Infortunio nel parcheggio del lavoro: chi mi risarcisce?

Fonte: legge per tutti

Sono caduta nel cortile del palazzo dell’azienda dove lavoro e ho subito dei danni. L’assicurazione non mi risarcisce. Posso fare causa?

Le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro [1] si applicano anche ad ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unita’ produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro.

Nel caso della lettrice, quindi, occorre preliminarmente verificare che l’area cortizilia in cui l’infortunio è avvenuto sia effettivamente pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva a cui il lavoratore possa accedere nell’ambito del proprio lavoro. Dal suo quesito parrebbe che effettivamente tale area sia pertinenziale al posto di lavoro e che sia necessario attraversarla per poter accedere al posto di lavoro: se così è, come sembra, allora le vie di circolazione e di transito, per legge, devono essere tali da non costituire pericolo per i lavoratori e devono esserci, ove occorrano, segnali di pericolo e devono essere sbarrate con apposito segnale se non siano percorribili senza pericolo. Esistono anche sanzioni penali a carico del datore di lavoro e del preposto alla sicurezza se tali norme fossero state violate.

Ciò premesso, nel caso della lettrice e con l’avvertenza iniziale (verifica cioè dell’effettivo carattere pertinenziale all’unità produttiva dell’area cortilizia) è evidente la responsabilità del datore: il giudice cui rivolgersi è il giudice del lavoro territorialmente competente (quello competente in relazione al luogo in cui ella espleta il suo lavoro). L’eccezione sollevata dalla compagnia assicuratrice potrebbe avere qualche effetto solo se vi era una via alternativa per accedere al posto di lavoro e solo se l’attraversare l’area cortilizia possa configurarsi, nell’accertamento dei fatti compiuto dal giudice, una condotta del tutto abnorme del lavoratore posta al di fuori di qualsiasi minima prudenza. A tale riguardo la Cassazione ha così in passato deliberato [2]: la normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l’incolumità del lavoratore non soltanto dai rischi derivanti da accidenti o fatalità ma anche da quelli che possano scaturire da sue stesse avventatezze, negligenze e disattenzioni, perché normalmente connesse all’attività lavorativa, cioè, non abnormi e non esorbitanti dal procedimento di lavoro. Pertanto, al di fuori di quest’ultima ipotesi, in caso di infortunio sul lavoro originato dall’assenza o dalla inidoneità delle misure antinfortunistiche nessuna efficienza causale, neppure concorrente, può essere attribuita ai comportamenti, sia pure disaccordi o maldestri, del lavoratore infortunato che abbiano dato occasione all’evento, quando questo sia da ricondursi alla mancanza di quelle cautele che, se adottate sarebbero valse a neutralizzare anche il rischio di siffatti comportanti. Ovviamente la lettrice è libera di accettare la proposta transattiva per evitare, più che altro, le lungaggini del giudizio che potrebbe richiedere svariati anni per giungere a sentenza. Il giudizio, infine, richiederà che ella provi e dimostri il fatto dell’infortunio, il luogo dove è occorso, lo stato dell’area cortilizia all’epoca dei fatti, la pertinenzialità della stessa rispetto al luogo di lavoro, il nesso causale tra danno subìto e cattiva manutenzione dell’area, l’ammontare del danno. Il datore, a sua volta, dovrà dimostrare (cosa assai ardua) di avere apprestato tutte le misure di tutela e di avere fatto tutto ciò che la legge impone per evitare il sinistro.

Articolo tratto da una consulenza dell’avv. Angelo Forte

note

[1] In particolare quelle di cui al d. lgs. n. 81 dello 09.04.2008, con le modifiche apportate dal successivo d. lgs. n. 106 del 31.12.2009.

[2] Cass. sent. n. 6504 dello 04.05.1990.