Buoni pasto, con la riforma sì all’uso cumulativo

 Fonte: legge per tutti

I dipendenti pubblici potranno utilizzare, nell’arco della stessa spesa, anche più di un buono pasto per volta, fino al massimo di 10.

Il lavoratore, dipendente presso una pubblica amministrazione, potrà utilizzare più di un buono pasto per volta, e con un limite massimo di dieci. È questo uno degli aspetti più interessanti della riforma sui buoni pasto messa a punto dal Ministero dello Sviluppo Economico, che ha appena ricevuto il parere favorevole del Consiglio di Stato [Cons. St. parere n. 287 del 3.02.2017.] e si appresta a diventare legge.

Attualmente vige il divieto di utilizzo di più di un buono pasto nell’arco della stessa giornata. Ciò perché i ticket sono sostitutivi del servizio mensa dell’azienda o della pubblica amministrazione e, quindi, non possono essere utilizzati con lo scopo di ottenere “sconti” sulla spesa settimanale. Essi, insomma, dovrebbero essere usati unicamente per acquistare il cibo nella pausa pranzo quando si è a lavoro, se il datore non ha predisposto un servizio interno di ristorazione (leggi Divieto di cumulo buoni pasto, quali conseguenze).

Questa norma, però, non è stata rispettata né fatta rispettare. Così, attualmente, specie nel settore pubblico, c’è l’uso di utilizzare contemporaneamente, al supermercato, svariati buoni pasto nel momento in cui si va alla cassa per compensarli con il conto finale. Dall’altro lato, le società che gestiscono i supermercati non hanno mai posto alcuna restrizione o controllo. È quindi arrivato il momento, sostiene il Consiglio di Stato, di superare questa inutile restrizione e di consentire, in piena libertà, l’utilizzo fino a un massimo di dieci buoni pasto per volta. Il Consiglio di Stato condivide il principio, che è frutto di un accordo con le parti sociali e recepisce una esigenza diffusa, dovuta ai costi effettivi del pasto rispetto al valore dei buoni. Suggerisce però una «pur lieve riduzione» del limite dei 10, al fine di evitare «effetti non propriamente neutri sulle diverse categorie di esercizi» e rischi legati al possibile «snaturamento delle caratteristiche del buono pasto», che resta un titolo «rappresentativo del servizio sostitutivo di mensa» e non può essere utilizzato come «una sorta di buono spesa universale e surrogato del danaro contante».

Resta ferma la distinzione tra buoni pasto elettronici e buoni pasto cartacei. Per questi ultimi non verrà introdotto l’obbligo di indicazione, sul buono stesso, del nominativo del titolare. Ciò al fine di una semplificazione che, peraltro, non pregiudica le finalità di accertamento, assicurate comunque dall’obbligo di firma del titolare al momento dell’utilizzo.

Cosa sono i buoni pasto

I buoni pasto consistono nell’attività finalizzata a rendere, per il tramite di esercizi convenzionati, il servizio sostitutivo di mensa aziendale per i dipendenti pubblici. In particolare i servizi sostitutivi di mensa sono le somministrazioni di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo effettuate dagli esercizi aderenti ed il buono pasto è il documento di legittimazione, anche in forma elettronica al dipendente il diritto a ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore del buono medesimo, in modo che l’esercizio convenzionato provi l’avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione.