Infortunio sul lavoro per colpa del dipendente: chi risarcisce?
Anche se l’infortunio sul lavoro è stato determinato da colpa esclusiva del dipendente questi ha diritto ad essere risarcito: l’assicurazione fa riferimento infatti a qualsiasi evento in «occasione di lavoro».
«Se l’è cercata» non è una frase che trova spazio in materia di infortunio sul lavoro: infatti, anche quando il danno è stato determinato da colpa esclusiva del dipendente, che non si è comportamento in modo prudente, l’Inail è ugualmente tenuto al risarcimento. La presenza di un comportamento colpevole del dipendente esclude però la responsabilità dell’azienda che, quindi, (solo) in tal caso non deve versare alcun indennizzo. Il chiarimento è stato fornito di recente dalla Cassazione [Cass. sent. n. 17917/17 del 20.07.2017.] che, così facendo, ha spiegato chi risarcisce l’infortunio sul lavoro per colpa del dipendente.
Ogni danno che deriva da «occasione di lavoro» fa scattare il diritto al risarcimento per il dipendente. Ciò vale anche se quest’ultimo si pone consapevolmente e volontariamente in una situazione di pericolo. In caso contrario, si avrebbe il paradosso per cui ogni infortunio derivante da un rischio che il lavoratore avrebbe dovuto evitare rimarrebbe privo di tutela. La presenza di un comportamento azzardato del lavoratore, che si è reso colpevole del proprio infortunio, rileva solo per escludere la responsabilità del datore di lavoro.
Il Testo Unico del 1965 in materia di infortunio sul lavoro – specificano i giudici supremi – prevede l’operatività dell’assicurazione per tutti gli incidenti determinati in «occasione di lavoro»; a tal fine però non ha alcuna rilevanza la colpa del lavoratore la quale può tutt’al più ridurre la responsabilità dell’azienda o, addirittura, escluderla del tutto se il danno è stato determinato esclusivamente dall’imprudenza del dipendente. La normativa si prefigge, infatti, di proteggere il lavoratore da ogni infortunio sul lavoro (appunto anche quelli derivanti da colpa) e di garantire al lavoratore, in secondo luogo, i mezzi adeguati allo stato di bisogno discendente dalle conseguenze che ne sono derivate» [Cass. sent. n. 15312/2001.].
Quando spetta il risarcimento? Il dipendente ha diritto ad essere indennizzato per tutte le ipotesi di infortunio avvenuti per causa violenta in «occasione di lavoro» che cagionino una inabilità al lavoro superiore ai tre giorni; in tale ambito rientrano «tutti i fatti, anche straordinari e imprevedibili, inerenti all’ambiente, alle macchine alle persone, al comportamento stesso del lavoratore purché attinenti alle condizioni di svolgimento della prestazione, ivi compresi gli spostamenti spaziali funzionali allo svolgimento della prestazione»
L’unico caso in cui il dipendente non ha diritto al risarcimento è quando l’infortunio sia conseguenza di un comportamento volontario del lavoratore volto a soddisfare esigenze meramente personali e privo di collegamento con la prestazione lavorativa o che esorbiti in modo irrazionale dai limiti di essa tanto da essere del tutto imprevedibile (cosiddetto «rischio elettivo»).