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Categoria: Rassegna stampa
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Quando l’azienda può incaricare un investigatore per controllo dipendenti

Fonte:legge per tutti

Controllo dei dipendenti: il detective assoldato dall’azienda e i limiti sul rispetto delle garanzie previste dallo Statuto dei lavoratori.

Sempre più aziende stanno mettendo, alle calcagna dei propri dipendenti, gli investigatori privati: i detective sono assoldati dal datore di lavoro per verificare che il personale non commetta violazioni dell’obbligo di fedeltà, come l’utilizzo strumentale della malattia (si pensi ai comportamenti che potrebbero pregiudicare la guarigione, compromettendo il celere rientro sul posto), gli abusi dei permessi della legge 104, l’utilizzo dell’auto di lavoro per scopi personali, le pause durante le trasferte, ecc.

 I controlli eseguiti dalle agenzie investigative sui lavoratori sono ritenuti leciti dalla giurisprudenza anche se occulti o se posti fuori dall’azienda, con il solo limite di non poter invadere la privata dimora dell’interessato. In quella, a tutto voler concedere, può entrare solo il medico fiscale nel corso della visita di controllo.

Con una recente sentenza, la Cassazione [Cass. sent. n. 9746/16 del 12.05.2016.] ha chiarito quando l’azienda può incaricare l’investigatore di controllare i dipendenti, definendo i paletti entro cui tale potere si esplica onde non intaccare le garanzie concesse dallo Statuto dei lavoratori che vieta, come noto, i controlli a distanza.

 Per operare lecitamente, le agenzie investigative non devono sconfinare nella vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria (che la legge riserva solo al datore di lavoro e ai suoi collaboratori). Il che significa che non possono verificare la durata o la qualità della prestazione del dipendente.

Gli “ispettori privati” possono essere incaricati solo al fine di prevenire la commissione di illeciti da parte dei dipendenti stessi.

 Anche il solo sospetto o la semplice ipotesi che tali illeciti siano in corso di esecuzione da parte del lavoratore consente all’azienda di incaricare gli 007, essendo il prestatore d’opera tenuto ad operare diligentemente per tutto il corso del rapporto di lavoro.

  La vicenda

Inutile è stato il ricorso del lavoratore contro il licenziamento intimatogli dall’azienda per aver questi fruito di permessi previsti dalla legge 104 del 1992 concessi per l’assistenza della suocera disabile; egli si era invece più volte recato ad effettuare lavori in alcuni terreni di proprietà. La Corte d’appello respingeva l’appello del lavoratore, affermando che il controllo dell’agenzia investigativa cui era stato sottoposto il dipendente non violava lo Statuto dei Lavoratori in quanto oggetto delle contestazioni disciplinari non erano comportamenti tenuti dal lavoratore nel corso dello svolgimento delle sue prestazioni lavorative.

Il comportamento del dipendente infedele era stato ritenuto particolarmente grave, tanto da giustificare il licenziamento in tronco, per aver – in spregio della normativa che attribuisce permessi mensili per l’assistenza a disabili – utilizzato detti permessi almeno cinque volte in un mese per scopi personali.

  I controlli sui lavoratori

La Corte ricorda che non è in contrasto con lo Statuto dei lavoratori l’esercizio, da parte del datore, dei poteri di vigilanza e controllo sui lavoratori quando essi siano rivolti alla tutela del patrimonio aziendale e alla vigilanza sull’esecuzione dell’attività lavorativa. Resta comunque possibile per l’imprenditore delegare tali attività di controllo a soggetti diversi come guardie giurate o un’agenzia investigativa. L’ingerenza di questi ultimi però non si può spingere oltre un determinato limite, ossia non può riguardare, in nessun caso, né l’adempimento né l’inadempimento dell’obbligo del lavoratore di prestare la propria opera, ma deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore.

 Pertanto, è legittimo il controllo dei lavoratori attraverso investigatori privati quando è volto a evitare commissione di illeciti da parte di questi o comportamenti con risvolti penali o, ancora, che contrastino con il cosiddetto “minimo otico” richiesto agli stessi o, infine, inosservanti dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro.

La sentenza

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 17 febbraio – 12 maggio 2016, n. 9749
Presidente Venuti – Relatore Amendola

Svolgimento del processo

1.- Con sentenza del 31 dicembre 2012 la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto il ricorso di C.L. volto all’impugnazione del licenziamento a lui intimato dalla Inalca Spa in data 24 febbraio 2009 sull’assunto che, nelle ore in cui aveva fruito di permessi ex lege n. 104 del 1992 concessi per l’assistenza alla suocera disabile, si era invece più volte recato ad effettuare lavori in alcuni terreni di proprietà.
La Corte territoriale – per quanto qui interessa – ha respinto l’appello del lavoratore, affermando che: l’affissione del codice disciplinare non è necessaria allorquando il comportamento sanzionatorio sia immediatamente percepibile dal lavoratore come illecito, perché contrario al cd. minimo etico o a norme di rilevanza penale; che i fatti addebitati risultavano “effettivamente ammessi” dal C. sin dalla lettera di giustificazioni del 20 febbraio 2009; che il controllo dell’agenzia investigativa cui era stato sottoposto il dipendente non violava l’art. 4 della l. n. 300 del 1970