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Categoria: Rassegna stampa
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Malattia del figlio e congedo dal lavoro per il genitore

Fonte: legge per tutti

Ai genitori spetta il diritto di assentarsi dal lavoro se il figlio sta male: l’assenza giustificata riguarda sia la malattia acuta che la convalescenza.

Un lavoratore dipendente ha diritto di assentarsi dal lavoro, e ottenere il relativo congedo, se il proprio figlio si ammala. In tal caso, l’assenza dal lavoro non può essere considerata ingiustificata, né l’azienda può imporgli l’immediato rientro o tantomeno disporre, in caso contrario, il licenziamento. Il congedo dal lavoro per malattia del figlio spetta solo se il figlio ha da 0 a 8 anni e copre tutta la fase acuta della malattia del bambino, nonché la relativa convalescenza. In ogni caso, il congedo non è retribuito.

A prevedere il congedo dal lavoro per malattia del figlio è il Testo Unico sulla maternità/paternità [1], che dispone:

Se, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il minore ha un’età compresa tra i 6 e i 12 anni, il congedo può essere fruito nei primi 3 anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.

Cosa si intende per «malattia del figlio»? Per malattia va intesa non soltanto la fase acuta di alterazione anatomica e funzionale dell’organismo in atto, ma anche quella della convalescenza in cui il bambino – dopo il superamento dei sintomi acuti – deve ancora recuperare le proprie normali condizioni e, quindi, ha necessità dell’assistenza materna per prevenire ricadute e assicurare il suo completo ristabilimento.

Come usufruire del congedo per malattia del figlio

Come anticipato, il genitore che voglia usufruire del permesso per malattia del figlio (tanto quello da 0 a 3 anni, senza cioè limiti di durata, tanto quello da 3 a 8 anni, nel limite di cinque giorni all’anno), deve presentare il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Ssn o dal medico di famiglia. Ad oggi è ancora in vigore il sistema cartaceo, atteso che l’invio telematico necessita di decreti attuativi non ancora adottati.

La lavoratrice e/o il lavoratore che vogliano ricorrere al congedo, sono anche tenuti a presentare al datore di lavoro una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, dalla quale risulti che l’altro genitore non è in congedo negli stessi giorni, per lo stesso motivo.

Malattia del figlio: niente visita fiscale e orari di reperibilità

Il datore di lavoro non può effettuare verifiche sull’effettività della malattia del minore, richiedendo all’Inps l’invio del medico fiscale per la visita di controllo. Quindi, né il genitore né il figlio sono tenuti a rispettare le fasce orarie di reperibilità, posta l’assenza di previsione di una visita fiscale.

Come vengono pagati i congedi per malattia del figlio?

La legge prevede che il congedo per malattia del figlio non sia retribuito né dall’azienda, né dell’Inps. Tuttavia il contratto collettivo nazionale può prevedere un trattamento economico diverso. Dunque, i periodi di congedo per la malattia del figlio non danno diritto a retribuzione e restano esclusi gli effetti relativi alle ferie e alle mensilità aggiuntive, sebbene siano computati nell’anzianità di servizio.

Invece, l’assegno per il nucleo familiare spetta per tutti gli archi temporali di astensione per la malattia del bambino, durante i quali è ammessa la fruizione del congedo in relazione alle diverse fattispecie.

Figli adottati

Il congedo per la malattia del bambino spetta anche per le adozioni e gli affidamenti. Il limite di età per i congedi senza limiti di tempo (quello cioè da 0 a 3 anni), è elevato a sei anni. Da 6 a 8 anni invece vale il limite dei 5 giorni all’anno.

Qualora, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il minore abbia un’età compresa fra i sei e i dodici anni, il congedo per la malattia del bambino è fruito nei primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.