Mobbing: danno biologico civile e causa contro l'Inail
Nota di commento alla sentenza della Corte di Cassazione n. 8243 del 26.04.2016
Fonte:studio cataldi Avv. Francesco Pandolfi
L'accertamento dei danni da mobbing in una causa civile contro il datore di lavoro non va trasferito nella causa previdenziale contro l'Inail: questo perché le regole che governano i due tipi di giudizio sono diverse.
Vediamo perché sulla scorta del ragionamento della Cassazione.
Intanto, dalla cronologia di queste distinte cause risulta:
1) un primo giudizio in sede civile, concluso in appello con la condanna del datore al risarcimento del danno biologico pari al 5%,
2) un secondo contenzioso contro l'Inail, dove la Corte di Appello ritiene non sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda sul quantum, posto che l'entità del danno biologico è rimasto ancorato al 5% dell'altro giudizio -inferiore al minimo richiesto ai fini della tutela Inail -.
3) l'interessato propone quindi ricorso per cassazione.
Il ricorrente si lamenta della violazione del D. Lgs. n. 38/2000 art. 13 in relazione al Decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale pubblicato sulla g.u. 172/2000 e omessa motivazione su un fatto controverso del giudizio, per avere la Corte di Appello respinto la domanda per difetto dei presupposti sotto il profilo del quantum tutelabile.
La Cassazione ritiene fondato il motivo e la sostanza del ragionamento è questa: la liquidazione degli indennizzi dell'Inail non si effettua secondo i criteri ordinari ma in base ai parametri, alle tabelle e alle regole proprie stabilite dal sistema assicurativo e per conseguire i fini suoi propri conformemente all'art. 38 Cost.
Osserva che nella domanda contro l'Inail il ricorrente ha chiesto la tutela assicurativa ex art. 13, cioè la rendita superiore al 15% o l'indennizzo per danno biologico superiore al 5%, affermando che il calcolo del danno biologico in sede civilistica non può essere condiviso in quanto non reso in ambito Inail.
Poi dice che la determinazione del danno biologico in sede civile non può restare ferma nella causa previdenziale, in primo luogo perchè l'Inail è terzo rispetto alla prima causa, in secondo luogo perché il calcolo del danno ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali si effettua obbligatoriamente con le tabelle dell'invalidità (tabella delle menomazioni, tabella indennizzo danno biologico, tabella dei coefficienti), mentre ai fini civilistici si utilizzano baremes facoltativi frutto di tabelle elaborate dalla comunità scientifica.
In pratica
La sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello in diversa composizione, affinché si proceda alla determinazione autonoma delle conseguenze ex art. 13 e tabelle allegate al D. Lgs. 38/00.