Buoni pasto: approvate le nuove regole

Fonte:legge per tutti

Fino a otto buoni pasto cumulabili per volta, fermo il divieto di cessione o di utilizzo nelle giornate non lavorative. Le nuove regole dei buoni pasto fissate dal Mise.

Si potranno usare non più di otto buoni pasto nell’ambito della stessa spesa, che comunque dovrà avere ad oggetto solo prodotti alimentari. L’esercizio commerciale non potrà dare resto in denaro. Il lavoratore non potrà cedere al proprio coniuge il buono pasto affinché lo utilizzi nell’ambito della spesa familiare. Sono queste solo alcune delle nuove regole sui buoni pasto contenute nel decreto appena varato dal Ministero dello Sviluppo economico e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale [Mise, decr. n. 122 del 7.06.2017.].

La riforma dei cosiddetti ticket restaurant [In realtà questo nome, ormai divenuto di uso comune, non è che il marchio registrato di una delle società che forniscono tale servizio.] entrerà in vigore il prossimo 10 settembre. Il decreto è volto a disciplinare dove e in quale quantità possono essere utilizzati i buoni pasto; fornisce inoltre indicazioni sulle convenzioni che devono essere stipulate tra società che emettono i buoni stessi e gli esercizi commerciali dove possono essere spesi.

Tra le nuove norme spicca il divieto di non cumulare più di otto buoni pasto per volta. Viene riaffermato l’obbligo per il lavoratore di non cedere a terzi il proprio buono pasto, anche se si tratta di familiari. I buoni pasto possono essere spesi solo nelle giornate di lavoro e devono essere impiegati unicamente per l’acquisto di prodotti alimentari sostitutivi della mensa. Interdetto quindi l’utilizzo per l’acquisto di beni differenti da quelli commestibili come deodoranti, spazzolini da denti, prodotti cosmetici, ecc.

Il buono pasto si potrà spendere anche negli agriturismi, negli ittiturismi, nei mercatini e negli spacci aziendali. Il suo valore è comprensivo dell’Iva prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande.

Il buono pasto spetta anche al dipendente che non ha pausa pranzo. Se il ticket non viene integralmente speso, il dipendente non ha diritto al resto.

Vengono infine previste nuove norme sugli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili.