Giorni di malattia: si possono prendere in anticipo?

FONTE:LEGGE PER TUTTI L’AUTORE: Noemi Secci

È possibile programmare in anticipo le giornate di assenza dal lavoro per malattia?

L’assenza dal lavoro per malattia non può essere programmata in anticipo come le ferie, non soltanto perché non è possibile sapere anticipatamente quando ci si ammalerà (in certi casi l’assenza può essere comunque prevista, ad esempio quando ci si deve ricoverare per un intervento), ma anche perché, a differenza delle ferie, l’assenza per malattia non deve essere concordata col datore di lavoro.

La finalità dell’astensione dal lavoro per ferie, difatti, è differente da quella dell’astensione per malattia: mentre le ferie servono a recuperare le energie psicofisiche spese nella prestazione lavorativa ed a partecipare alla vita familiare e sociale [1], l’assenza per malattia è determinata dall’incapacità lavorativa dovuta all’alterazione dello stato di salute del dipendente ed è finalizzata alla sua completa guarigione.

Il dipendente non deve dunque “concordarela malattia col datore di lavoro, ma deve informarlo tempestivamente dell’assenza al verificarsi della patologia; deve inoltre farsi visitare il prima possibile dal proprio medico curante (o, a seconda dei casi, dalla guardia medica o dall’eventuale struttura sanitaria presso cui è ricoverato), perché questi possa trasmettere il certificato medico all’Inps, cosicché la malattia possa essere indennizzata.

Malattia per ricovero ospedaliero programmato

Nell’ipotesi in cui il lavoratore debba sottoporsi a un intervento necessario, anche se conosce con largo anticipo la data del ricovero non è tenuto a programmare l’assenza col datore di lavoro, neppure se si tratta di un’operazione semplice o di un trattamento non chirurgico effettuabile in regime di day hospital.

Deve trattarsi, però, di un’operazione o di un trattamento con finalità non puramente estetiche ma terapeutiche. In caso contrario, il lavoratore per potersi sottoporre al trattamento estetico dovrà concordare le ferie col datore di lavoro.

Malattia programmata per cicli di cura ricorrenti

Quando la patologia del lavoratore richiede cicli di cure ricorrenti, ossia richiede periodicamente la sottoposizione a specifiche terapie ambulatoriali, il dipendente non è comunque tenuto a programmare le assenze per malattia col datore di lavoro.

Il medico può certificare separatamente ogni ciclo di cura, oppure rilasciare una documentazione unica, che attesti la necessità di prestazioni ricorrenti: in quest’ipotesi, il trattamento successivo viene qualificato come ricaduta del precedente, proprio come la ricaduta della malattia.

Il certificato medico, in queste situazioni, deve essere inviato all’inizio della terapia, con l’indicazione delle date in cui avverranno le prestazioni: può parlarsi dunque di “programmazione della malattia” in questo senso. Una volta effettuate le cure, ad ogni modo, la struttura sanitaria deve rilasciare una dichiarazione che ne comprovi l’esecuzione, pena la perdita del diritto all’indennità.

I giorni che intercorrono tra una cura e la successiva, invece, se non debitamente certificati come malattia non sono indennizzabili.

Malattia per effettuare analisi programmate

Se il lavoratore deve effettuare degli esami, relativamente al suo stato di salute, e questi sono di breve durata, solitamente non sono assimilabili alle assenze per malattia, a meno che non si tratti di controlli:

  • urgenti e non effettuabili al di fuori dell’orario lavorativo;
  • talmente invasivi da richiedere una convalescenza.

Se le visite mediche, le analisi o i trattamenti non rientrano in alcuno dei casi esposti, l’assenza può essere comunque retribuita come permesso  per analisi se lo prevede il contratto collettivo applicato: è il caso dei dipendenti pubblici.

In caso contrario, il lavoratore può richiedere un permesso retribuito con una diversa causale, ad esempio per riduzione orario di lavoro (rol) o per motivi personali, sempre se il contratto collettivo lo preveda. Il permesso retribuito deve comunque essere concordato col datore di lavoro, a differenza della malattia.