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Categoria: Rassegna stampa
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Che succede se la malattia scade sabato o domenica?

FONTE:LEGGE PER TUTTI

Lavoratore assente per malattia: rientrano nel periodo di comporto anche i giorni festivi, il sabato e la domenica non previsti dal certificato medico.

 Se sei in malattia e hai sfruttato quasi tutti i giorni di assenza che il tuo contratto collettivo ti consente prima di poter essere licenziato (cosiddetto comporto) non puoi allungare la permanenza a casa anche il sabato e la domenica. Secondo, infatti, una recente sentenza della Cassazione [Cass. sent. n. 24027/16 del 24.11.2016.], nel conteggio del periodo di comporto oltre il quale scatta il licenziamento rientrano anche i giorni non lavorativi.

 La Suprema Corte torna a parlare di licenziamento del dipendente in malattia, licenziamento che – come abbiamo già chiarito nella scheda Se sono assente per malattia l’azienda può licenziarmi? – può avvenire per due diverse cause:

 Nella sentenza in commento, i giudici affrontano il primo dei due casi. Viene, in particolare, chiarito che, in presenza di una serie di certificati medici che prevedono il riposo dal lunedì al venerdì, vanno calcolati come giorni di assenza anche il sabato e la domenica. Questo significa che è necessario tornare al lavoro non appena finisce la malattia indicata sul certificato stesso e non è possibile prorogarla anche ai giorni festivi come appunto il sabato e la domenica: l’interruzione della malattia utile ai fini del comporto si ha dal giorno in cui il lavoratore riprende concretamente servizio.

 Per calcolare il comporto, è necessario tenere conto anche dei giorni non lavorativi cadenti nel periodo di malattia in quanto si presume che l’assenza sia dovuta alla malattia stessa e non invece al riposo settimanale o alla festività. La presunzione di continuità della malattia – chiarisce la sentenza in commento – opera sia per le festività e i giorni non lavorativi che cadono nel periodo della certificazione, sia nella diversa ipotesi di certificati in sequenza di cui il primo attesti la malattia sino all’ultimo giorno lavorativo che precede il riposo domenicale (ossia il venerdì) e il secondo certifichi a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla domenica (quindi il lunedì). La stessa Cassazione, in passato [Cass. sent. n. 21385/2004 e n. 29137/2008.], aveva detto che la prova idonea a smentire la presunzione di continuità può essere costituita soltanto dalla dimostrazione dell’avvenuta ripresa dell’attività lavorativa, atteso che solo il ritorno in servizio rileva come causa di cessazione della sospensione del rapporto, con la conseguenza che non siano conteggiati nel periodo di comporto sono quelli successivi al suo rientro in servizio.

In pratica

Ai fini del calcolo del superamento del periodo di comporto solo la ripresa del servizio può smentire la presunzione di continuità della malattia; pertanto i soli giorni che non vanno conteggiati nella malattia sono quelli successivi al suo rientro.