I congedi parentali
Chi ne ha diritto, quando è possibile goderne, quanto spetta e come fare domanda
Fonte:studio cataldi di Valeria Zeppilli
I congedi parentali sono quelle forme di astensione facoltativa dal lavoro, con diminuzione o annullamento della retribuzione, delle quali le lavoratrici e i lavoratori che siano divenuti da poco genitori possono godere nei primi anni di vita del figlio.
Essi si aggiungono al congedo di maternità che, invece, è obbligatorio.
In questa pagina: I congedi parentali per i lavoratori dipendenti genitori naturali | I congedi parentali per i lavoratori dipendenti genitori adottivi o affidatari | I congedi parentali per i lavoratori iscritti alla gestione separata | Domanda di congedo parentale | Frazionamento del congedo parentale | Domanda di congedo parentale su base oraria | Voucher baby sitter e asilo nido e trasformazione a part-time | I riposi per allattamento | Domanda di riposi per allattamento
I congedi parentali per i lavoratori dipendenti genitori naturali
Tutti i lavoratori dipendenti possono godere dei congedi parentali, ad eccezione (per ovvie ragioni) dei lavoratori domestici e dei lavoratori a domicilio. Alcune limitazioni riguardano poi i lavoratori agricoli con contratto a tempo determinato, i quali, a seconda dei casi, per poter fruire del congedo devono aver maturato un certo numero di giornate lavorative o devono aver acquisito lo status di lavoratore agricolo.
Nel caso in cui il rapporto di lavoro cessi, legittimamente, durante il periodo di fruizione del congedo, quest'ultimo verrà contestualmente meno.
In ogni caso, del congedo parentale i genitori naturali possono beneficiare entro i primi dodici anni di vita del bambino e per massimo dieci mesi complessivi per entrambi i genitori, che possono tuttavia divenire undici se il padre si astiene dal lavoro per almeno tre mesi.
Più precisamente, tenendo conto di tali limiti, la madre può astenersi per massimo sei mesi, mentre il padre può astenersi per massimo sette mesi. Se vi è un solo genitore, egli può godere del congedo per massimo dieci mesi.
Come accennato, durante la fruizione del congedo parentale, i lavoratori vedono notevolmente ridimensionata la retribuzione percepita.
Infatti, fino ai sei anni di età del bambino e per massimo sei mesi complessivi essi durante il congedo percepiscono il 30% della retribuzione media giornaliera calcolata prendendo come riferimento l'ultimo mese lavorato.
Dai sei agli otto anni di età del bambino ai genitori che godano del congedo spetta sempre il 30% della retribuzione, ma solo se il reddito individuale del genitore che ne intenda fruire non superi di due volte e mezzo l'importo annuo del trattamento minimo di pensione.
Infine, dagli otto ai dodici anni di età del bambino non è previsto alcun indennizzo.
I congedi parentali per i lavoratori dipendenti genitori adottivi o affidatari
I lavoratori dipendenti che siano genitori adottivi o affidatari, invece, possono beneficiare del congedo parentale entro i primi dodici anni di arrivo del minore in famiglia, in ogni caso non oltre il compimento della maggiore età dello stesso. Le modalità sono le medesime viste per i genitori naturali.
Per quanto riguarda gli aspetti retributivi, i genitori adottivi o affidatari che godano dei permessi parentali usufruiscono di un'indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, sempre calcolata considerando la retribuzione del mese precedente la fruizione del congedo.
Il godimento di tale indennità, tuttavia, è sottoposto a precisi limiti.
Entro i sei anni dall'ingresso del minore in famiglia essa spetta indipendentemente dal reddito ma per un periodo massimo complessivo di sei mesi.
Dai sei agli otto anni dall'ingresso del minore in famiglia, invece, essa spetta solo se il reddito individuale del genitore che intenda fruire del congedo non superi di due volte e mezzo l'importo annuo del trattamento minimo di pensione.
Dagli otto ai dodici anni, infine, non è previsto alcun indennizzo.
I congedi parentali per i lavoratori iscritti alla gestione separata
A determinate condizioni, anche i lavoratori iscritti alla gestione separata Inps possono godere del congedo parentale per massimo tre mesi entro il primo anno di vita del bambino o, in caso di adozione o affidamento, entro il primo anno di ingresso in famiglia del minore che non abbia compiuto dodici anni di età.
A tal fine è innanzitutto necessario che l'iscrizione derivi dall'essere gli stessi lavoratori a progetto o categorie assimilate o professionisti, che non percepiscano la pensione né siano iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.
È inoltre necessario che i lavoratori possano far valere, nei dodici mesi presi come riferimento ai fini dell'erogazione dell'indennità, almeno tre mesi di contribuzione.
Ovviamente è poi necessario che nel periodo di fruizione del congedo sussista un rapporto di lavoro in corso di validità e che vi sia effettiva astensione dall'attività lavorativa.
Affinché sia il padre a poterne godere, poi, sono necessari ulteriori requisiti, ovverosia che la madre sia morta o gravemente inferma, che il figlio sia stato abbandonato o affidato esclusivamente al padre. Egli, poi, può goderne in caso di adozione o affidamento non esclusivi se la madre non ne fa richiesta.
L'importo dell'indennità per congedo parentale è pari al 30% di 1/365 del reddito derivante da attività lavorativa percepito nei dodici mesi presi come riferimento per l'accertamento del requisito contributivo.
Domanda di congedo parentale
La domanda di congedo parentale va presentata telematicamente all'Inps, prima della fruizione del congedo, avvalendosi dei servizi telematici accessibili da tutti tramite apposito pin o tramite il contact center dell'istituto o, infine, per il tramite di un patronato.
Nel caso di domanda tardiva, sono pagati solo i giorni di congedo successivi alla presentazione della stessa.
Le lavoratrici e i lavoratori assicurati ex Ipsema e che dipendano da datori di lavoro che non optino per la modalità del conguaglio possono anche presentare la domanda in via cartacea, secondo le specifiche indicate dall'Inps nella circolare numero 173 del 23 ottobre 2015.
Frazionamento del congedo parentale
Il godimento del congedo parentale, a seguito della legge numero 228 del 24 dicembre 2012, può anche essere frazionato ad ore.
Mentre prima era a tal fine indispensabile l'intervento della contrattazione collettiva (anche aziendale) per stabilire le modalità operative e i dettagli di tale frazionamento, a seguito del decreto legislativo numero 80 del 15 giugno 2015, attuativo del Jobs Act, in assenza di contrattazione collettiva del congedo parentale si può beneficiare su base oraria per la metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente quello di inizio della fruizione.
Le modalità operative sono state precisate dalla circolare numero 152, emanata dall'Inps il 18 agosto 2015.
Domanda di congedo parentale su base oraria
Anche il lavoratore che intenda presentare domanda di congedo parentale frazionato a ore deve farlo telematicamente tramite web, contact center o patronato
Anche in questo caso, inoltre, vi devono provvedere in maniera cartacea, secondo le specifiche indicate dall'Inps nella circolare numero 173 del 23 ottobre 2015, le lavoratrici e i lavoratori assicurati ex Ipsema che dipendano da datori di lavoro che non optino per la modalità del conguaglio.
Voucher baby sitter e asilo nido e trasformazione a part-time
A partire dal 2013, inoltre, il congedo parentale può essere sostituito, per gli undici mesi successivi al termine del congedo di maternità, dai cd. voucher baby sitter o asilo nido, da utilizzare per far fronte alle spese necessarie per godere di tali servizi.
A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo numero 81 del 25 giugno 2015, poi, sempre in alternativa al congedo parentale o nei limiti di quello ancora spettante, è possibile richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time, con riduzione di orario non inferiore al 50%.
I riposi per allattamento
In ogni caso, fino a un anno di vita del bambino o dal suo ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento le lavoratrici e i lavoratori dipendenti (ad eccezione di colf e badanti e lavoratori a domicilio, oltre che di lavoratori autonomi o parasubordinati) hanno diritto a un'ora o due ore al giorno di riposo per allattamento, a seconda che l'orario di lavoro giornaliero sia inferiore o almeno pari a sei ore.
La durata di tali riposi è raddoppiata in caso di parto gemellare o plurigemellare o in caso di adozione o affidamento di due o più bambini, anche in date diverse.
Con particolare riferimento al padre lavoratore, egli non può richiedere l'allattamento se la madre lavoratrice dipendente si trovi in periodo di astensione obbligatoria o facoltativa o non si avvalga dei riposi a causa di sospensione dal lavoro.
I riposi per allattamento danno diritto alla corresponsione dell'intera retribuzione.
Domanda di riposi per allattamento
Le lavoratrici che intendano fruire dei riposi per allattamento devono consegnare la relativa domanda, prima dell'inizio del periodo di riposo, al proprio datore di lavoro.
I lavoratori, invece, oltre che al datore di lavoro devono consegnarla anche alla sede Inps competente.