Congedo papà, 2 giorni in più dal 2018

FONTE:LEGGE PER TUTTI

Congedo di paternità obbligatorio e facoltativo, aumentano le giornate: quanto dura, quanto è pagato, come fare domanda.

 Più giorni di congedo al papà lavoratore: è questa l’ultima novità introdotta dalla Legge di bilancio, che sarà operativa, però, soltanto dal 2018. Per il 2017, invece, sono confermate le due giornate di congedo obbligatorio, assieme alla possibilità di fruire di due ulteriori giorni di congedo facoltativo. Sempre dal 2018, poi, sarà fruibile una giornata in più di congedo facoltativo: il congedo papà arriverà, così, a un totale di 5 giornate.

Ma procediamo per ordine e vediamo in che cosa consiste il congedo per il padre lavoratore, com’è retribuito e che come si può richiedere.

 Congedo papà obbligatorio

Allo stato attuale, il cosiddetto congedo papà, introdotto perla prima volta dalla Legge Fornero di Riforma del Mercato del lavoro [L.92/2012.], consiste nell’obbligo, per il lavoratore padre, di fruire di due giorni di assenza retribuita, anche in modo non continuativo, entro 5 mesi dalla nascita del figlio. La misura è stata confermata anche per il 2017 dalla Legge di bilancio.

Nel 2018, invece, come abbiamo detto, il congedo obbligatorio sarà di 4 giornate.

Le giornate di congedo di paternità obbligatorio non sono fruibili in alternativa all’astensione obbligatoria della lavoratrice madre, ma si aggiungono al congedo di maternità.

  Congedo papà facoltativo

Oltre ai due giorni di astensione obbligatoria, poi, il lavoratore padre ha la possibilità di godere di altre due giornate di assenza: le due giornate aggiuntive, però, sono facoltative, cioè fruibili in alternativa all’astensione della lavoratrice madre. Devono quindi essere defalcate dai giorni spettanti alla madre per il congedo di maternità obbligatorio.

Le due giornate di astensione facoltativa, grazie alla Legge di bilancio 2017, diventeranno 3 nel 2018.

 Congedo papà: quanto viene pagato?

Sia nell’ipotesi delle assenze per congedo obbligatorio, che in quella delle assenze per congedo facoltativo , l’Inps copre le giornate offrendo un’indennità pari al 100% della retribuzione globale (semplificando, del normale stipendio) ed accreditando i contributi figurativi: in pratica, il dipendente papà, durante le giornate di assenza, percepisce stipendio e contributi in misura piena, come se si trattasse di normali giornate lavorative.

  Congedo papà: quando può essere goduto?

Per quanto riguarda i due giorni di congedo di paternità obbligatorio, questi possono essere goduti anche in contemporanea al congedo di maternità obbligatorio, o facoltativo (congedo parentale), della madre, perché queste assenze non sono alternative tra loro. In parole semplici, le due giornate (che diventeranno 4) di congedo obbligatorio possono essere fruite dal padre anche mentre la madre è in maternità obbligatoria o facoltativa.

Il congedo facoltativo, invece, è alternativo alla maternità obbligatoria: in buona sostanza, il congedo di maternità obbligatorio deve essere diminuito di un numero di giornate corrispondenti a quelle del congedo di paternità facoltativo, anticipando, così, la fine dell’astensione obbligatoria post-parto.

  Congedo papà: vale anche se adotto un bambino o lo prendo in affido?

Sia il congedo obbligatorio di paternità, che quello facoltativo, sono riconosciuti anche in caso di adozione ed affidamento, entro i 5 mesi dall’ingresso in famiglia del bambino.

 Congedo papà: come fare domanda

La domanda per ottenere il congedo di paternità, obbligatorio o facoltativo, deve essere inviata per iscritto al datore di lavoro, o all’amministrazione del personale competente, con un preavviso di almeno 15 giorni.

Per il congedo facoltativo è necessario allegare alla richiesta una comunicazione della lavoratrice madre, con cui dichiara di rinunciare a un numero di giornate del congedo obbligatorio di maternità corrispondenti alle assenze facoltative fruite dal padre; la stessa dichiarazione deve essere inviata anche al datore di lavoro della madre.

  Congedo papà e congedo di paternità

Attenzione a non confondere il cosiddetto congedo papà con un altro tipo di congedo, noto anch’esso come congedo di paternità obbligatoria: quest’ultimo è il congedo di paternità “sostitutivo”, cioè un’astensione retribuita dal lavoro riconosciuta al padre, al posto della maternità obbligatoria, per particolari situazioni in cui la madre non può beneficiare del suo congedo (ad esempio in caso di morte, grave infermità, abbandono del bambino, o di affidamento esclusivo del figlio al padre).

Se il lavoratore ha diritto anche al congedo di paternità “sostitutivo”, può fruire anche delle giornate del congedo papà, o congedo di paternità obbligatorio.

 Congedo di paternità facoltativo e congedo parentale

È facile fare confusione, a causa della somiglianza dei nomi, anche tra congedo di paternità facoltativo e congedo parentale (quest’ultimo è noto anche come maternità facoltativa): mentre congedo papà facoltativo, come abbiamo visto, consiste in due giornate in più d’assenza per il lavoratore padre, in sostituzione di due giornate della maternità obbligatoria, il congedo parentale è un’assenza, anch’essa facoltativa, della durata massima di 10 mesi cumulabili tra madre e padre (in alcuni casi 11), per un massimo di 6 mesi a genitore (a meno che il bambino non abbia un solo genitore, o salvo casi particolari, in cui il padre può assentarsi per 7 mesi).

Il congedo parentale è solo parzialmente retribuito, fino ad un massimo di 6 mesi (complessivi tra i due genitori) e non oltre i 6 anni del bambino (3 anni per i lavoratori autonomi, una volta che entrerà in vigore il nuovo Jobs Act sul lavoro autonomo); può essere fruito, dal 2015, anche in modalità oraria, e sino ai 12 anni di età del figlio.