Aspettativa per malattia dipendenti pubblici
Fonte: legge per tutti - Noemi Secci
Malattia del dipendente pubblico: durata del periodo di comporto, prolungamento con aspettativa non retribuita.
Dopo 7 mesi di malattia per un tumore, ho chiesto un’aspettativa per motivi personali di un mese, perché sto facendo la chemioterapia, ma l’amministrazione (ente pubblico non economico) me l’ha rifiutata: posso oppormi?
In base alla problematica prospettata dal lettore, sarebbe più corretto richiedere non un’aspettativa per motivi personali, in quanto questa, come appunto è capitato, può essere respinta per motivi di servizio, ma un ulteriore periodo di malattia, considerando le condizioni di salute dovute all’assunzione del farmaco, che determinano un’incapacità lavorativa, anche se temporanea.
In quanto dipendente pubblico, difatti, il lettore ha diritto a fruire di un massimo di 18 mesi di malattia nell’arco di un triennio [Enti pubblici non economici, Art. 21 Ccnl 1994/1997 come integrato dal Ccnl integrativo 1998/2001 e dal Ccnl 2006/2009.]; dal computo dei 18 mesi (nei quali sono incluse le assenze dovute all’ultimo episodio morboso e quelle per malattia verificatesi nel triennio precedente) sono escluse le seguenti assenze:
- assenze del dipendente, effettuate per terapie temporaneamente o parzialmente invalidanti, compresi i giorni di ricovero ospedaliero o day-hospital; le assenze in questione devono essere dovute a una grave patologia, comprovata da un certificato medico rilasciato dalla competente struttura sanitaria pubblica, attestante sia la gravità della patologia che il carattere invalidante delle necessarie terapie;
- assenze per infortunio sul lavoro.
Aspettativa per malattia
Peraltro, oltre al diritto alla conservazione del posto per un periodo di 18 mesi nell’arco dell’ultimo triennio, è possibile chiedere ulteriori 18 mesi non retribuiti in presenza di malattie particolarmente gravi e che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per soggetti affetti da Aids [Art.21 Co.2 Ccnl 2006/2009.]. In questi casi, l’amministrazione, prima di concedere ulteriori assenze, può accertare le condizioni di salute del dipendente sottoponendolo a visita medico-collegiale al fine di verificare l’idoneità a svolgere l’attività lavorativa.
Nel caso in esame, non vi sono dubbi circa la gravità della patologia e sul fatto che le cure alle quali il lettore deve sottoporsi siano debilitanti, tanto più che il contratto collettivo cita esplicitamente la chemioterapia: considerando, poi, che non ha superato, in base a quanto reso noto, 18 mesi di assenza per malattia nell’arco del precedente triennio, e che comunque, in base alla patologia, le assenze in questione non devono essere computate (in quanto effettuate per terapie temporaneamente o parzialmente invalidanti, compresi i giorni di ricovero ospedaliero o day-hospital), non dovrebbe sussistere alcun problema in merito alla fruizione di ulteriori giornate di malattia, purché, ovviamente, giustificate da apposita attestazione medica.
Aspettativa per motivi personali
Circa il rifiuto della richiesta di aspettativa non retribuita, invece, la questione è più complessa. La fruizione dell’aspettativa per motivi personali, in effetti, può essere legittimamente rifiutata quando l’assenza del lavoratore non sia compatibile con le esigenze organizzative o di servizio dell’ufficio di appartenenza dello stesso, sulla base dell’autonoma valutazione fatta dal datore di lavoro pubblico di tutti gli interessi concretamente coinvolti nel caso specifico.
Relativamente ai motivi che possono giustificare la richiesta di aspettativa da parte del dipendente, il contratto collettivo fa riferimento sia alle esigenze personali che a quelle di famiglia del lavoratore.
Le esigenze possono identificarsi con tutte quelle situazioni meritevoli di apprezzamento e di tutela in quanto attinenti al benessere, allo sviluppo ed al progresso dell’impiegato inteso come membro di una famiglia o anche come persona singola.
Pertanto, non deve necessariamente trattarsi di motivi o eventi gravi, ma piuttosto di situazioni o di interessi ritenuti dal dipendente di particolare rilievo che possono essere soddisfatti solo con la sua assenza dal lavoro. Ecco perché, nel caso del lettore, si ritiene che sia configurabile la disciplina delle assenze per malattia e non quella dell’aspettativa non retribuita.
Infatti, per quanto concerne l’aspettativa, è il datore di lavoro, o dirigente, ai fini della concessione del beneficio, a valutare e comparare i motivi che ne stanno alla base in relazione alle proprie e preminenti esigenze organizzative ed operative, valutazione che non avviene nelle assenze per malattia.
Il dirigente, è vero, deve motivare il diniego della concessione dell’aspettativa indicando esplicitamente, per iscritto, le prioritarie esigenze di servizio da tutelare e che ostano alla fruizione, totale o parziale, dell’aspettativa come richiesta dal dipendente. In caso di rifiuto, il dipendente può chiedere al dirigente il riesame della domanda aggiungendo delle osservazioni, ma non ha un diritto potestativo a ottenere l’aspettativa, bensì soltanto un interesse legittimo.