Assegni Familiari 2017, Ecco gli importi e i limiti di reddito
Fonte:pensionioggi
Aggiornati dall'Inps i redditi ai fini del conseguimento degli ANF e la determinazione della loro misura per il periodo intercorrente tra il 1° luglio 2017 ed il 30 giugno 2018.
Assegni per il nucleo familiare invariati anche nel 2017. Lo stabilisce l'Inps con la Circolare 87/2017 (Allegata) pubblicata oggi dall'Istituto di previdenza in cui vengono fissati i limiti di redditi ed i relativi importi da corrispondere al nucleo familiare a partire dal prossimo 1° luglio 2017. Gli assegni, com'è noto, costituiscono un sostegno per le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari siano composti da più persone e che abbiano redditi inferiori a quelli determinati ogni anno dalla Legge. La misura della prestazione viene annualmente calibrata secondo la tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti il nucleo familiare e del reddito complessivo del nucleo stesso, con previsione di importi e fasce reddituali più favorevoli per situazioni di particolare disagio (come nel caso dei nuclei monoparentali o con componenti inabili).
Il documento pubblicato dall'Inps indica la misura dei redditi a cui fare riferimento per la determinazione dell'importo dell'assegno nel periodo che va dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018. Per quest'anno il limite reddituale minimo nei nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili, resta lo stesso dello scorso anno e pari a 14.383,37 euro. A tale reddito corrisponde l'attribuzione di 137,5€ euro mensili in presenza di un figlio minore, importo che sale gradualmente al crescere della numerosità del nucleo familiare o in presenza di un soggetto inabile (anche maggiorenne).
La legge n. 153/88 stabilisce, infatti, che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente. Dato che la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo è risultata negativa tra il 2015 ed il 2016 (-0,1%) l'Inps ha confermato i medesimi livelli di reddito dello scorso anno, in ossequio a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 287 della legge 208/2015 secondo cui "ai fini della rivalutazione da applicare sulle prestazioni assistenziali e previdenziali, ha stabilito che “con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può essere inferiore a zero".
Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione. Nell'infografica sottostante sono riepilogati tutti i redditi e l'importo mensile degli assegni al nucleo familiare a seconda della tipologia del nucleo. L'importo degli assegni varia, infatti, a seconda della presenza dei genitori, del numero di minori nel nucleo nonchè della presenza di disabili.