Congedo papà: quanti giorni spettano e le novità in arrivo
Negli ultimi anni la tutela della genitorialità sta riconoscendo maggiori diritti ai padri lavoratori
Fonte: studiocataldi di Valeria Zeppilli
Il riconoscimento dei diritti del padre lavoratore ha subito negli ultimi anni un'impennata, sebbene il nostro ordinamento sia ancora indietro rispetto agli altri paesi circa la tutela apprestata agli uomini al momento della nascita di un figlio.
La legge Fornero del 2012
Il primo riconoscimento del congedo papà si è avuto con la legge numero 92/2012, cd. legge Fornero, che ha previsto per il padre lavoratore due speciali forme di congedo: uno obbligatorio, di un giorno, e uno facoltativo, di due giorni alternativi rispetto al congedo di maternità, da godere entro il quinto mese di vita del figlio.
La legge di stabilità 2016: aumento da uno a due giorni
Sull'estensione del congedo papà è intervenuta successivamente la legge di stabilità 2016 che, nel prorogare anche al 2016 l'istituto originariamente previsto in via sperimentale per il solo triennio 2013-2015, ha aumentato il numero di giorni di congedo obbligatorio da uno a due.
Ulteriori aumenti nel 2018
Ancor più di recente, la legge di stabilità 2017 è intervenuta nuovamente a tutela dei diritti del padre lavoratore.
Infatti, sono stati innanzitutto confermati i due giorni di congedo obbligatorio e i due giorni di congedo facoltativo. Ma non solo: sono stati anche messi ufficialmente in cantiere per il 2018 due ulteriori giorni di congedo obbligatorio, che quindi diventeranno in totale quattro.
A chi spetta
Al beneficio possono accedere i padri lavoratori, anche adottivi e affidatari per eventi parto, adozione e affidamenti che hanno avuto luogo a partire dal 1° gennaio 2013.
Restano però esclusi i dipendenti pubblici, almeno sino all'approvazione di un'apposita normativa.
Quanto spetta
Sia il congedo papà obbligatorio che il congedo papà facoltativo sono retribuiti con un'indennità pari al 100% della retribuzione globale e con accredito dei contributi figurativi.
Congedo papà e congedo di paternità sostitutivo
Il congedo papà non va comunque confuso con il congedo di paternità sostitutivo, che è quello riconosciuto al padre lavoratore in sostituzione al congedo di maternità della madre del bambino, nel caso in cui questa non usufruisca della tutela in quanto deceduta o gravemente inferma o per abbandono del bambino o, infine, in caso di affidamento esclusivo del figlio al padre.
Congedo papà e congedo parentale
Il congedo papà non va inoltre confuso con il congedo parentale, che è quello che spetta facoltativamente a entrambi i genitori per una durata complessiva massima di dieci mesi cumulabili tra mamma e papà (che in alcuni casi divengono undici), con una riduzione notevole della retribuzione o sua totale esclusione oltre un certo limite.