Congedo parentale 2017
Fonte:leggeper tutti
Congedo parentale: che cos’è, quanto dura, quale trattamento spetta ai genitori, in quali casi può essere prolungato.
Il congedo parentale, noto anche come astensione facoltativa o maternità facoltativa, è un periodo di astensione dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice madre e al lavoratore padre. Questo periodo di astensione ha una durata complessiva di 10 mesi (in alcuni casi estesi a 11), che vanno ripartiti tra i due genitori e deve essere fruito nei primi dodici anni di vita del bambino [1].
La funzione del congedo parentale è quella di garantire al bambino un’assistenza adeguata nei primi anni di vita e di soddisfare i suoi bisogni affettivi e relazionali.
Congedo parentale: a chi spetta
Il congedo parentale spetta:
ai lavoratori padri e alle lavoratrici madri dipendenti, titolari di uno o più rapporti di lavoro in atto; alle lavoratrici madri autonome: per loro, però, il periodo massimo di fruizione ammonta a tre mesi.
Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche se l’altro genitore non ne ha diritto perché è disoccupato o perché non è un lavoratore subordinato.
Congedo parentale: quanto dura
Il congedo parentale dura complessivamente 10 mesi, che vanno ripartiti tra i genitori. Ciascun genitore può fruire al massimo di 6 mesi di congedo: dunque, se un genitore fruisce di 6 mesi di astensione, all’altro ne restano solo 4.
A tal proposito, però, la nuova normativa eleva il periodo complessivo di congedo a 11 mesi, se il padre fruisce del congedo parentale per almeno tre mesi: il padre, in questo caso, può dunque usufruire di un periodo complessivo di 7 mesi di astensione facoltativa.
Se nel nucleo familiare è presente un solo genitore, il periodo di congedo spettante è pari a 10 mesi.
Congedo parentale
Dal 25 giugno 2015 è possibile fruire del congedo parentale ad ore, anziché a giorni. Se il genitore, però, sceglie di fruire del congedo in modalità oraria, questi:
non può assentarsi per un numero di ore giornaliero superiore alla metà del suo orario medio giornaliero di servizio; non può unire alle ore di congedo parentale altre ore di permesso legate alla maternità (come i riposi giornalieri per allattamento).
Congedo parentale: com’è indennizzato
Il congedo parentale è pagato con un’indennità che ammonta al 30% della retribuzione, fino al 6° anno di età del bambino. Dal 6° all’8° anno, l’indennità pari al 30% della retribuzione spetta solo nel caso in cui il reddito del genitore è inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione (ricordiamo che il trattamento minimo, nel 2017, ammonta a 501,89 euro mensili, per 13 mensilità).
Possono essere retribuiti, al massimo, 6 mesi complessivi fra i genitori.
Il congedo parentale va computato nell’anzianità di servizio, ma durante questo periodo non maturano le ferie e i ratei della tredicesima mensilità (e di ulteriori mensilità aggiuntive).
Dal compimento del 6° o dell’8° anno di età del bambino, a seconda delle condizioni economiche, sino al 12° anno, spetta il congedo parentale non retribuito.
In ogni caso, durante il periodo di congedo parentale spettano i contributi figurativi, pagati dalla gestione previdenziale cui il lavoratore è iscritto.
Congedo parentale: figli disabili
Se il bambino è portatore di un handicap grave, il congedo parentale può essere prolungato per un periodo massimo di 3 anni, fino al compimento del 12° anno di età. Il prolungamento del congedo spetta se il bambino non è ricoverato a tempo pieno in una struttura sanitaria, a meno che non sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore. Durante i tre anni di prolungamento del congedo il genitore ha diritto all’indennità pari al 30% della retribuzione.
note
[1] D.lgs. 80/2015.