Pensioni, Come funziona il riscatto della Laurea [Guida]

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Il riscatto della laurea è un istituto che consente agli assicurati di integrare la propria posizione previdenziale convertendo, a pagamento, gli anni del corso legale degli studi in contributi utili al conseguimento di una prestazione previdenziale

Il Riscatto della Laurea

Il dizionario di Pensioni Oggi

Normalmente durante il corso degli studi universitari, lo studente non svolge alcuna attività lavorativa. Il nostro ordinamento giuridico valuta meritevole di una particolare tutela previdenziale l'impegno dello studente nell'attività di studio e, pertanto, gli consente il recupero in via onerosa ai fini pensionistici di tali periodi.

La facoltà di riscatto è stata prevista in origine dall'articolo 2-novies del decreto legge 30/1974 convertito con legge 114/1974 per il tramite della riserva matematica. In seguito l'articolo 2 del decreto legislativo 184/1997 ha ridisciplinato la regolamentazione del riscatto contributivo dei corsi universitari. Secondo tale disposizione la facoltà di riscatto è oggi riconosciuta a tutti gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (lavoratori dipendenti ed autonomi), nonchè alle forme ad essa sostitutive ed esclusive (dipendenti pubblici) ed alla gestione separata.   

I titoli riscattabili e le condizioni
Il citato decreto legislativo ha stabilito che sono riscattabili, in tutto o solo in parte, a domanda dell'interessato, i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dall'articolo 1, della legge 341/1990 e cioè: 1) diplomi universitari (corsi di durata non inferiore a 2 anni e non superiore a 3; 2) diplomi di laurea sia relativi ad ordinamenti universitari anteriore al 1999 (corsi di durata non inferiore a quattro e non superiori a sei) sia degli ordinamenti universitari post decreto 509/1999 (lauree triennali e specialistiche); 3) i diplomi di specializzazione che si conseguono successivamente alla Laurea ed al termine di un corso di durata non inferiore a due anni; 4) dottorati di ricerca. L'Inps ha chiarito che se il titolo di studio ha valore legale in Italia, si può riscattare anche il titolo conseguito all’estero.

Possono essere altresì ammessi al riscatto, i diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), con riferimento ai nuovi corsi attivati a decorrere dall’anno accademico 2005/2006, e che danno luogo al conseguimento dei seguenti titoli di studio: diploma accademico di primo livello; diploma accademico di secondo livello; diploma di specializzazione; diploma accademico di formazione alla ricerca.

Si rammenta che non possono essere riscattati i periodi di iscrizione fuori corso e i periodi già coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto (non solo presso il Fondo in cui è diretta la domanda stessa ma anche negli altri fondi previdenziali). Non sono riscattabili le borse di studio concesse dalle Università per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca (Circolare Inps 101/1999), nè gli assegni concessi da alcune scuole di specializzazione (Circolare Inps 133/2003). 

L'onere del riscatto
L'onere del riscatto viene determinato in base alle norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, a seconda della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto. In relazione al riscatto di periodi per i quali trova applicazione il sistema retributivo, si applicano i coefficienti di cui alle tabelle emanate per l'attuazione dell'articolo 13 della legge 1962, n. 1338 (cioè si utilizza il meccanismo della cd. riserva matematica): l’onere sarà determinato in rapporto a fattori variabili quali l’età, il periodo da riscattare, il sesso e le retribuzioni percepite negli ultimi anni. Per i periodi per i quali trova applicazione il regime contributivo, invece, bisogna utilizzare le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda. In questi regimi, la retribuzione di riferimento è quella assoggetta a contribuzione nei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto. Ad esempio, un lavoratore con un reddito lordo di 24mila euro l'anno, con un'aliquota del 33%, dovrà sborsare circa 31.500 euro per riscattare quattro anni di laurea nel fondo pensione lavoratori dipendenti (24mila x 0,33 x 4). 

La facoltà di riscatto del periodo di studi è ammessa dal 1° gennaio 2008 anche per i soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa. In tale ipotesi l'onere finanziario è determinato dal versamento di un contributivo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo previsto dall'articolo 1, comma 3 della legge 233/1990 per le gestioni dei lavoratori artigiani e commercianti (15.548 euro al valore 2017) moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti (33%) vigente nell'anno di presentazione della domanda. Ad esempio il riscatto di 4 anni di studio nel fondo pensione lavoratori dipendenti per un soggetto inoccupato ha un costo di circa 20mila euro (15.548 x 0,33 x 4). 

Il pagamento del riscatto 
L'onere finanziario può essere versato in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione; ferma restando la facoltà di estinzione del debito anche in un numero minore di rate e comunque senza applicazione di interessi. Il mancato pagamento dell’importo in unica soluzione o del versamento della prima rata è considerato dall'Inps come rinuncia alla domanda che viene, quindi, archiviata dall’Istituto di previdenza senza ulteriori adempimenti. La rinuncia non preclude però la possibilità di presentare una nuova domanda di riscatto per lo stesso titolo e periodo. In tal caso l’onere di riscatto verrà rideterminato con riferimento alla data della nuova domanda. 

Per le rate successive alla prima, il loro pagamento effettuato oltre la scadenza ma con un ritardo non superiore a 30 giorni, viene consentito per non più di cinque volte (messaggio inps 31936/2010). I versamenti effettuati oltre i termini assegnati potranno essere, su esplicita richiesta dell’interessato, considerati come nuova domanda e comporteranno la rideterminazione dell’importo da pagare. Tutti i pagamenti effettuati per importi parziali o per un minore numero di rate entro i termini assegnati verranno convalidati determinando in proporzione l'accredito del corrispondente periodo assicurativo. E' da evidenziare che si può interrompere il pagamento dell'onere in qualsiasi momento; in tal caso non si perde quanto versato ma sarà accreditato il periodo contributivo riscattato in base ai versamenti effettuati. Ma non si può chiedere, in alcun caso, la restituzione di quanto versato (messaggio inps 22427/2008).

I vantaggi del riscatto
I contributi da riscatto hanno la stessa validità ai fini pensionistici di quelli versati in costanza di attività lavorativa. Essi sono, pertanto, utili sia ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi utili per l'accesso a tutte le prestazioni pensionistiche liquidate dai fondi in cui è possibile esercitare il riscatto (es. lo strumento può aiutare a raggiungere i requisiti contributivi per la pensione anticipata o per raggiungere i 20 anni di contributi per guadagnare la pensione di vecchiaia); sia ai fini della determinazione della misura della pensione. Il riscatto, dunque, può determinare, a seconda dei casi, un anticipo dell'età pensionabile nonchè un incremento del valore dell'assegno pensionistico per l'assicurato. 

Ai fini della valutazione di convenienza del riscattante, occorre sicuramente tenere conto della componente fiscale, che assume un ruolo fondamentale nella scelta. Infatti: 1) per i lavoratori, il contributo è fiscalmente deducibile dal reddito complessivo (cioè è dato dall’aliquota marginale IRPEF pagata dall’interessato); 2) per i disoccupati invece, il contributo è detraibile nella misura del 19% dell’importo stesso, dall’imposta dovuta dai soggetti nei confronti dei quali l’interessato risulti fiscalmente a carico. Si pensi ad esempio ai giovani che in attesa di trovare un lavoro, vedono riscattarsi il periodo di laurea da propri genitori, fruendo così della relativa detrazione.