Visita fiscale per chi si ammala all’estero

Se il lavoratore si ammala quand’è in vacanza all’estero l’Inps può inviare la visita fiscale?

FONTE:LEGGE PER TUTTI

Se il dipendente si ammala durante le ferie, e la malattia è tale da compromettere il godimento delle vacanze, le ferie sono sospese e riprendono a decorrere dalla guarigione del lavoratore. Questo vale non solo nel caso in cui il dipendente si ammali in Italia, ma anche se si ammala mentre si trova in vacanza in uno Stato estero.

In quest’ultimo caso, logicamente, gli adempimenti connessi all’accertamento dello stato di malattia sono più complessi, ma il fatto che il dipendente si trovi fuori dall’Italia non lo “salva” dalla visita fiscale. Se da un lato, difatti, il lavoratore è tutelato, potendo sospendere le ferie per malattia anche se si trova all’estero, dall’altro lato l’Inps deve accertarsi che lo stato di malattia dichiarato sia veritiero.

In particolare, quando un dipendente si ammala fuori dall’Italia, l’Inps può richiedere la visita fiscale all’estero tramite l’autorità consolare italiana del Paese in cui si trova il lavoratore. Se, poi, lo Stato in cui si trova il lavoratore ha concluso delle apposite convenzioni in materia con l’Italia, l’Inps può richiedere all’ente previdenziale locale o a un’istituzione analoga di effettuare accertamenti sanitari sul dipendente assistito che si è ammalato sul territorio estero, fornendo le generalità dell’interessato ed il suo esatto recapito all’estero.

Ma procediamo per ordine e facciamo il punto sugli adempimenti e sugli obblighi del lavoratore che si ammala all’estero.

Come chiedere il certificato medico se ci si ammala all’estero

La prima cosa che il lavoratore deve fare, quando si ammala all’estero, è farsi visitare e trasmettere all’Inps e al datore di lavoro, entro 2 giorni dal rilascio, il certificato medico, recante l’indirizzo presso cui è momentaneamente reperibile (può essere anche un albergo [Cass. sent. 09.10.1998.], ], un camping o la casa vacanze).

Se il lavoratore si trova in un Paese appartenente all’Unione Europea o in uno Stato convenzionato, il certificato medico è pienamente valido. Se si trova in un Paese non facente parte della Comunità Europea, o che non ha stipulato con l’Italia convenzioni e accordi specifici che regolano la materia, il certificato medico deve essere legalizzato e tradotto in lingua italiana dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana operante in quello Stato.

Il dipendente, secondo la Cassazione [Cass. sent. 09.10.1998.], ha l’obbligo di accertarsi, anche con una telefonata, che il datore di lavoro sia effettivamente informato dello stato di malattia e dell’indirizzo in cui inviare la visita fiscale.

Come legalizzare il certificato medico estero

Se il lavoratore si ammala durante un soggiorno in un Paese extraeuropeo non convenzionato,  l’Inps corrisponde l’indennità di malattia solo dopo aver ricevuto il certificato medico originale, legalizzato a cura della rappresentanza diplomatica o consolare italiana operante nel territorio estero [Inps Circ. 136/2001.].

La legalizzazione, che può essere effettuata anche con un timbro, attesta che il documento è valido ai fini certificativi secondo le disposizioni locali.

Dato che questo adempimento può richiedere parecchio tempo, la legalizzazione può essere effettuata, a cura dell’interessato, anche dopo il rientro (ovviamente a distanza): in questo caso, il lavoratore è comunque tenuto all’invio della certificazione all’Inps e al datore di lavoro entro 2 giorni dal rilascio.

Traduzione del certificato medico estero

La traduzione del certificato medico redatto all’estero è obbligatoria per i Paesi extraeuropei non convenzionati con l’Italia.

Se invece lo Stato in cui il cittadino si ammala appartiene alla Comunità europea, la traduzione deve essere effettuata direttamente dalla sede Inps a cui appartiene il lavoratore, che invierà il documento agli uffici regionali dell’istituto competenti [Inps Messaggio n. 28978/2007.].

Bisogna precisare che la sola attestazione della autenticità della firma del traduttore abilitato, ovvero della conformità della traduzione all’originale, non equivale alla legalizzazione e non è sufficiente ad attribuire all’atto valore giuridico in Italia.

Visita fiscale all’estero

Per quanto riguarda la visita fiscale, devono essere applicate le regole valide in Italia per la generalità dei lavoratori dipendenti, non le regole applicate dallo Stato estero nei confronti dei suoi cittadini lavoratori (in alcuni Stati, ad esempio, la visita fiscale non è effettuata).