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Categoria: Rassegna stampa
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Ipertensione, ho diritto a invalidità e malattia?

Riconoscimento dell’invalidità e possibilità di collocarsi in malattia per ipertensione e patologie cardiovascolari: quando?

L’ipertensione, o ipertensione arteriosa, si verifica quando la pressione del sangue nelle arterie risulta elevata, causando un aumento di lavoro per il cuore. L’ipertensione, se non controllata, può portare a delle conseguenze molto gravi: dall’insufficienza cardiaca all’infarto del miocardio, dagli aneurismi delle arterie (come l’aneurisma aortico) alla malattia renale cronica.

Ci si chiede, dunque, se chi soffre di ipertensione abbia diritto ad assentarsi per malattia e al riconoscimento di una percentuale d’invalidità.

Ipertensione: riconoscimento invalidità

Le linee guida dell’Inps sul riconoscimento dell’invalidità prevedono le seguenti percentuali di riduzione della capacità lavorativa per chi soffre di ipertensione, a seconda della gravità della patologia:

Percentuali dal 5 al 100% d’invalidità sono poi previste per le arteriopatie ostruttive croniche, come arteriosclerosi e aterosclerosi, mentre in caso di aneurisma dell’aorta le percentuali vanno dal 21 all’80%.

Ipertensione: posso chiedere la malattia per curarmi?

Il lavoratore che soffre d’ipertensione, o patologie dell’apparato cardiocircolatorio e deve sottoporsi a terapie può assentarsi per malattia, non solo nel caso in cui debba subire un intervento chirurgico, ma anche se deve effettuare un trattamento non chirurgico in regime di day hospital, o se le tempistiche delle cure o il luogo in cui devono essere effettuate sono tali da renderle incompatibili con l’orario di lavoro.

Perché le assenze siano indennizzabili come malattia, difatti, deve essere riconosciuta, in concreto, la sussistenza di uno stato di effettiva incapacità lavorativa; in particolare, secondo l’Inps, è verificato il requisito della temporanea incapacità lavorativa del dipendente quando:

Perché l’assenza sia indennizzata come malattia occorre che la struttura o il centro medico producano un’apposita certificazione, da inviare on line all’Inps; se non è possibile la trasmissione telematica del certificato, è necessario che il personale sanitario rilasci un certificato, redatto su carta intestata, che indichi:

Il documento deve essere inviato all’Inps entro due giorni dal rilascio.

In ogni caso devono essere indicati i dati del datore di lavoro, l’indirizzo di reperibilità ed un eventuale recapito per controlli.

Ipertensione: assenze per cicli di cura ricorrenti

Se il trattamento dell’ipertensione, o della conseguente patologia verificatasi, richiede cicli di cura ricorrenti, cioè terapie ambulatoriali alle quali l’interessato si deve sottoporre periodicamente, può essere, anche in questo caso, assimilato alla malattia.

Il medico può certificare separatamente ogni ciclo di cura, oppure rilasciare un certificato unico, che attesti la necessità di prestazioni ricorrenti: in quest’ipotesi, il trattamento successivo viene qualificato come ricaduta del precedente, proprio come la ricaduta della malattia.

Il certificato medico, in queste situazioni, deve essere inviato all’inizio della terapia, con l’indicazione delle date in cui avverranno le prestazioni; una volta effettuate le cure, la struttura sanitaria deve rilasciare una dichiarazione che ne comprovi l’esecuzione, pena la perdita del diritto all’indennità.

I giorni che intercorrono tra una cura e la successiva, invece, se non debitamente certificati come malattia non sono indennizzabili.

Ipertensione: assenze per analisi

Gli esami relativi all’ipertensione e alle ulteriori patologie dell’apparato cardiocircolatorio, se di breve durata, solitamente non sono assimilabili alle assenze per malattia, a meno che non si tratti di controlli:

Ipertensione: permessi per visita medica

Se le visite mediche, le analisi o i trattamenti non rientrano in alcuno dei casi esposti, l’assenza può essere comunque retribuita se lo prevede il contratto collettivo applicato: è il caso dei dipendenti pubblici.

Al di fuori delle ipotesi elencate, le assenze per visite mediche, esami o terapie possono essere indennizzate o meno, in base a quanto disposto dal contratto collettivo, anche territoriale o aziendale. In particolare, la contrattazione collettiva o aziendale può concedere, per queste situazioni:

Alcuni contratti collettivi, inoltre, possono indennizzare il tempo impiegato per recarsi sul luogo di effettuazione della visita.