Pensione Anticipata, ecco i requisiti per il 2018 [Guida]
FONTE:PENSIONIOGGI
La pensione anticipata è il trattamento previdenziale che può essere conseguito a prescindere dall'età anagrafica dai lavoratori iscritti alla previdenza pubblica obbligatoria. Per il triennio 2016-2018 è necessaria un'anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e di 42 anni e 10 mesi per gli uomini.

La Pensione Anticipata Il dizionario di Pensioni Oggi La Pensione Anticipata è il trattamento pensionistico erogato nei confronti dei lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) ai fondi sostitutivi, esonerativi ed esclusivi della stessa nonchè agli iscritti presso la gestione separata dell'Inps (cioè verso la generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato o pubblico nonchè dei lavoratori autonomi), che può essere raggiunto al perfezionamento del solo requisito contributivo indipendentemente dall'età anagrafica del beneficiario.
E' stata introdotta a partire dal 1° gennaio 2012 dalla Legge Fornero (articolo 24 del decreto legge 201/2011) in sostituzione dal medesimo anno della pensione di anzianità con l'abbinamento di un sistema di disincentivazione che si realizza(va) attraverso una riduzione del rateo in relazione al tempo mancante per il raggiungimento di un limite minimo di età fissato in 62 anni dal decreto legge 201/2011. Tale meccanismo di disincentivazione è stato soppresso in via definitiva con la legge di bilancio per il 2017, si veda infra.
Indice
La Pensione Anticipata nel sistema Retributivo e Misto La Penalizzazione La Pensione Anticipata nel Sistema Contributivo La Decorrenza Disposizioni Eccezionali per i lavoratori dipendenti del settore privato
La Pensione Anticipata nel Sistema Retributivo e Misto
Nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (cioè nei confronti dei lavoratori che rientrano nel cd. sistema misto) la prestazione può essere conseguita, indipendentemente dall'età anagrafica, al perfezionamento, dal 1° gennaio 2012, di una anzianità contributiva pari a 42 anni ed un mese per gli uomini e a 41 anni ed un mese per le donne. Tale requisito contributivo è stato aumentato di un mese nel 2013, di un altro mese nel 2014 ed ulteriormente incrementato a seguito della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12, comma 12 bis del DL 78/2010 convertito con legge 122/2010 (3 mesi nel 2013; 4 mesi nel 2016; ed altri 5 mesi dal 1° gennaio 2019).
Pertanto dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2018 il requisito contributivo per accedere alla pensione anticipata è pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne (cfr: Circolare Inps 63/2015). Dal 1° gennaio 2019 il requisito contributivo diventerà pari a 43 anni
e 3 mesi per gli uomini e 42 anni e 3 mesi per le donne. Tali requisiti si applicano indistintamente ai lavoratori dipendenti, agli autonomi nonchè ai lavoratori del pubblico impiego. Dal 2021 è previsto un ulteriore adeguamento alla speranza di vita la cui entità ufficiale non è ancora nota.
Misure per i precoci A decorrere dal 1° maggio 2017 l'articolo 1, co. 199 della legge 232/2016 ha introdotto una riduzione del requisito contributivo a 41 anni (sempre a prescindere dall'età anagrafica del lavoratore) sia per gli uomini che per le donne che abbiano svolto almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età e che si trovino in alcuni specifici profili meritevoli di una particolare tutela (disoccupati a seguito di licenziamento con esaurimento degli ammortizzatori sociali da almeno 3 mesi, invalidi civili con una invalidità non inferiore al 74%, soggetti che assistono disabili, addetti a lavori usuranti o a lavori gravosi). Si rammenta che anche il requisito contributivo agevolato di 41 anni di contributi è soggetto ai futuri adeguamenti alla speranza di vita e l'agevolazione in questione è fruibile solo entro un determinato vincolo di bilancio annuo ed in esito ad una particolare procedura di monitoraggio (per ulteriori dettagli sui requisiti e sulle condizioni come modificate dalla legge di bilancio per il 2018 si rimanda a questo apposito approfondimento). L'agevolazione in parola, pertanto, consente agli assicurati di ottenere la pensione anticipata con uno sconto di un anno e 10 mesi per gli uomini e di 10 mesi per le donne rispetto ai requisiti sopra indicati.
Sospensione dell'adeguamento per usuranti e gravosi
La Legge di bilancio per il 2018 ha sospeso il prossimo adeguamento alla speranza di vita (cinque mesi dal 1° gennaio 2019) nei confronti dei lavoratori con: 1) almeno 30 anni di contributi; 2) hanno svolto una delle 15 attività cd. gravose per almeno sette anni negli ultimi dieci antecedenti al pensionamento ovvero sono lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 (cioè risultano lavoratori addetti a mansioni usuranti o lavoratori notturni), e; 3) non risultano titolari dell'Ape sociale al momento del pensionamento. Tali soggetti, pertanto, dal 1° gennaio 2019 beneficeranno di uno sconto di cinque mesi sui requisiti contributivi per il conseguimento della pensione anticipata.
La tavola sottostante riepiloga, pertanto, la probabile evoluzione nel corso del tempo dei requisiti per il conseguimento della pensione anticipata secondo lo scenario demografico Istat 2016, l'ultimo disponibile.


La contribuzione - Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato (obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto), fermo restando, per i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e ai fondi ad essa sostitutivi il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità disciplinata dalla previgente normativa. In altri termini ai fini del conseguimento della prestazione è necessario perfezionare almeno 35 anni di contributi senza considerare i periodi di figurativi derivanti dalla disoccupazione indennizzata e malattia (cfr: Circolare Inps 180/2014)
La Penalizzazione
La legge Fornero aveva previsto che chi avesse percepito prima dei 62 anni di età il pensionamento anticipato avrebbe subito una penalizzazione sulle anzianità retributive maturate fino al 2011. Il taglio era pari al 2% per ogni anno di anticipo rispetto ai 60 anni di età e dell'1% per ogni anno prima dei 62. Il suddetto sistema di disincentivazione, già congelato sino al 31.12.2017 dall'articolo 1, co. 113 della legge 190/2014 (Cfr: Circolare Inps 74/2015), è stato soppresso in via definitiva, anche dopo il 2017, dall'articolo 1, co. 194 della legge 232/2016.
Qui ulteriori informazioni sull'ormai superato meccanismo della penalizzazione.
La Pensione Anticipata nel Sistema Contributivo
I lavoratori il cui primo contributo versato è successivo al 31 dicembre 1995 (e che, quindi, hanno diritto alla liquidazione del trattamento pensionistico interamente con il sistema contributivo) possono conseguire il trattamento anticipato, sempre a prescindere dall'età anagrafica, al perfezionamento delle medesime anzianità contributive previste per i lavoratori nel sistema retributivo o misto appena citate. Cioè al perfezionamento di 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne nel triennio 2016-2018.
A differenza di coloro che sono nel sistema retributivo o misto al 31 Dicembre 2011, nei loro confronti non ha mai trovato applicazione il sistema di disincentivazione previsto qualora accedano alla pensione anticipata prima del raggiungimento del 62° anno di età. Inoltre ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è sempre valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata a favore dell’assicurato, fermo restando che, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge n. 335 del 1995, ai fini del computo di detta contribuzione non concorre quella derivante dalla prosecuzione volontaria, e quella accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 18° anno di età è moltiplicata per 1,5. Per questi soggetti, inoltre, non sussiste l'agevolazione in favore dei lavoratori precoci sopra descritta (pensione con 41 anni di contributi).
La Pensione A 63 anni - Oltre alla possibilità di avere riconosciuta la pensione con i requisiti sopra descritti, chi è nel sistema contributivo, può ottenere la pensione anticipata, qualora piu' favorevole, al compimento di 63 anni, a condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione “effettiva” e che l’ammontare della prima rata di pensione risulti non inferiore ad un importo soglia mensile pari a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale.
Ai fini del computo dei 20 anni di contribuzione “ effettiva” è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto), con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.
Anche il requisito anagrafico di 63 anni è soggetto agli adeguamenti alla speranza di vita sopra citati. Pertanto nel triennio 2016-2018 questo valore è stato incrementato di ulteriori sette mesi diventando pari a 63 anni e 7 mesi e dal 2019 passerà a 64 anni e continuerà a seguire nel tempo gli adeguamenti alla speranza di vita Istat. La tavola sottostante riepiloga, quindi, i requisiti di accesso alla pensione anticipata per i lavoratori in parola. Si rammenta che i valori successivi al 2021 non sono ufficiali ma stimati secondo lo scenario demografico Istat 2016. Essi pertanto potrebbero mutare.


La Decorrenza
Tutte le prestazioni sopra descritte decorrono immediatamente dopo il perfezionamento del requisito contributivo, senza cioè piu' dover attendere quel periodo di slittamento (finestra mobile) che veniva applicato in passato prima della Legge Fornero. Si ricorda che ai fini del conseguimento della prestazione pensionistica è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente (qui ulteriori dettagli). Non é, invece, richiesta la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratore autonomo.
Dettagli
Circolare Inps 35/2012; Circolare Inps 36/2012; Circolare Inps 37/2012