Allergia, posso assentarmi per malattia?
Fonte:leggepertutti
Se soffro di congiuntiviti, raffreddore allergico o orticaria posso chiedere un permesso per malattia?
Quest’anno, a causa dell’arrivo precoce della primavera, le allergie sono all’ordine del giorno: congiuntiviti, raffreddori, orticarie, fino ad arrivare a patologie asmatiche nei casi più gravi, sono solo alcune delle manifestazioni delle allergie ai pollini presenti nell’aria.
Le allergie, comunque, non si manifestano solo in primavera: possono essere scatenate, ad esempio, da un ambiente di lavoro chiuso e polveroso, a causa degli acari della polvere; o, ancora, possono essere causate dal contatto con determinate sostanze.
Ci si chiede, a questo punto, se è possibile assentarsi dal lavoro quando le conseguenze dell’allergia sono particolarmente gravi, o quando è necessario sottoporsi ad analisi per capire l’origine dell’allergia, o a terapie particolari. Vediamolo in questa breve guida.
Allergia: che cos’è
L’allergia è la risposta anomala del sistema immunitario verso determinate sostanze, detti allergeni, che per la maggior parte delle persone sane sono completamente innocui.
Coinvolti nelle reazioni allergiche sono le mucose nasali, gli occhi, i bronchi ed in taluni casi l’apparato cutaneo, che divengono iperattivi, ipersensibili e danno luogo a dei problemi fastidiosi, in alcuni casi gravi:
congiuntivite: forte arrossamento, bruciore e abbondante lacrimazione degli occhi; riniti: si tratta di raffreddori allergici, particolarmente persistenti e che causano forti bruciori; patologia asmatica: si tratta di una patologia che restringe gradualmente le vie aeree, causando una difficoltà progressiva a respirare; pollinosi o “febbre da fieno”: si tratta di una patologia meno grave a carico della mucosa nasale, degli occhi e dei bronchi; orticaria: causa ponfi rigonfi ed arrossati accompagnati da forte prurito; eczemi e dermatiti da contatto.
Allergia: assenza per malattia
Se il lavoratore ha difficoltà a svolgere la sua attività per via dell’allergia, qualunque sia la particolare forma allergica, la prima cosa da fare è recarsi dal proprio medico curante.
Questi, dopo una visita, è in grado di stabilire se la gravità dei sintomi è tale da essere incompatibile con lo svolgimento dell’attività lavorativa e ad assegnare i dovuti giorni di riposo. A tal proposito, deve trasmettere telematicamente all’Inps il certificato di malattia e fornire il numero di protocollo al lavoratore, che quest’ultimo deve inviare al datore di lavoro.
Allergia: visita fiscale
Come per tutte le assenze per malattia, il lavoratore è tenuto alla reperibilità durante le fasce orarie previste per la visita fiscale.
Sono giustificabili le assenze alla visita fiscale dovute all’effettuazione di terapie o visite specialistiche (per le quali il lavoratore deve comunque avvertire e fornire idonea attestazione), nonché quelle necessitate.
Visto che alcune allergie, come l’allergia alla polvere, possono peggiorare a causa della permanenza in luoghi chiusi, come appunto l’abitazione, il lavoratore non può essere sanzionato per essersi recato ad effettuare attività all’aperto, anche di svago, durante il periodo di malattia: è quanto chiarito da una recente sentenza della Cassazione [1], nella quale si afferma che, per determinate patologie, le attività ludiche all’aperto non compromettono la guarigione ma possono, al contrario, aiutarla. Per questo motivo, non è meritevole di sanzione il lavoratore assente per malattia che effettua attività di svago, se la patologia trae giovamento dalle attività stesse.
Allergia: visite e trattamenti ambulatoriali in day hospital
Se a causa dell’allergia il dipendente si assenta per effettuare delle visite mediche o per sottoporsi a terapie ambulatoriali in regime di day hospital, l’assenza beneficia dello stesso trattamento delle assenze per malattia, come confermato dall’Inps in una sua nota circolare [2].
In particolare, secondo l’Inps, è verificato il requisito della temporanea incapacità lavorativa del dipendente, come avviene per la malattia, quando:
la permanenza nel luogo di cura si protrae per tutta la giornata lavorativa; le tempistiche necessarie per rientrare dal luogo di cura non consentono la presenza in azienda del lavoratore; la prestazione a cui il dipendente si sottopone è considerata dal medico incompatibile con l’attività svolta.
Il possesso del requisito dell’incapacità lavorativa permette di indennizzare l’assenza come se si trattasse di un normale caso di malattia.
Naturalmente, perché l’assenza sia indennizzata come malattia occorre che la struttura o il centro medico producano un’apposita certificazione, da inviare on line all’Inps; se non è possibile la trasmissione telematica del certificato, è necessario che il personale sanitario rilasci un certificato, redatto su carta intestata, che indichi:
i dati del dipendente; la data di rilascio; l’inizio e il termine del ricovero; la firma del medico e la descrizione della diagnosi.
Il documento deve essere inviato all’Inps entro due giorni dal rilascio.
In ogni caso devono essere indicati i dati del datore di lavoro, l’indirizzo di reperibilità ed un eventuale recapito per controlli.
Allergia: analisi
Se il dipendente deve fare delle analisi in merito all’allergia riscontrata, cioè degli accertamenti diagnostici, questi, se di breve durata, solitamente non sono assimilabili alle assenze per malattia, a meno che non si tratti di controlli:
urgenti e non effettuabili al di fuori dell’orario lavorativo; talmente invasivi da richiedere una convalescenza.
Allergia: cure ricorrenti
Se a causa dell’allergia il dipendente deve assentarsi per effettuare cicli di cura ricorrenti, cioè terapie ambulatoriali alle quali si deve sottoporre periodicamente, l’assenza può essere assimilata alla malattia.
Il medico può certificare separatamente ogni ciclo di cura, oppure rilasciare una documentazione unica, che attesti la necessità di prestazioni ricorrenti: in quest’ipotesi, il trattamento successivo viene qualificato come ricaduta del precedente, proprio come la ricaduta della malattia.
Il certificato medico, in questi casi, deve essere inviato all’inizio della terapia, con l’indicazione delle date in cui avverranno le prestazioni; una volta effettuate le cure, la struttura sanitaria deve rilasciare una dichiarazione che ne comprovi l’esecuzione, pena la perdita del diritto all’indennità.
Permessi per visita medica: dipendenti pubblici
Se le visite mediche, le analisi o i trattamenti dovuti all’allergia non rientrano in alcuno dei casi esposti, l’assenza può essere comunque retribuita se lo prevede il contratto collettivo applicato.
Per i dipendenti pubblici la visita medica deve essere retribuitata come un’apposita tipologia di permesso indennizzato, come recentemente chiarito dal Tar del Lazio [3]: in questo caso è la legge a prevederlo [4], stabilendo il diritto ai permessi retribuiti per visite mediche, terapie, esami diagnostici e prestazioni specialistiche in genere, per i lavoratori del comparto pubblico, anche quando non siano assimilabili alla malattia. Si tratta, in pratica, di un’ulteriore tipologia di assenza retribuita, che non deve rientrare nei limiti quantitativi previsti dai contratti collettivi per le altre assenze dal lavoro.
Visite mediche per allergia: altri casi
Al di fuori delle ipotesi elencate, le assenze per visite mediche, analisi o terapie dovute all’allergia possono essere indennizzate o meno, in base a quanto disposto dal contratto collettivo, anche di 2° livello. In particolare, la contrattazione collettiva o aziendale può concedere, per tali casistiche:
dei permessi retribuiti: in questo caso, per l’indennizzo dell’assenza, è necessario che il dipendente presenti un’attestazione, da parte del medico, che certifichi le prestazioni sanitarie effettuate e l’orario in cui sono state eseguite; lo scomputo delle assenze, su base oraria, dal monte di ore di permessi retribuiti spettanti, come rol (riduzione dell’orario di lavoro) o ex festività; la concessione di permessi non retribuiti.
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