Telecamere in azienda vietate anche col consenso dei dipendenti

Fonte:legge per tutti

È reato installare telecamere di videosorveglianza in azienda senza accordo coi sindacati, anche se c’è il consenso scritto dei dipendenti.

Il datore di lavoro che installa le telecamere in azienda senza il previo accordo coi sindacati commette reato [1] anche se ha ottenuto l’autorizzazione scritta dai propri dipendenti. E ciò perché lo statuto dei lavoratori parla chiaro [2] anche all’esito delle recenti modifiche introdotte con il cosiddetto Job Act [3]: il controllo a distanza dei lavoratori è sempre vietato, salvo che vi sia l’intesa con le parti sociali. È quanto chiarito dalla Cassazione con una recente sentenza [4]. Insomma, la pronuncia ribadisce un caposaldo della legge in materia di luoghi di lavoro: le telecamere in azienda sono vietate anche col consenso dei dipendenti.

Telecamere in azienda: cosa prevede la legge

Ancora una volta, a beneficio dei più smemorati, ricordiamo cosa prevede lo Statuto dei Lavoratori [2] in materia di telecamere in azienda. Gli impianti audiovisivi di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere installati solo se ci sono esigenze organizzative e produttive o per la sicurezza del lavoro o la tutela del patrimonio aziendale (ad esempio contro ladri); ma, in ogni caso, c’è sempre bisogno, prima, di un accordo collettivo stipulato con i sindacati aziendali. In mancanza di accordo, detti impianti di videosorveglianza possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

Sono invece liberi e non richiedono accordi con i sindacati gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa (smartphone, tablet e auto aziendali) e gli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze (cartellino conta-presenze o badge).

In buona sostanza, la telecamera in azienda può essere utilizzata solo per garantire la sicurezza sul posto di lavoro come per la tutela della sicurezza o dell’organizzazione, come ad esempio per prevenire furti, rapine o per garantire il monitoraggio di apparecchi pericolosi o che potrebbero incepparsi (leggi Furto in azienda: vale la prova della telecamera?). In tale ipotesi, comunque, la telecamera può essere installata solo se c’è il consenso dei sindacati o, in mancanza, della direzione del lavoro. Il datore non può limitarsi a chiedere il consenso scritto ai propri dipendenti perché ciò non lo solleverebbe dalla responsabilità civile e penale per l’utilizzo illegittimo degli impianti di videosorveglianza.

L’uso delle telecamere in azienda, invece, non è mai possibile se puntate contro i dipendenti per verificare cosa stanno facendo, se stanno svolgendo o meno le proprie mansioni, se fanno pausa, cosa dicono o come lavorano.

note

[1] Art. 4 L. n. 300/1970, in relazione agli artt. 114 e 171 del d.lgs. n. 196/2003 e art. 38 L. n. 300/1970.

[2] Art. 4 L. n. 300/1970: «1.Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.

2.La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.

3.Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

[3] Art. 23, d.lgs. n. 151/2016.

[4] Cass. sent. n. 22148/17 dell’8.05.2017.