Pensioni, Ok all'Opzione Donna per le lavoratrici nate entro il 1958
ALLEGATO MESS.1182/2017
Fonte:pensionioggi Scritto da Valerio Damiani
L'Inps illustra le modifiche contenute nella Legge di Bilancio relative alla possibilità per le lavoratrici di esercitare l'opzione per il calcolo contributivo.
Le lavoratrici nate nell'ultimo trimestre del 1958 potranno fruire dell'opzione donna a condizione di aver centrato i 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2015. Lo certifica l'Inps nel messaggio 1182/2017 pubblicato ieri con il quale l'istituto illustra la novella contenuta nella legge di bilancio per il 2017.
L’articolo 1, comma 281, della legge n. 208 del 2015 (legge di bilancio 2016) ha previsto la facoltà in argomento anche per le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni (per le gestioni esclusive dell’AGO 34 anni, 11 mesi e 16 giorni) e un’età anagrafica pari o superiore a 57 anni e 3 mesi per le dipendenti e 58 anni e 3 mesi per le autonome a prescindere dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico. L’articolo 1, comma 222, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) ha esteso la predetta facoltà anche alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 non abbiano maturato il prescritto requisito anagrafico solo per effetto degli incrementi della speranza di vita. Ne consegue che possono esercitare la facoltà in argomento le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni (per le gestioni esclusive dell’AGO 34 anni, 11 mesi e 16 giorni) e un’età anagrafica pari a 57 anni per le dipendenti e 58 anni per le autonome. Alle lavoratrici in questione continuerà ad applicarsi il regime dello slittamento della decorrenza pensionistica (12 mesi per le dipendenti; 18 mesi per le autonome) nonchè gli adeguamenti alla speranza di vita Istat (3 mesi dal 2013 e 4 mesi dal 2016 per le nate nell'ultimo trimestre del 1958 o del 1957). La modifica è stata finanziata con 18,3 milioni di euro per l'anno 2017, 47,2 milioni di euro per l'anno 2018, 87,5 milioni di euro per l'anno 2019, 68,6 milioni di euro per l'anno 2020, 34,1 milioni di euro per l'anno 2021 e 1,7 milioni di euro per l'anno 2022.
Come già anticipato nei giorni scorsi su pensionioggi.it ciò significa che le nate nell'ultimo trimestre del 1958 (1957 le autonome) matureranno il diritto all'opzione entro il 31 luglio 2016 dato che bisogna considerare gli effetti di un adeguamento di 3 mesi nel 2013 e di altri 4 mesi nel 2016, un totale di 7 mesi. Al riguardo l'Inps illustra quindi, a titolo esemplificativo, che una lavoratrice che nel mese di dicembre 2015 compie 57 anni di età se dipendente o 58 anni se autonoma ed in possesso di 35 anni di anzianità contributiva può conseguire il trattamento pensionistico ai sensi dell’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, a decorrere rispettivamente dal 1° agosto 2017 ovvero dal 1° febbraio 2018.
Domande anche dopo l'apertura della finestra
Di significativa importanza l'Inps mette nero su bianco la possibilità, per le lavoratrici in argomento, di presentare in qualsiasi momento, anche successiva all’apertura della c.d. finestra mobile, la domanda di pensione, fermo restando il regime delle decorrenze previsto nelle diverse Gestioni previdenziali, nonché l’obbligo di cessazione del rapporto di lavoro dipendente per il conseguimento del predetto trattamento pensionistico. Ciò significa, ad esempio, che la lavoratrice nata nel dicembre 1958 con prima decorrenza utile del trattamento, come sopra illustrato, il 1° agosto 2017 può decidere di andare in pensione con l'opzione donna anche successivamente a tale data, ad esempio nel 2018 in ossequio al principio di portata generale della cristallizzazione del diritto a pensione. Resta inteso che la misura del trattamento pensionistico, per le lavoratrici che esercitano l'opzione, viene determinata interamente con il metodo contributivo e, dunque, a seconda dei casi tale scelta comporta spesso una significativa perdita della misura dell'assegno pensionistico.
La sperimentazione per ora si ferma qui dato che il Governo non ha accettato la possibilità di una ulteriore prosecuzione oltre il 31 dicembre 2015 come previsto dalla legge 243/04, proroga che avrebbe incluso anche le nate dopo il 1958. Restano, pertanto, escluse le lavoratrici che hanno raggiunto il predetto requisito anagrafico o contributivo dopo il 31.12.2015. A meno di un ulteriore intervento legislativo in materia.
SEGUE: Vedi allegato