Malattia da stress correlato
Fonte: legge per tutti L’AUTORE: Mariano Acquaviva
Lo stress lavoro correlato è una patologia che conferisce al lavoratore il diritto di chiedere il risarcimento dei danni.
Lo stress lavoro correlato (in inglese, Work-related stress) è una malattia che deriva dal profondo disagio cui è sottoposta la persona che si trovi in un ambiente lavorativo ostile od opprimente. Nello specifico, la patologia in questione scaturisce dall’eccessiva pressione cui è sottoposto l’individuo oberato di lavoro e di impegni. Approfondiamo l’argomento.
Stress lavoro correlato: la normativa
La portata dello stress lavoro correlato non va sottovalutata. Il legislatore ha preso in considerazione questa patologia nel 2009 [1] a proposito della tutela da tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori: tra i pericoli, è stato previsto esplicitamente anche quello collegato allo stress lavoro correlato, in armonia con i contenuti dell’Accordo europeo del 2004 [2]. Tale accordo, stipulato tra i rappresentanti europei delle categorie di lavoratori e degli imprenditori, ha fornito una definizione più dettagliata di malattia da stress correlato: ai sensi dell’art. 3, per stress deve intendersi quello stato, normalmente accompagnato da malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali, derivante dal fatto che le persone non si sentono capaci di soddisfare le richieste o le attese nei loro confronti. In parole molto semplici, lo stress lavoro correlato deriva dal senso di inadeguatezza del lavoratore nei confronti di mansioni che egli ritiene superiori alle proprie capacità. Lo stesso Accordo del 2004 ammette che lo stress possa manifestarsi diversamente a seconda dell’individuo che colpisce e che lo stress non è una malattia, anche se un’esposizione prolungata allo stesso può ridurre l’efficienza sul lavoro e causare problemi di salute. Infine, l’articolo 3 dell’Accordo chiude affermando che le manifestazioni di stress sul lavoro non sono causate dal lavoro stesso ma da vari fattori, quali il contenuto e l’organizzazione lavorativa, l’ambiente di lavoro, ecc. Tornando alla legislazione italiana, lo stesso decreto legislativo che si occupa della sicurezza e della salute dei lavoratori contempla l’istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di una Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (composta da rappresentanti del governo centrale e locale) che, tra le altre cose, elabora le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro correlato. La Commissione monitora l’applicazione delle suddette indicazioni al fine di verificare l’efficacia della metodologia individuata, anche per eventuali integrazioni alla medesima.
D’altronde, non bisogna dimenticare che il codice civile, vigente dal 1942, pone a carico del datore di lavoro l’obbligo di attuare tutte le misure necessarie, nelle concrete condizioni aziendali, a tutelare l’integrità fisica e morale dei lavoratori [3]. Per pacifica e costante interpretazione giurisprudenziale, tali obblighi non si riferiscono soltanto alle attrezzature, macchinari e servizi forniti dal datore, ma anche all’ambiente di lavoro nel suo complesso [4].
Mobbing e stress lavoro correlato
Da quanto detto si evince che la malattia da stress correlato è conseguenza indiretta dell’attività lavorativa e diretta di tutto ciò che sta intorno al lavoro stesso. Questa definizione potrebbe creare confusione con una figura similare: quella del mobbing. In realtà la differenza è evidente: il mobbing è una condotta persecutoria attuata dai colleghi (cosiddetto mobbing orizzontale) o dal
datore (mobbing verticale) mediante violenza psicologica o molestie. Sebbene dal mobbing possa senz’altro derivare un forte stato di stress, la patologia di cui ci occupiamo non può essere ricollegata alla condotta molesta di colleghi o datori, bensì ad una disfunzione dell’organizzazione lavorativa. Ad esempio, lo stress lavoro correlato può derivare dai ritmi intensi di lavoro, da compiti specifici, dalla natura ripetitiva dell’attività, dagli asfissianti controlli gerarchici, dalle scarse prospettive di carriera o dalle relazioni personali. Si tratta, chiaramente, di una categoria aperta, non riconducibile ad un elenco tassativo di casi.
Tutela penale e civile
Continuando il parallelismo con il mobbing, bisogna dire che questo, di norma, viene sanzionato penalmente quando ne ricorrano i presupposti. Sebbene l’ordinamento italiano non conosca una figura di reato dedicata esclusivamente al mobbing, la giurisprudenza suole punire queste condotte persecutorie quando integrino i reati di lesioni, minacce, violenza privata. Per quanto concerne la tutela penale dello stress lavoro correlato, invece, la giurisprudenza è scarna di riferimenti. Una delle poche pronunce al riguardo risale al 2013, quando la Corte di Cassazione ha confermato la condanna comminata ad un datore di lavoro che era stato ritenuto responsabile dell’infortunio occorso ad un suo dipendente [5]. Secondo la Suprema Corte, il datore di lavoro era responsabile di aver omesso di elaborare il documento contenente l’illustrazione esaustiva dei rischi per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, con riguardo, nello specifico, ai pericoli derivanti dallo stress da lavoro ripetitivo a danno dei lavoratori addetti alle pulizie dei vetri. La legge, infatti, obbliga il datore a preparare una relazione, sottoscritta anche dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e dal medico competente, che valuti tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, specificando i criteri adottati per la valutazione stessa [6]. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità al raggiungimento dei suoi scopi. Secondo la legge, il datore di lavoro non può delegare l’attività di valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del documento in oggetto [7]. La Suprema Corte ha ritenuto corrette le decisioni dei giudici di merito che avevano censurato tali omissioni di valutazioni da parte del datore di lavoro. La persona offesa, a causa dello stress derivante da un’attività ripetitiva svolta a ritmi serrati, era caduto da una scala mentre si occupava della pulizia dei vetri. La causa della lesione era stata la stanchezza dovuta al lavoro svolto dal dipendente, ma la responsabilità ha riguardato anche il datore di lavoro, colpevole di non aver tutelato i lavoratori fornendo le indicate prescrizioni. Si ricordi che la legge prevede il pagamento di una sanzione pecuniaria in capo all’ente – datore di lavoro per i reati colposi d’evento, sanzione che si aggiunge a quella penale comminata ai singoli soggetti (dirigenti) responsabili del reato [8]. Secondo la giurisprudenza di merito, sussiste la responsabilità amministrativa da reato dell’ente ogniqualvolta l’omissione delle prescritte misure di sicurezza per la salute dei dipendenti (tra le quali rientra, senza dubbio, la relazione sui rischi lavorativi sopra illustrata) comporti un vantaggio economico (in termini di risparmio nella gestione) per l’ente [9].
La tutela civile del lavoratore trova maggiori riferimenti giurisprudenziali: la Corte di Cassazione ha riconosciuto l’obbligo del datore di lavoro di predisporre un adeguato modello organizzativo per prevenire le lesioni fisiche e psichiche dei lavoratori [10]. La malattia che sia conseguenza di un’inadeguata organizzazione del ciclo produttivo e del lavoro e/o che non tenga conto delle norme a salvaguardia del lavoratore comportano l’obbligo, per il datore, di risarcire il danno patito dal dipendente.
Danno risarcibile
Perché la persona affetta da stress da lavoro correlato possa chiedere ed ottenere il risarcimento è necessario che dimostri il danno che lamenta, sia esso patrimoniale che alla persona. Con riguardo al primo, può essere chiesto il rimborso delle spese mediche sostenute, nonché il risarcimento derivante da perdita del lavoro, qualora la situazione patologica obblighi il lavoratore a dimettersi oppure venga licenziato. Il danno non patrimoniale, invece, potrà essere riconosciuto solamente
dimostrando la lesione al bene giuridico salute (danno biologico) e il peggioramento delle proprie condizioni di vita. Incombe sul lavoratore l’onere di provare il danno. La prova verterà sostanzialmente nel dimostrare la violazione degli obblighi di legge imposti al datore, nonché la presenza di fonti di stress sul posto di lavoro (orari impegnativi, ruoli indefiniti, turni faticosi, condizioni igienico-sanitarie non conformi a legge, ecc.). Ovviamente, occorrerà dimostrare anche la propria patologia; in questo caso, sarà opportuno sottoporsi a visite mediche specialistiche. Non sempre è facile diagnosticare la malattia da stress lavoro correlato, poiché essa si manifesta nei modi più disparati (stati di ansia, attacchi di panico, senso di inadeguatezza, difficoltà a recarsi sul posto di lavoro). Nei casi più gravi si suole parlare di burnout, espressione che, tradotta dall’inglese, significa letteralmente “bruciarsi”: trattasi di una vera e propria sindrome da esaurimento emotivo causata da attività particolarmente stressanti e logoranti. Poiché la responsabilità e di tipo contrattuale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive in dieci anni.
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