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Categoria: Rassegna stampa
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Come testimoniare il mobbing

Fonte:legge per tutti

Il mobbing può essere provato mediante certificati medici, conversazioni e telefonate, ma fondamentali sono le testimonianze.

Il mobbing consiste nei reiterati e prolungati comportamenti ostili del datore di lavoro ai danni del dipendente: si parla, in questo caso, di mobbing verticale. Al contrario, quando le pratiche moleste giungono dai colleghi, si parla di mobbing orizzontale. In entrambi i casi, comunque, la vittima subisce dei soprusi che hanno dei risvolti negativi sia sulla sua carriera che sulla sua salute. Spesso il lavoratore mobbizzato si sente isolato e non sa come provare le vessazioni che subisce. Vediamo come testimoniare il mobbing.

Mobbing: cosa provare

Il lavoratore che subisce il mobbing (verticale o orizzontale che sia) può denunciare le condotte vessatorie in Tribunale e ottenere il risarcimento del danno arrecato alla propria salute. Per ottenere il risarcimento, però, occorre necessariamente provare l’esistenza dei comportamenti illeciti, prolungati nel tempo, che siano stati la causa effettiva di un danno fisico o psicologico [Cass., sent. n. 898/2014 del 17.01.2014.].

Nello specifico, la persona mobbizzata deve dimostrare:

Come testimoniare il mobbing?

Il lavoratore vittima di mobbing spesso non sa come provare in giudizio la sua particolare condizione. Ciò è dovuto anche allo stato di isolamento in cui si trova a causa della situazione in cui è costretto a vivere.  Come dimostrare il mobbing in giudizio? E, soprattutto, come provarlo per testimoni?

Abbiamo detto che i certificati medici sono essenziali per provare le patologie derivanti dal mobbing. Questa documentazione, però, difficilmente può dimostrare che le condotte poste in essere dal datore o dai colleghi siano reali. Pertanto, fondamentali per il lavoratore sono le testimonianze di quanti, avendo assistito ai fatti (perché, ad esempio, presenti sul luogo di lavoro) sono in grado di dichiarare la sussistenza del mobbing. È necessario che il testimone fornisca indicazioni chiare sulle modalità di condotte tenute dal datore di lavoro (o dagli altri colleghi, nel caso di mobbing orizzontale), in modo che il giudice possa desumere l’effettiva illiceità delle stesse.

Il problema è che spesso i colleghi non sono disposti a testimoniare, soprattutto nelle ipotesi di mobbing verticale, cioè di quello posto in essere dal datore, per il timore di ritorsioni da parte di quest’ultimo. D’altronde, nemmeno potrebbe testimoniare un collega che subisce le stesse condotte persecutorie: il codice di procedura fa divieto di testimoniare a quanti abbiano un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio [Art. 246 cod. proc. civ.].

Potrebbero essere chiamati a testimoniare anche eventuali collaboratori o stagisti a tempo determinato, i quali hanno assistito al mobbing; ovvero, qualunque persona, anche esterna all’ambiente lavorativo, alla cui presenza sia accaduto un episodio spiacevole: il fattorino, il cameriere del bar che è solito portare il caffè, il tecnico chiamato per fornire assistenza.

È chiaro, però, che la testimonianza ideale è soltanto quella che sia in grado di dimostrare il protrarsi nel tempo della condotta incriminata, in quanto, come detto, non è sufficiente un singolo episodio di vessazione.

Importante potrebbe essere la testimonianza o l’interrogatorio libero dell’eventuale coniuge o dei figli, in particolare qualora si volesse dimostrare l’esistenza di un danno alla vita di relazione o familiare in senso ampio.

Mobbing: le altre prove

Importanti, al fine della prova del mobbing, sono anche le comunicazioni tra il dipendente vessato e l’autore del mobbing: per esempio, e-mailletteremessaggi dal cui contenuto si evince l’intento persecutorio. Purtroppo, secondo la Corte di Cassazione, non è possibile registrare le conversazioni con il datore o i colleghi per provare il mobbing posto in essere da questi ultimi, in quanto questa condotta viola il diritto di riservatezza dei lavoratori sul luogo di lavoro [Cass., sent. n. 26143/2013 del 21.11.2013.]. Addirittura, la registrazione nascosta giustificherebbe il licenziamento in tronco del dipendente.