattia, al fine della ripresa del lavoro [2]. Si è ritenuta legittima l’assenza durante la fasce di reperibilità anche nel caso di:
effettuazione di un ciclo di cure presso un istituto convenzionato [3]; esigenza indifferibile di recarsi in farmacia [4]; visita alla madre ricoverata in ospedale, quando l’orario di visita ai degenti coincide con le fasce di reperibilità [5]; l’assenza di un lavoratore che dimostri di essersi recato, su indicazione del medico curante, presso uno stabilimento termale un ciclo di cure diretto a ottenere un più pronto ristabilimento dello stato di salute [6].
note
[1] Cass. sent. n. 4247/2004.
[2] Cass. sent. n. 8012/2006.
[3] Cass. sent. n. 8012/2006.
[4] Trib. Milano sent. del 5.09.1990.
[5] Cass. sent. n. 5718/2010.
[6] Cass. sent. n. 8544/2001.
[7] Cass. sent. n. 15446/2004.
[8] Cass. sent. n. 8508/1995.
[9] Cass. sent. n. 27429/2005.
[10] Cass. sent. n. 14503/1999.
[11] Cass. sent. n. 16996/2002.
[12] Cass. sent. n. 5150/1999.
[13] Cass. sent. n. 266/1994.
[14] Cass. sent. n. 4247/2004.