CONVENZIONE ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE “COLPA GRAVE”  per gli iscritti al Sindacato UIL Pubblica Amministrazione  Annualità 31.10.2016 – 31.10.2017
 
 
Norme che Regolano il Contratto
 
 
Assicuratore: Generali Italia SPA Contraente: UILPA    Periodo di assicurazione dalle 24:00 del 31/10/2016 alle 24:00 del 31/10/2017
 
Massimali per ciascun assicurato: Euro 1.000.000,00 per sinistro e annualità assicurativa.
 
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE L’Assicuratore in base alle Norme e Condizioni di cui alla presente polizza si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto dallo stesso dovuto, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, esclusivamente in conseguenza di eventi addebitabili a Colpa Grave, per i quali l’Assicurato sia stato dichiarato in tutto o in parte responsabile, con sentenza della Corte dei Conti passata in giudicato, verificatisi durante lo svolgimento delle Sue funzioni.
 
AVVERTENZA: La presente polizza assicurativa è prestata su base CLAIMS MADE, ovvero la presente polizza copre i reclami che abbiano luogo per la prima volta nel corso del periodo di validità della presente Assicurazione e che siano regolarmente denunciati agli assicuratori durante lo stesso periodo, a condizione che siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall’Assicurato durante il periodo di efficacia quale viene definito in questa polizza e a condizione che non siano già noti all’Assicurato.  
 
Art. A. ESCLUSIONI
 
L’assicurazione non vale per i danni: A1) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc) salvo che per le attività di diagnostica e terapeutica oggetto dell’assicurazione;
 
A2) che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato. Art. B. LIMITI DI INDENIZZO
                                                                 
 
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L’assicurazione vale per i risarcimenti (capitale, interessi, spese) fino a concorrenza massima complessiva del massimale previsto dalla presente polizza. L’assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell’Assicurato. In caso di responsabilità solidale di un Assicurato con altri soggetti (assicurati o non assicurati), gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell’Assicurato stesso.   
 
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
 
Art. 1 DICHIARAZIONI REATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892,1893 e 1894 del Codice Civile.
 
Art. 2 DURATA E PROROGA DELL’ASSICURAZIONE Il Contratto è stipulato per la durata di anni 1 (uno) a decorrere dalle ore 24 del giorno indicato al punto 4 della scheda di copertura1. Il Contraente della Convenzione e l’Assicurato hanno facoltà di dare disdetta al presente contratto con preavviso non inferiore a 60 giorni antecedenti alla scadenza.
 
Art. 3 MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
 
Art. 4 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO L’assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
 
Art. 5 DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
 
Art. 6 ALTRE ASSICURAZIONI Salvo in caso di sinistro l’Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile e deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. Qualora esistano altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse responsabilità e gli stessi danni o perdite, questa assicurazione opererà a secondo rischio e cioè solo dopo che i Massimali previsti dalle altre assicurazioni siano esauriti, fermo in ogni caso il Massimale stabilito nella Scheda di Copertura.
1 Dalle 24:00 del 31/10/2016  alle 24:00 del 31/10/2017. Rinnovabile.