Cosa succede se non vado al lavoro per colpa della neve?
FONTE: LEGGE PER TUTTI
Il lavoratore è tenuto a dimostrare all’azienda l’impossibilità di recarsi in ufficio per maltempo. Ma viene, comunque, pagato o deve usare le ferie?
Quando la neve è tanta, è inutile cercare delle scuse: se non si viaggia, non si viaggia. Uno può dire: lascia la macchina a casa e prendi i mezzi pubblici. Facile dirlo: spesso anche i mezzi pubblici sono ostaggi del maltempo (guasti alla linea elettrica, scambi gelati sui binari). Chi ha fatto o chi fa da anni il pendolare lo sa bene. E sa anche di mettere, involontariamente, in difficoltà i colleghi che abitano poco lontano dall’ufficio e che devono fare il doppio lavoro per coprire la sua assenza. Ma che succede al lavoratore che, ahilui, è stato costretto a rimanere a casa per colpa della neve? Come può giustificare la sua assenza di fronte al datore di lavoro?
Certo, uno può dire al capo: “Guardi fuori dalla finestra, c’è un metro e mezzo di neve, non mi invento nulla”. Bene, l’evidenza non basta: bisogna dimostrare che non si è stati in grado di viaggiare da casa all’ufficio.
Neve e maltempo: ho diritto alla retribuzione?
La prima cosa da fare per sapere che cosa succede se non vado al lavoro per colpa della neve è dare un’occhiata al proprio contratto nazionale di categoria. Qui sarà specificato se il dipendente che non è stato in grado di raggiungere il proprio ha diritto, comunque, alla retribuzione o sarà obbligato a prendere un giorno di ferie o di permesso.
I contratti collettivi riconoscono un monte ore di congedi o di permessi straordinari legati ad
eventi come quello di una nevicata o di un’ondata di maltempo eccezionale. A questo monte ore si può aggrappare il lavoratore a patto che faccia sapere tempestivamente all’azienda la sua impossibilità di andare al lavoro. In altre parole: è il dipendente, e non il meteorologo, quello che deve provare al proprio datore di lavoro il fatto di non riuscire a raggiungere l’ufficio [Artt. 1218 e 2104 cod. civ.].
Se i contratti collettivi non prevedono nulla in materia, il dipendente deve fare riferimento soltanto al Codice civile, che sancisce l’assegnazione dell’onere di prova e la necessità che l’impedimento sia effettivo. Se mancassero queste condizioni, il lavoratore è di fronte ad un addebito disciplinare [Art. 2106 cod. civ.].
Il dipendente ha, invece, diritto alla retribuzione quando, essendosi presentato in ufficio, la nevicata insolita non gli permetta di svolgere il proprio lavoro. Ad esempio: se, una volta in ufficio, la corrente è andata via perché la neve troppo abbondante ha interrotto il flusso di energia elettrica, si è di fronte ad un’effettiva impossibilità “sopravvenuta”, cioè estranea alla volontà del datore di lavoro, alle ragioni produttive e all’organizzazione del lavoro. In sostanza, se il lavoratore si presenta in ufficio ma non può lavorare per colpa della neve, ha diritto alla retribuzione.