Assenza per malattia del lavoratore: come funzionano le fasce di reperibilità?
Fonte: lavorofisco di Andrea Rosana
In caso di assenza per malattia il lavoratore è tenuto a rispettare le fasce di reperibilità stabilite per legge, garantendo la presenza presso l’indirizzo di domicilio, che può anche non coincidere con la propria abitazione, precedentemente comunicato all’Amministrazione. L’indennità a carico dell’INPS ricorre dal quarto giorno di malattia fino al centottantesimo giorno, mentre i primi tre giorni, detti di carenza, restano a carico del datore di lavoro. L’indennità viene anticipata in busta paga dal datore di lavoro che la porta a conguaglio tramite la denuncia UniEmens
Già dal 2015 sono cambiate le regole sulle visite fiscali nei confronti dei lavoratori dipendenti privati e pubblici. Si tratta di un accertamento che può essere disposto direttamente dall’INPS o essere effettuato su richiesta del datore di lavoro, al fine di controllare l’effettivo stato di malattia del dipendente, che si è assentato dal lavoro per motivi di salute. La certificazione dello stato di malattia deve essere trasmessa all’INPS per via telematica entro 2 giorni dal verificarsi dell’evento morboso. Nel caso in cui il medico curante non sia reperibile, il lavoratore può richiedere la certificazione alla Guardia Medica o ad altro medico convenzionato col Servizio Sanitario Nazionale. Il datore di lavoro che intenda controllare le assenze per malattia di un lavoratore dipendente è obbligato ad avvalersi esclusivamente dei servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti: è, infatti, vietato qualunque tipo di accertamento diretto da parte del datore di lavoro. Dal canto suo il lavoratore è obbligato a sottoporsi agli accertamenti sanitari sul proprio stato di infermità qualora disposti dall’INPS o richiesti dal datore di lavoro.
Fasce di reperibilità Durante il periodo di assenza dal posto di lavoro per malattia, il dipendente è tenuto a rispettare le seguenti fasce di reperibilità: – dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00, nel caso di dipendenti pubblici – dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 17:00 alle ore 19:00, nel caso di dipendenti privati durante le quali lo stesso deve trovarsi presso l’indirizzo di domicilio, che può anche non coincidere con la propria abitazione, precedentemente comunicato all’Amministrazione. L’obbligo di reperibilità è valido 7 giorni su 7, e si estende dunque anche alle giornate non lavorative, ai festivi e ai prefestivi. Il lavoratore è legittimato a rifiutare l’ingresso ai medici al di fuori dell’orario di reperibilità. Il lavoratore, già sottoposto a controllo, è comunque tenuto all’osservanza delle fasce di reperibilità, salvo giustificato motivo, sino alla conclusione dell’evento morboso. Il dipendente in malattia, in caso di cambio di domicilio, è tenuto a comunicare tempestivamente il nuovo indirizzo al datore di lavoro e alla sede INPS competente. In caso di nuovo controllo successivo alla scadenza della prognosi confermata da un precedente accertamento sanitario, l’eventuale sanzione decorre dal giorno successivo alla predetta scadenza della prognosi confermata.
Assenza alla visita di controllo Nel periodo di assenza per malattia il dipendente ha l’obbligo di rimanere presso il domicilio
comunicato. Il medico fiscale può procedere ad accertamenti sanitari sin dal primo giorno di assenza, anche se festivo. Qualora il lavoratore si trovi nella necessità di doversi allontanarsi per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti, ha l’obbligo di comunicare preventivamente all’INPS l’assenza prevista e di produrre l’attestazione rilasciata dalla struttura, pubblica o privata, che ha erogato la prestazione. In generale, la giurisprudenza ha ritenuto assimilabili alla vera e propria assenza ingiustificata alla visita di controllo le seguenti fattispecie:
non aver udito il campanello d’ingresso; mancata o insufficiente indicazione del nominativo del lavoratore sul citofono; mancato funzionamento del citofono o del campanello; mancata o incompleta comunicazione della variazione di domicilio o del luogo di reperibilità.
Esistono poi delle ragioni che possono legittimare l’assenza:
concomitanza di visite, terapie, accertamenti e prestazioni che non possono essere effettuati in orari diversi; comprovata necessità di evitare gravi conseguenze per sé o i componenti del nucleo familiare.
Il vincolo di reperibilità decade invece ab origine nei seguenti casi:
malattie di una certa entità di cui necessitano cure salvavita; infortuni sul lavoro; patologie documentate per cause di servizio; quadri morbosi inerenti alla circostanza di menomazione attestata.
Sanzioni in caso di assenza ingiustificata Al lavoratore che rifiuta di sottoporsi alla visita fiscale ovvero risulta assente, senza giustificato motivo, possono essere irrogate le sanzioni disciplinari previste dal CCNL applicato. Inoltre, in caso di assenza ingiustificata alla prima o unica visita fiscale, il lavoratore perde il diritto a qualsiasi trattamento economico per dieci giorni, a partire dal giorno in cui è stata accertata l’assenza. Se l’assenza ingiustificata si ripete anche nel corso della seconda visita fiscale, l’INPS recupera la metà trattamento economico erogato anche per l’ulteriore periodo successivo ai primi 10 giorni e fino al termine della malattia. Qualora il lavoratore risultasse assente anche alla terza o successiva visita fiscale, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale interrompe l’erogazione dell’indennità dal giorno stesso in cui viene accertata l’assenza. La sanzione si applica a partire dal primo giorno di malattia, non dal primo giorno indennizzabile. Nel calcolo dei 10 giorni vanno computati tutti i giorni di calendario, anche quelli non lavorabili. Nell’ipotesi in cui il lavoratore interessato, dopo la terza assenza, si sottoponga a visita ambulatoriale che accerti l’incapacità al lavoro, da tale data la corresponsione dell’indennità sarà ripristinata.
L’apparato sanzionatorio è efficace soltanto nell’ambito del medesimo evento morboso: la sanzione eventualmente comminata durante la prima malattia non rileva in relazione ad successivo episodio, anche qualificabile come ricaduta del primo.
In caso di sopravvenuto ricovero presso un ospedale, o un’altra struttura sanitaria, sarà il personale della struttura a farsi carico della trasmissione telematica della certificazione medica all’INPS.
La malattia del lavoratore interrompe il decorso delle ferie, in tutti i casi in cui le condizioni del lavoratore siano tali da impedire il godimento delle stesse.