Fonte:legge per tutti
Legge 104/1992: prevale l’interesse della persona con handicap sulle ordinarie esigenze produttive e organizzative del datore e soccombe solo in presenza di ulteriori rilevanti interessi.
È illegittimo il trasferimento del lavoratore che assiste il familiare con gravi handicap, e che pertanto gode dei benefici della legge 104 del 1992, se alla base della decisione presa dal datore di lavoro non c’è un grave motivo, ma solo un’ordinaria esigenza di natura organizzativa. A sancirlo è il Tribunale di Firenze con una recente sentenza allegata [Trib. Firenze, sent. n. 39/15.].
La vicenda
Il caso di specie riguardava un agente di polizia municipale in servizio presso il Comune che impugnava il trasferimento imposto dall’ente. Il dipendente assisteva il padre affetto da gravi disabilità e invocava l’articolo 33 della legge n.104/92 che subordina il trasferimento del lavoratore che presta assistenza al familiare disabile al consenso del dipendente stesso. Per l’ente locale, il provvedimento era legittimo perché adottato nell’ambito di un processo di riorganizzazione finalizzato a rafforzare la presenza sul territorio degli operatori di polizia municipale. Dunque, secondo la tesi della pubblica amministrazione, le esigenze organizzative dovevano ritenersi prevalenti sul diritto riconosciuto dalla norma invocata, tanto più che il lavoratore era stato trasferito in una sede “probabilmente più vicina” al domicilio dell’assistito.
La sentenza
La legge 104 del 1992 – precisa il tribunale toscano – ha operato una scelta che privilegia “l’interesse della persona handicappata che prevale sulle ordinarie esigenze produttive e organizzative del datore e soccombe solo in presenza di ulteriori rilevanti interessi, diversi da quelli riguardanti l’ordinaria mobilità”.
Pertanto il trasferimento del dipendente assegnatario dei benefici della legge 104 è possibile solo se il datore di lavoro riesce a dimostrare l’esistenza di gravi esigenze organizzative dell’amministrazione.
Le ordinarie esigenze di natura organizzativa non sono quindi sufficienti a spostare il dipendente.
LA MASSIMA
A fronte di una situazione assistenziale già consolidata, l’interesse della persona handicappata, ponendosi come limite esterno del potere datoriale di trasferimento di sede del congiunto che gli presta assistenza, quale disciplinato in via generale dall’art. 2103 c.c., prevale sulle ordinarie esigenze produttive e organizzative del datore di lavoro e soccombe solo in presenza di ulteriori rilevanti interessi, diversi da quelli riguardanti l’ordinaria mobilità. Tali situazioni concrete (prevalenti sul generale divieto di trasferimento) sono stati individuati dalla giurisprudenza nella incompatibilità ambientale (cfr. Cass. n. 4265 del 2007; id., 10252 del 1995) o, comunque, nella definitiva soppressione del posto (casi nei quali l’esigenza del datore di lavoro al trasferimento coincide con quella del lavoratore a non perdere la propria occupazione).