Pensioni, quando si può utilizzare il cumulo dei periodi assicurativi [Guida]

Dal 2017 i lavoratori che hanno contributi in diverse gestioni previdenziali possono cumulare i periodi assicurativi al fine di conseguire la pensione di vecchiaia o anticipata senza dover ricorrere alla ricongiunzione onerosa.

Il Cumulo dei Periodi assicurativi

Il dizionario di Pensioni Oggi

L'articolo 1, co. 195 della 232@originale">legge 232/2016 (legge di bilancio per il 2017) ha rivisto in senso estensivo a partire dal 1° gennaio 2017 il perimetro di applicazione del cumulo dei periodi assicurativi già introdotto dall'articolo, 1, comma 239 della legge 228/2012 dal 1° gennaio 2013. Il cumulo è un meccanismo particolare, in aggiunta alla ricongiunzione e alla totalizzazione, per valorizzare la contribuzione mista, ovvero quella contribuzione accreditata in più casse della previdenza obbligatoria frutto di carriere lavorative discontinue. La norma citata consente al lavoratore la possibilità di cumulare i periodi assicurativi accreditati presso differenti gestioni, senza oneri a suo carico, per il riconoscimento di un'unica pensione da liquidarsi secondo le regole di calcolo previste da ciascun fondo e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento. Dunque a differenza della ricongiunzione il cumulo non opera alcun trasferimento della contribuzione da una gestione previdenziale all'altra.

Destinatari

Dal 1° gennaio 2017 il cumulo contributivo è esercitabile dai lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi (commercianti, artigiani, coltivatori diretti e mezzadri) e dagli iscritti alla gestione separata dell'Inps, oltre che dagli iscritti alle forme sostitutive ed esclusive della medesima (ex Inpdap, ex Enpals, Fondo Volo, ex Elettrici, ex Telefonici eccetera) nonchè anche dagli iscritti alle casse professionali (es. Cassa Forense, Cassa dei Dottori Commercialisti eccetera). Con riguardo a questi ultimi soggetti si attendono, in realtà, ulteriori istruzioni al fine di regolare le modalità attuative della misura, istruzioni che dovrebbero arrivare entro la fine dell'anno.

I requisiti 

Al pari della totalizzazione nazionale, il cumulo deve interessare tutti e per intero i periodi contributivi non coincidenti accreditati presso le diverse gestioni assicurative menzionate (non è possibile, in altri termini, un cumulo parziale cioè diretto a valorizzare solo la contribuzione in alcune gestioni); inoltre è necessario che gli assicurati non risultino già titolari di un trattamento pensionistico diretto in una delle gestioni interessate dal cumulo stesso (comprese le casse professionali). Dal 1° gennaio 2017, per effetto delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2017 il cumulo è ammesso anche qualora gli interessati abbiano perfezionato i requisiti per il diritto a un trattamento pensionistico autonomo in una delle casse coinvolte nel cumulo (cfr: Circolare Inps 60/2017).

I trattamenti erogati tramite il cumulo

A seguito delle modifiche apportate dalla 232@originale">legge 232/2016 attraverso il cumulo dei periodi assicurativi è possibile conseguire sia la pensione di vecchiaia che la pensione anticipata al perfezionamento dei requisiti previsti dalla Legge Fornero per i lavoratori nel sistema misto. Ad esempio il cumulo può essere utilizzato per liquidare una pensione di vecchiaia all'età di 66 anni e 7 mesi ove il lavoratore ha 15 anni di contributi nella gestione separata e 5 nell'AGO; oppure nel caso l'interessato ha 20 anni nell'AGO e 10 nella gestione separata cioè ha già raggiunto un autonomo diritto a pensione in una delle gestioni interessate al cumulo. In entrambi i casi il lavoratore otterrà la liquidazione della pensione al perfezionamento dei requisiti anagrafici più elevati tra quelli previsti per i singoli fondi interessati al cumulo previsti per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

Del pari il cumulo può essere utilizzato per liquidare una pensione anticipata al perfezionamento di 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) a prescindere dall'età anagrafica. Si immagini, ad esempio, un assicurato di 62 anni che ha svolto 25 anni di lavoro dipendente nel settore pubblico ed altri 18 anni alle dipendenze di un datore privato. Periodi tutti non coincidenti da un punto di vista temporale. Ebbene dal 1° gennaio 2017 questi può sommare tali periodi (25+18=43) ed andare in pensione dato che ha ragguagliato il requisito contributivo minimo per la pensione anticipata. L'istituto può essere, peraltro, utilizzato anche per integrare il requisito contributivo ridotto di 41 anni di contributi in favore dei cd. lavoratori precoci, un'estensione particolarmente importante (si veda qui).

Da segnalare, infine, che il cumulo consente, inoltre, la liquidazione della pensione di inabilità e di una pensione indiretta mentre non prevede la possibilità di conseguire l'assegno ordinario di invalidità. La tavola sottostante elaborata da PensioniOggi.it consente di tenere sott'occhio le novità del 2017.