Lo spostamento del dipendente per incompatibilità ambientale supera anche le garanzie della legge 104/1992

FONTE:GAZZETTA ENTI LOCALI

La Suprema Corte è intervenuta sulle doglianze di un dipendente di un Ente locale circa la sua collocazione, a suo dire, illegittima presso altro settore in una sede di lavoro diversa. A fronte di una situazione di incompatibilità ambientale, tale spostamento veniva disposto ai sensi dell’art. 2103 del c.c., ossia fondante la sua ragione in esigenze tecniche, organizzative e produttive. Secondo la Corte di Cassazione (sentenza 11 maggio 2017, n. 11568), l’adozione del provvedimento di trasferimento di un dipendente, per incompatibilità ambientale, da parte della PA è subordinata ad una valutazione discrezionale dei fatti che possono fare ritenere nociva, per il prestigio ed il buon andamento dell’ufficio, l’ulteriore permanenza dell’impiegato in una determinata sede. Trattasi, in altri termini, di un provvedimento che non ha carattere disciplinare, con la conseguenza che la sua legittimità prescinde dall’osservanza di qualsiasi altra garanzia sostanziale o procedimentale che sia stabilita per le sanzioni disciplinari (es. audizione del dipendente, possibilità di controdeduzioni scritte e quant’altro). Inoltre, precisano i giudici di Palazzo Cavour, il controllo da parte dei giudici aditi non può essere esteso al merito della scelta organizzativa, né questa deve presentare necessariamente i caratteri della inevitabilità, essendo sufficiente che il trasferimento concreti una tra le scelte ragionevoli che il datore di lavoro possa adottare sul piano tecnico, organizzativo o produttivo. Infine, la Suprema Corte precisa come lo spostamento del dipendente, per incompatibilità ambientale, superi anche le limitazioni poste dalla legge 104/1992 a mente della quale per il trasferimento è necessario il consenso del lavoratore. Tali sono le conclusioni a cui sono pervenuti i giudici della nomofilachia civile nella sentenza qui di seguito dettagliata.

La vicenda

Un dipendente di un Comune adiva il giudice del lavoro al fine di far dichiarare l’illegittimità del suo trasferimento con il diritto dello stesso al ripristino della situazione violata e con ritorno alle precedenti funzioni svolte. A tal riguardo il dipendente si duole dell’assenza di una precisa motivazione contenuta nel provvedimento che aveva disposto il trasferimento in altro servizio ed in altra sede territoriale, evidenziando, infine, come vi era obbligo da parte della PA di tenere conto del consenso del lavoratore munito della tutela prevista dalla legge 104/1992. A fronte del rigetto del ricorso da parte del Tribunale di prime cure e della Corte di Appello, ricorre il dipendente in Cassazione asserendo che le sentenze emesse non erano adeguatamente motivate sui punti in contestazione.