La visita fiscale può passare due volte?

FONTE:LEGGE PER TUTTI

Accertamenti per malattia dipendenti pubblici e privati: l’Inps o il datore di lavoro possono chiamare il medico fiscale due volte?

 Il postino suona sempre due volte, il medico fiscale no: la visita fiscale, difatti, può avvenire una sola volta nell’arco dell’intera malattia per i dipendenti pubblici [Art. 2 del D.M. n.206/2009.]; i dipendenti del settore privato, sebbene il datore di lavoro abbia la facoltà di richiedere la visita fiscale più volte, non sono tenuti a rispettare le fasce di reperibilità dopo la prima visita e non possono essere sanzionati per tale motivo [Cass. sent. n. 1942/1990.]. Questo, a meno che non siano prolungati i giorni di prognosi o non vi sia una ricaduta.

  Doppia visita fiscale, quando può essere disposta?

In particolare, la doppia visita fiscale può essere disposta se il medico curante del lavoratore, a fronte di una nuova visita, dispone l’allungamento della prognosi a seguito dell’aggravamento della patologia o della mancata guarigione. In questo caso, il medico fiscale può verificare il permanere o l’aggravamento della malattia, confermando o modificando la prognosi, nonostante abbia già visitato il dipendente per la medesima malattia.

Lo stesso può avvenire in caso di ricaduta, cioè quando, entro 30 giorni dalla guarigione, si presenta la medesima patologia o una patologia consequenziale.

Nell’arco della stessa malattia, invece, se non sussiste alcun ampliamento della prognosi, la visita fiscale può essere disposta una volta sola, per i dipendenti pubblici, in base a un noto decreto ministeriale del 2009 [Art. 2 del D.M. n.206/2009.]. Per i dipendenti del settore privato non esiste una norma di legge che espressamente vieti la doppia visita fiscale, ma una nota sentenza della Cassazione [Cass. sent. n. 1942/1990.], che prevede che il lavoratore, una volta avvenuta la visita, non sia più tenuto a rispettare le fasce di reperibilità, né possa essere sanzionato per questo.

 Visite fiscali, persecuzione da parte del datore di lavoro

Peraltro, se il datore di lavoro dispone, nell’arco della stessa malattia, l’invio di più visite fiscali al dipendente, può ravvisarsi un intento persecutorio nei confronti del lavoratore. L’intento persecutorio è comunque escluso per la disposizione di sole due visite fiscali o in ragione della fascia oraria nella quale avviene la visita [Cass. sent. n. 27429/2005.], in quanto, non applicandosi le fasce ordinarie di reperibilità, l’orario è deciso direttamente dal medico. Inoltre, l’intento persecutorio deve essere provato dal lavoratore. Il datore di lavoro è comunque libero di far effettuare delle indagini in merito alla veridicità della malattia, mentre il lavoratore, anche se non tenuto al rispetto delle fasce di reperibilità, deve astenersi da comportamenti che possano pregiudicare o ritardare la guarigione.

 Visita dopo il ricovero ospedaliero

Se il lavoratore è stato ricoverato in ospedale, durante il periodo di permanenza nella struttura non può essere disposta alcuna visita fiscale. Al rientro nella propria abitazione, tuttavia, il lavoratore è tenuto a rispettare le fasce di reperibilità, dunque gli accertamenti sanitari possono essere legittimamente disposti.

  Seconda visita in favore del lavoratore

Non dimentichiamo, poi, che in alcuni casi la disposizione di una seconda visita fiscale va a favore del dipendente: questo avviene quando il lavoratore, assente al primo controllo, sia invitato a una seconda visita medica, che solitamente è ambulatoriale.

La seconda visita, in questo caso, è obbligatoria, secondo una nota sentenza della Corte Costituzionale [C. Cost. sent n. 78/1988.], prima che il lavoratore decada dal diritto a qualsiasi trattamento economico di malattia, nella misura della metà, per l’ ulteriore periodo di prognosi successivo ai primi 10 giorni. Questo, in quanto la sanzione prevista per l’assenza alla prima visita è la perdita dell’indennità per:

 – i primi 10 giorni di malattia;

– in alternativa, per il minor periodo di malattia certificato;

– in alternativa, per il minor periodo che precede la seconda visita.

 In caso di assenza alla seconda visita, il dipendente perde l’indennità per il periodo residuo dei primi 10 giorni di malattia e la percepisce ridotta del 50% per i giorni successivi. L’indennità si perde totalmente per assenza alla terza visita.