Permessi dalla Legge 104/1992 per il disabile ricoverato in ospedale?
fonte: legge per tutti  

I permessi di cui alla L. 104/92, in presenza di specifiche circostanze stabilite dalla legge e precisate dall’INPS, possono essere concessi anche per l’assistenza di familiari stabilmente ricoverati presso una struttura ospedaliera.
 La Legge 104/1992 garantisce a coloro che devono assistere una persona handicappata una serie di benefici, volti a consentire di conciliare l’attività lavorativa da questi prestata, con le esigenze di cura ed assistenza del disabile.
In particolare la legge garantisce:
 – alla lavoratrice madre o, in alternativa, al lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata il prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro, o in alternativa due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino;
– al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità e che sia coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, il diritto di beneficiare di tre giorni di permesso mensile retribuito, anche in maniera continuativa;
 – al dipendente pubblico il diritto di scelta, ove possibile, della sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere ed il divieto di trasferimento senza il suo consenso ad altra sede.
 I soggetti che hanno diritto di assistere una persona portatrice di handicap grave sono, per espressa previsione di legge, in via alternativa tra loro, il coniuge, la madre, il padre, i genitori adottivi o affidatari, i parenti o affini entro il secondo grado (genitori e nonni propri o del coniuge, nipoti, fratelli e sorelle, cognati), o ancora i parenti e gli affini entro il terzo grado (bisnonni propri o del coniuge, zii propri o del coniuge), qualora i genitori o il coniuge del portatore di handicap siano ultrasessantacinquenni o affetti da patologie invalidanti, oppure siano deceduti o mancanti.
Tali soggetti possono assistere il portatore di handicap, anche se con lui non conviventi.
 L’elenco degli aventi diritto all’assistenza è tuttavia tassativo e perciò non può essere esteso a soggetti diversi da quelli specificamente indicati dalla legge.
 Oltre a ciò, sono condizioni indispensabili ai fini del diritto ai permessi di cui alla L. 104/1992:
 – l’accertamento della condizione di handicap in situazione di gravità;
– che la persona con disabilità non sia ricoverata a tempo pieno in strutture ospedaliere o simili.
 Questo specifico requisito (l’assenza di ricovero ospedaliero), a seguito di specifiche modifiche introdotte nel 2010 [1], è stato precisato nel suo contenuto e nella sua disciplina dall’INPS in due Circolari [2], nelle quali si specifica che deve intendersi per “ricovero a tempo pieno” la degenza
per le intere ventiquattro ore presso strutture ospedaliere o simili, sia pubbliche che private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa.
 La specificazione “assistenza sanitaria continuativa” sembra negare la possibilità di fornire al disabile l’assistenza “non sanitaria” (ad esempio l’aiuto all’igiene, all’alimentazione, al supporto personale) di cui molto spesso invece i familiari di una persona ricoverata si fanno carico.
 Tuttavia, l’INPS individua tre eccezioni in presenza delle quali, anche in caso di ricovero ospedaliero del disabile, i permessi della Legge 104/1992 possono essere comunque concessi:
 – interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate;
 – ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine;
 – ricovero a tempo pieno di un minore con disabilità in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura ospedaliera il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare.
 A queste tre eccezioni, se ne aggiunge una quarta, introdotta sempre nel 2010, che consente di usufruire del congedo anche quando il familiare ricoverato a tempo pieno necessiti di assistenza non sanitaria da parte di un genitore o di un familiare, richiesta espressamente dai sanitari della struttura [3].
 L’eccezione, un tempo prevista solo in favore di minori in condizione di ricovero, vale anche per i disabili maggiorenni ed è rivolta a tutti i lavoratori dei settori pubblico e privato.
La presenza delle eccezioni sopra indicate deve comunque essere debitamente documentata e valutata da parte del medico competente [4].
 
[1] L. 183/2010
[2] Circolare INPS n. 155 del 3 dicembre 2010; Circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 13 del 6 dicembre 2010.
[3] Circolare INPS n. 32 del 6 marzo 2011.
[4] Circolare INPDAP n. 1 del 14 febbraio 2011, punto 3.1