Premio Alla Nascita, Domande al via dal 4 maggio per il bonus di 800 euro

fonte:pensionioggi - Scritto da  Alberto Brambilla

L'Inps comunica la disponibilità della piattaforma telematica per la presentazione delle domande per l'una tantum di 800 euro introdotta dalla recente legge di bilancio.

Al via l'erogazione del premio alla nascita. Le donne gestanti e le madri potranno presentare domanda all'Inps per la corresponsione dell'una tantum a partire dal prossimo 4 maggio. Lo stabilisce l'Inps con la Circolare 78/2017 pubblicata ieri dall'istituto di previdenza. Come noto il premio alla nascita è un sostegno economico introdotto dall'articolo 1, co. 353 della 232@originale">legge 232/2016 (legge di bilancio per il 2017) che consiste nella corresponsione una tantum di 800 euro alle donne gestanti o alle madri come contributo dello Stato alla genitorialità. Il contributo, ricorda l'Inps, non concorre a formare reddito rilevante ai fini Irpef.

Il premio spetta per ogni figlio nato o adottato

Il premio è corrisposto direttamente dall’INPS che, su domanda della donna gestante o della madre del minore, provvede al pagamento dell’importo di 800 euro per evento ed in relazione ad ogni figlio nato o adottato/affidato. Pertanto, in caso di parto plurimo la madre avrà diritto a tanti bonus quanti sono i figli nati. In sede di presentazione della domanda la richiedente dovrà specificare l’evento per il quale si richiede il beneficio e precisamente: a) compimento del 7° mese di gravidanza (inizio dell’8° mese di gravidanza); b) nascita (anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza); c) adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge n. 184/1983; d) affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, comma 6, della legge 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34 della legge 184/1983. Per avere diritto al bonus gli eventi sopra citati devono essersi realizzati a partire dal 1° gennaio 2017 (ad esempio, quindi, nascite o adozioni che si sono verificati prima di tale data non potranno essere ammessi a fruire del bonus). 

Con riferimento allo stesso minore, dovrà essere presentata un’unica domanda. Se è stata già presentata la domanda in relazione all’evento compimento del 7° mese di gravidanza, non si dovrà quindi presentare ulteriore domanda in relazione all’evento nascita. Analogamente, il beneficio richiesto per l’affidamento preadottivo non può essere richiesto in occasione della successiva adozione dello stesso minore. Ove invece si tratti di parto plurimo la domanda, se già presentata al compimento del 7° mese, andrà presentata anche in esito alla nascita con l’inserimento delle informazioni di tutti i minori necessarie per l’integrazione del premio già richiesto, rispetto al numero dei nati. Da segnalare che sono ammesse al bonus anche coloro che, pur avendo maturato i 7 mesi di gravidanza, non abbiano portato a termine la gravidanza a causa di un’interruzione della stessa. In questa specifica casistica, la domanda dovrà essere corredata della documentazione comprovante l’evento interruttivo. 

Domande al via dal 4 maggio per via telematica

La domanda deve essere presentata dopo il compimento del 7° mese di gravidanza e comunque, improrogabilmente entro un anno dal verificarsi dell’evento nascita/adozione. Per i soli eventi verificatisi dal 1 gennaio al 4 maggio 2017, data di rilascio della procedura telematizzata di acquisizione, il termine di un anno per la presentazione della domanda telematica decorre dal 4 maggio. Ad esempio, in caso di nascita avvenuta il 4 Gennaio 2017, la madre avrà tempo sino al 4 maggio 2018 per la presentazione dell'istanza all'Inps. La domanda deve essere presentata all’INPS esclusivamente in via telematica attraverso la procedura web, previa autenticazione con il Pin dispositivo; tramite il Contact Center Integrato - numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante); tramite gli enti di Patronato attraverso i servizi offerti dagli stessi. 

Alla corresponsione del premio alla natalità provvede l’INPS nelle modalità indicate dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN). Il mezzo di pagamento prescelto deve essere, però, intestato alla madre. In caso di avente diritto minorenne o incapace di agire, la domanda è presentata dal legale rappresentante in nome e per conto dell’avente diritto. Anche in questo caso il mezzo di pagamento prescelto dev’essere comunque intestato all’avente diritto (minorenne o incapace di agire).

Documentazione da produrre a corredo dell'istanza

La documentazione da produrre è diversa a seconda dell'evento per il quale la richiedente effettua l'istanza. Se la richiesta è presentata durante lo stato di gravidanza (dunque dopo il 7^ mese ma prima del parto) la richiedente dovrà presentare il certificato di gravidanza in originale o, nei casi consentiti dalla legge, in copia autentica direttamente allo sportello o inviandola a mezzo raccomandata. In alternativa la gestante può indicare il numero del protocollo telematico del certificato rilasciato dal medico SSN o medico convenzionato ASL. E' possibile anche omettere l'indicazione del certificato ove esso sia stato già trasmesso all’Inps per domanda relativa ad altra prestazione connessa alla medesima gravidanza. Esclusivamente per le future madri non lavoratrici, in alternativa al certificato di gravidanza è possibile indicare il numero identificativo a 15 cifre di una prescrizione medica emessa da un medico del SSN o con esso convenzionato, con indicazione del codice esenzione compreso tra M31 e M42 incluso. La veridicità di tale autocertificazione sarà verificata dall’INPS presso le competenti amministrazioni. 

Se la domanda è presentata in relazione al parto già avvenuto, la madre dovrà autocertificare nella domanda il Codice Fiscale del bambino, ovvero le informazioni che si rendessero necessarie per accedere al beneficio. In caso di parto plurimo è richiesta l’indicazione di tutti i nati in quanto la prestazione è riconosciuta per ogni minore nato. Analoga indicazione è richiesta nel caso di adozione o affidamento preadottivo di più minori.