Pensione forzata dipendenti pubblici, le donne non vanno discriminate

FONTE: LEGGE PER TUTTI - L’AUTORE: Noemi Secci

Le dipendenti pubbliche non possono essere cessate d’ufficio dal servizio prima degli uomini contro la loro volontà. 

Le dipendenti pubbliche non possono essere pensionate forzatamente prima degli uomini, anche nel caso in cui il requisito di età applicabile sia più basso, in virtù di particolari normative: lo ha stabilito una recente sentenza della prima sezione lavoro del tribunale di Roma [1], che conferma quanto già stabilito dalla Corte di giustizia europea in merito alla parità di genere.

Pensionamento forzato dipendenti pubblici: stessa età per uomini e donne

Secondo i giudici, infatti, anche nei casi in cui si può applicare la clausola di salvaguardia, con i requisiti per la pensione più leggeri precedenti alla Legge Fornero, la dipendente pubblica ha diritto di uscire dal lavoro alla stessa età prevista per gli uomini.

In pratica, se la dipendente che ha la possibilità di pensionarsi a 61 anni di età non esercita questa facoltà, non può essere obbligata a uscire dal lavoro prima del compimento dell’età per la pensione di vecchiaia ordinaria, pari, nel 2017, a 66 anni e 7 mesi.

In caso contrario, non sarebbe garantita la parità di genere prevista dai principi europei: a questo proposito, la Corte di giustizia Ue, proprio pronunciandosi sulle pensioni dei dipendenti pubblici italiani, ha difatti stabilito che le variazioni del requisito di età secondo il sesso costituiscono una discriminazione in materia di retribuzione, contraria al trattato che istituisce l’Unione europea.

Ma come funziona il cosiddetto pensionamento forzato dei dipendenti pubblici? Facciamo il punto della situazione.

Pensionamento d’ufficio dipendenti pubblici

La materia della cessazione del rapporto lavorativo su iniziativa dell’Amministrazione Pubblica è regolamentata da una recente circolare [2], che chiarisce il contenuto degli ultimi interventi legislativi sull’argomento.

In primo luogo, dobbiamo ricordare che, nel settore pubblico, l’istituto del trattenimento in servizio è stato abolito [3], così come è stata riformulata la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per il raggiungimento dei limiti di età e di contribuzione.

Le ipotesi di pensionamento “forzato” da parte della P.A. sono 3:

  • due obbligatorie, applicabili verso chi ha maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia, ovvero il diritto alla pensione anticipata, avendo raggiunto il limite d’età ordinamentale (previsto dai singoli settori d’appartenenza);
  • una rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione, rivolta a chi ha raggiunto i parametri previsti dalla riforma Monti Fornero [4] per la pensione anticipata, senza aver raggiunto il limite d’età ordinamentale.

Pensionamento d’ufficio e pensione anticipata

Quest’ultima casistica, tuttavia, presenta delle particolarità: difatti, la circolare chiarisce che, anche qualora il dipendente abbia raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (nel 2017, 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini , e 41 anni e 10 mesi per le donne), può essere collocato a riposo d’ufficio solo al raggiungimento dei 62 anni d’età (parametro previsto dalla Riforma Pensionistica per percepire il trattamento anticipato senza penalizzazioni).

Nonostante con la Legge di bilancio 2017 siano state definitivamente abolite le penalizzazioni percentuali dell’assegno di pensione anticipata, la disciplina della cessazione unilaterale dal servizio non è stata modificata e resta, pertanto,  applicabile solo al compimento del 62° anno d’età.

Pensionamento oltre i limiti d’età

Per quanto riguarda le ipotesi al di fuori del pensionamento anticipato, proseguire il rapporto di lavoro oltre il limite d’età ordinamentale (oppure oltre l’età prevista per il trattamento di vecchiaia) è permesso solo per garantire la maturazione dei requisiti minimi (20 anni di contributi) per l’accesso alla pensione; in ogni caso, non si può superare il settantesimo anno di età (attualmente 70 anni e 7 mesi, in base agli adeguamenti alla speranza di vita).

Per quanto riguarda il computo i periodi utili al raggiungimento della pensione, deve essere considerata tutta l’anzianità contributiva accreditata, non solo quella accantonata presso l’ex Inpdap; nel caso di contributi versati in diverse gestioni, il dipendente, per valorizzarli tutti, senza oneri, ai fini del diritto e della misura del trattamento, può utilizzare gli istituti della totalizzazione o del cumulo contributivo.

In pratica

Le ipotesi di cessazione d’ufficio dal servizio sono le seguenti:

  • dipendente che ha raggiunto il limite ordinamentale, l’età per la pensione di vecchiaia (66 anni + 7 mesi nel 2017), ed almeno 20 anni di contribuzione: cessazione obbligatoria;
  • dipendente che ha raggiunto il limite ordinamentale e la contribuzione per la pensione anticipata (nel 2017, 42 anni + 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni + 10 mesi per le donne): cessazione obbligatoria;
  • dipendente che ha raggiunto la contribuzione per la pensione anticipata (nel 2017, 42 anni + 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni + 10 mesi per le donne) ed ha compiuto 62 anni: cessazione a discrezione dell’ente.

note

[1] Trib. Roma Sez. lavoro, sent. n. 4058/2016.

[2] Circ. Min. per la Semplificazione e la P.A. n. 2 del 19/02/2014 .