Congedo parentale o part time?
Fonte:legge per tutti
Scelta tra congedo parentale e lavoro a tempo parziale: quale opzione conviene di più al dipendente?

Se ti stai domandando se convenga di più fruire del congedo parentale (astensione facoltativa per maternità) o della riduzione dell’orario di lavoro, sappi che non esiste una risposta uguale per tutti, ma la valutazione dipende da vari parametri: scelta del part time verticale o orizzontale, diritto o meno di fruire del congedo parentale retribuito, contratto collettivo applicato, percentuale di riduzione dell’orario di lavoro.
La convenienza, dunque, dipende dalla specifica situazione in cui ti trovi e dalla riduzione oraria di cui hai bisogno: ma andiamo per ordine e vediamo quali sono le differenze di trattamento fra congedo parentale e part time.
 Nuovo congedo parentale
Innanzitutto va specificato che, dal 2015, il congedo parentale può essere fruito sino ai 12 anni del bambino. Hai diritto all’indennità, normalmente pari al 30% per i lavoratori dipendenti, sino al 6° anno di vita del figlio, o sino agli 8 anni per particolari condizioni economiche.
Il congedo parentale è pari a 10 mesi cumulativi tra i genitori (11 se il padre fruisce di almeno 3 mesi di congedo); ogni genitore può fruire al massimo di 6 mesi di congedo (7 per il padre che fruisce di almeno 3 mesi di congedo). L’assenza massima indennizzabile complessivamente è pari a 6 mesi.
 Part time
Il part time può essere fruito al posto del congedo parentale, sia in modalità orizzontale che verticale, purchè la riduzione dell’orario non superi il 50% dell’orario ordinario.
Nel part time orizzontale l’attività è prestata in tutte le giornate lavorative, ma per un numero minore di ore (ad esempio, anziché 8 ore dal lunedì al venerdì, 4 ore negli stessi giorni).
Nel part time verticale l’attività giornaliera è prestata con orario pieno, ma solo in alcune giornate, settimane o mesi. Il part time misto, invece, contiene le caratteristiche di entrambe le tipologie.
  Part time o congedo parentale?
Veniamo ora alla valutazione dell’opzione più conveniente: part time e congedo parentale? Certamente la seconda, se il lavoratore ha diritto all’indennità, in quanto le ore non lavorate per effetto del part time non sono retribuite. Ma come orientarsi nel caso in cui il congedo non sia retribuito?
Dal punto di vista della retribuzione, la fruizione del congedo parentale non remunerato è indifferente rispetto a quella del part time, se le ore non lavorate sono le stesse, poiché non si ha diritto ad alcuna indennità per l’attività non prestata.
 
Part time e congedo parentale: contributi
Dal punto di vista contributivo, invece, mentre il part time, per quanto concerne le ore non lavorate, non è contribuito, il congedo parentale lo è, anche se privo di retribuzione: sono infatti riconosciuti i contributi figurativi, come confermato da una recente circolare Inps [1], che richiama il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità [2].
 Part time e congedo parentale: tredicesima
Potrebbero inoltre esserci delle differenze tra le due opzioni qualora una delle due prevedesse un numero maggiore di giornate lavorative, nonostante il medesimo numero di ore.
La tredicesima, difatti, matura a seconda del numero di giornate lavorate in un mese: perché sia computato un rateo, devono risultare lavorate almeno 15 giornate.
Per quanto riguarda, in particolare, i dipendenti pubblici, secondo il contratto collettivo Aran [3], il rateo della tredicesima matura in 365esimi, cioè in base alle giornate lavorate nell’intero anno; il rateo non matura nelle giornate non lavorate e non retribuite, escluse le assenze tutelate: durante l’astensione facoltativa il rateo non matura, non solo se il congedo non è retribuito, ma anche se risulta retribuito al 100% o al 30%, come chiarito dall’Aran negli orientamenti applicativi.
Pertanto, se una delle due opzioni (part time o astensione facoltativa) prevede l’attività lavorativa in un maggior numero di giornate rispetto all’altra opzione, questa è da preferirsi, in base alla maturazione dei ratei di tredicesima.
  Part time e congedo parentale: ferie e Anf
Lo stesso vale per quanto concerne la maturazione delle ferie (che maturano soltanto nei casi in cui per il congedo parentale sia prevista la retribuzione al 100%, ipotesi prevista per i dipendenti pubblici, mentre non maturano nei giorni con retribuzione al 30% o senza retribuzione) e il diritto agli assegni al nucleo familiare: questi ultimi, in particolare, spettano in misura intera se si lavora almeno 24 ore la settimana.
In caso contrario, spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, indipendentemente dal numero delle ore lavorate in ciascuna delle giornate stesse.
  Part time e congedo parentale: Tfr
Per quanto riguarda il trattamento di fine rapporto, le giornate non lavorate a causa del part time verticale non contano per la maturazione del rateo; le giornate di congedo parentale non retribuite, invece, secondo una recente interpretazione dell’Anclsu (Sindacato unitario associazione nazionale dei consulenti del lavoro), devono essere considerate utili alla maturazione: il Testo Unico Maternità/Paternità [4], difatti, dispone che i periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia. Il tfr, non essendo esplicitamente menzionato tra gli emolumenti esclusi, dovrebbe dunque essere incluso.
  Part time e congedo parentale:  assenze a cavaliere dei festivi
Attenzione, poi, alle giornate di astensione facoltativa a cavallo del giornate non lavorative e dei festivi: secondo diversi contratti collettivi, compresi quelli dei dipendenti pubblici [5], in caso di fruizione frazionata dei periodi di congedo parentale, se i diversi periodi di assenza non sono intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice, sono ricompresi nel congedo anche gli eventuali giorni festivi che vi ricadono all’interno.